CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 c.p.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per essersi il reato consumato all'epoca della contraffazione del documento in oggetto, è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di uso di atto falso debba dirsi integrato al momento dell'esibizione del documento stesso (ex multis, Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276922). Né può accogliersi in questa sede la censura, comunque già correttamente vagliata in appello con adeguata motivazione, con cui il ricorrente non si confronta, relativa alla violazione della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 489 c.p., dovendosi infatti ribadire il costante orientamento per cui detta clausola non opera di fronte a casi di concorso non punibile, sicché sussiste il reato di uso di atto falso quando la falsificazione non è punibile per intervenuta prescrizione e l'agente abbia fatto uso dell'atto (ex multis, Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276019); 3. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso