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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09234/2026

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51/2023, della Corte d’appello di Roma,depositata in data 06/06/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.Numero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 4051/23, del 6 giugno 2023, dellaCorte d’appello di Roma, che - accogliendone parzialmente ilgravame avverso la sentenza n. 7758/18 del Tribunale di Roma -ha rideterminato le spese del primo grado di giudizio, già liquidatein suo favore, nel maggior importo di € 306,00, indicando talevoce quale quella rientrante nei minimi di legge, compensandointegralmente tra le parti, invece, le spese d’appello.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la societàBanca [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “BNL”) proponevaopposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la proceduraespropriativa presso terzi, da essa [OSCURATO:PERSONA] instaurata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per ottenere l’assegnazione dicomplessivi € 625,73.L’opposizione veniva rigettata e l’opponente condannata arifondere, all’opposta, le spese di lite, liquidate in € 221,00 percompensi, più € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.Esperito gravame dall’opposta per contestare la decisionesulle spese di lite, il giudice d’appello provvedeva nei terminidianzi illustrati.3.

Avverso la sentenza della Corte capitolina ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - didue motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc. civ.Si censura la sentenza impugnata per aver liquidato € 306,00per le spese di lite di primo grado, mentre la liquidazione dovevaNumero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/2026avvenire per un importo superiore, essendo lo scaglione diriferimento quello fino a € 1.110,00, atteso che - nella specie - ilvalore dell’esecuzione ammontava a € 625,97,Pertanto, l’importo minimo dei compensi - al quale la Corteterritoriale ha inteso espressamente riferirsi - era di € 332,00.3.2.

Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ.Si censura la sentenza impugnata là dove ha disposto lacompensazione integrale delle spese del secondo grado digiudizio, motivata sul rilievo della “natura bagatellare” della causae del non integrale accoglimento del gravame.

Entrambe leevenienze, però, assume la ricorrente, non integrano talune diquelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni - oltre all’assoluta novitàdella questione trattata o al mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti - alle quali attribuisce rilievo l’art.92 cod. proc. civ., come risultante all’esito della sentenza“additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.4.

È rimasta solo intimata BNL.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE7.

La sentenza va cassata ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod.proc. civ.Numero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/20267.1.

Deve, infatti, rilevarsi “ex officio” la nullità del giudizio dimerito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confrontidel “debitor debitoris”, ovvero [OSCURATO:PERSONA].Va, invero, qui ribadito come “il terzo pignorato sia unlitisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzioneod agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni disorta”, e ciò “per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e dicoerenza” (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, limitando ilriferimento alle pronunce massimate, Cass. Sez. 3, ord. 14dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01).Difatti, sul piano sistematico, “il pignoramento impone al terzopignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o dicompierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.).

Tali obblighi staranno ocadranno in base all’esito dell’opposizione eventualmenteproposta: e dunque l’esito di questa non può mai dirsi«indifferente» per il terzo pignorato”.

Sul piano della semplicità,invece, si è “affermato che, dinanzi a norme processuali ambigueo suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentitidalla lettera della legge, l’interprete ha il dovere di preferirel’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza esemplicità del dettato normativo.

Una diversa interpretazione,infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quellosovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quantorichiamato dall’art. 6 TUE)”.

Infine, sul piano della coerenza, si èritenuto “doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza diquesta Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzopignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio diopposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processioppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nellaNumero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026sostanza il principio affermato in teoria” (così, sempre inData pubblicazione 12/04/2026motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.).Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormenteribaditi, non essendovi ragione per discostarsene.8.2.

In senso contrario, infatti, non rileva la circostanza che il“thema disputandum” sia costituito esclusivamente dalle spese dilite, non potendosi richiamare l’affermazione di questa Corte(Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2023, n. 1654) secondo cui è daescludersi che debba farsi luogo a integrazione del contraddittorioquando tra due delle più parti in causa si controverta unicamentecirca il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti; taleprincipio, infatti, è stato affermato per escludere l’integrazione delcontraddittorio nella sola sede di legittimità, mentre nel caso cheoggi occupa deve rilevarsi una situazione di carenza “ab origine”di un contraddittore necessario.In simili casi, infatti, la necessità dell’integrazione delcontraddittorio “deve essere valutata non «ex post» in baseall’esito della lite, ma «ex ante» in relazione alle domandeproposte dalle parti”, giacché essa “postula che la decisionerichiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazionegiuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe «inutiliterdata» se non emessa nei confronti di tutti” (cfr. Cass. Sez. 3, ord.29 luglio 2025, n. 21834, non massimata, che richiama Cass. Sez.2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 487896-01, nonché,proprio con specifico riferimento a controversia esecutivacircoscritta alle sole spese giudiziali, essendo intervenutaaddirittura cessazione della materia del contendere, Cass. Sez. 3,sent. 21 marzo 2023, n. 23484, non massimata).Ad ogni buon conto, la pretermissione ab origine di unlitisconsorte necessario inficia, tranne il solo caso della altrettantooriginaria improponibilità della domanda, ogni pronunciaNumero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/2026successiva, quand’anche residui poi controversia esclusivamentein ordine alle spese liquidate tra le parti che effettivamente hannopreso parte al giudizio: e tanto perché pure la soccombenza traqueste sole dipende da un andamento del giudizio che, se nonaltro normalmente, è influenzato negativamente dal mancatosviluppo delle potenziali difese del litisconsorte pretermesso.8.3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendola causa al primo giudice, Tribunale di Roma, in persona di diversomagistrato, per la rinnovata celebrazione del procedimento previarituale integrazione del contraddittorio nei confronti della parteillegittimamente pretermessa nella fase di merito.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenzaimpugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo lacausa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi in data 11novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
51/2023, della Corte d’appello di Roma,depositata in data 06/06/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.Numero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 4051/23, del 6 giugno 2023, dellaCorte d’appello di Roma, che - accogliendone parzialmente ilgravame avverso la sentenza n. 7758/18 del Tribunale di Roma -ha rideterminato le spese del primo grado di giudizio, già liquidatein suo favore, nel maggior importo di € 306,00, indicando talevoce quale quella rientrante nei minimi di legge, compensandointegralmente tra le parti, invece, le spese d’appello.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che la societàBanca [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “BNL”) proponevaopposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la proceduraespropriativa presso terzi, da essa [OSCURATO:PERSONA] instaurata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per ottenere l’assegnazione dicomplessivi € 625,73.L’opposizione veniva rigettata e l’opponente condannata arifondere, all’opposta, le spese di lite, liquidate in € 221,00 percompensi, più € 43,00 per spese, oltre accessori di legge.Esperito gravame dall’opposta per contestare la decisionesulle spese di lite, il giudice d’appello provvedeva nei terminidianzi illustrati.3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - didue motivi.3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc. civ.Si censura la sentenza impugnata per aver liquidato € 306,00per le spese di lite di primo grado, mentre la liquidazione dovevaNumero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/2026avvenire per un importo superiore, essendo lo scaglione diriferimento quello fino a € 1.110,00, atteso che - nella specie - ilvalore dell’esecuzione ammontava a € 625,97,Pertanto, l’importo minimo dei compensi - al quale la Corteterritoriale ha inteso espressamente riferirsi - era di € 332,00.3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod.proc. civ.Si censura la sentenza impugnata là dove ha disposto lacompensazione integrale delle spese del secondo grado digiudizio, motivata sul rilievo della “natura bagatellare” della causae del non integrale accoglimento del gravame. Entrambe leevenienze, però, assume la ricorrente, non integrano talune diquelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni - oltre all’assoluta novitàdella questione trattata o al mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti - alle quali attribuisce rilievo l’art.92 cod. proc. civ., come risultante all’esito della sentenza“additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.4. È rimasta solo intimata BNL.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE7. La sentenza va cassata ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod.proc. civ.Numero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/20267.1. Deve, infatti, rilevarsi “ex officio” la nullità del giudizio dimerito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confrontidel “debitor debitoris”, ovvero [OSCURATO:PERSONA].Va, invero, qui ribadito come “il terzo pignorato sia unlitisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzioneod agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni disorta”, e ciò “per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e dicoerenza” (cfr. in motivazione Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme, limitando ilriferimento alle pronunce massimate, Cass. Sez. 3, ord. 14dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01).Difatti, sul piano sistematico, “il pignoramento impone al terzopignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o dicompierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno ocadranno in base all’esito dell’opposizione eventualmenteproposta: e dunque l’esito di questa non può mai dirsi«indifferente» per il terzo pignorato”. Sul piano della semplicità,invece, si è “affermato che, dinanzi a norme processuali ambigueo suscettibili di essere interpretate in più modi, tutti consentitidalla lettera della legge, l’interprete ha il dovere di preferirel’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza esemplicità del dettato normativo. Una diversa interpretazione,infatti, contrasterebbe sia col principio costituzionale dellaragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), sia con quellosovranazionale del giusto processo (art. 6 CEDU, in quantorichiamato dall’art. 6 TUE)”. Infine, sul piano della coerenza, si èritenuto “doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza diquesta Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzopignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio diopposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processioppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nellaNumero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026sostanza il principio affermato in teoria” (così, sempre inData pubblicazione 12/04/2026motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13533 del 2021, cit.).Reputa questa Corte che tali principi vadano ulteriormenteribaditi, non essendovi ragione per discostarsene.8.2. In senso contrario, infatti, non rileva la circostanza che il“thema disputandum” sia costituito esclusivamente dalle spese dilite, non potendosi richiamare l’affermazione di questa Corte(Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2023, n. 1654) secondo cui è daescludersi che debba farsi luogo a integrazione del contraddittorioquando tra due delle più parti in causa si controverta unicamentecirca il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti; taleprincipio, infatti, è stato affermato per escludere l’integrazione delcontraddittorio nella sola sede di legittimità, mentre nel caso cheoggi occupa deve rilevarsi una situazione di carenza “ab origine”di un contraddittore necessario.In simili casi, infatti, la necessità dell’integrazione delcontraddittorio “deve essere valutata non «ex post» in baseall’esito della lite, ma «ex ante» in relazione alle domandeproposte dalle parti”, giacché essa “postula che la decisionerichiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazionegiuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe «inutiliterdata» se non emessa nei confronti di tutti” (cfr. Cass. Sez. 3, ord.29 luglio 2025, n. 21834, non massimata, che richiama Cass. Sez.2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 487896-01, nonché,proprio con specifico riferimento a controversia esecutivacircoscritta alle sole spese giudiziali, essendo intervenutaaddirittura cessazione della materia del contendere, Cass. Sez. 3,sent. 21 marzo 2023, n. 23484, non massimata).Ad ogni buon conto, la pretermissione ab origine di unlitisconsorte necessario inficia, tranne il solo caso della altrettantooriginaria improponibilità della domanda, ogni pronunciaNumero registro generale 23897/2023Numero sezionale 4320/2025Numero di raccolta generale 9234/2026Data pubblicazione 12/04/2026successiva, quand’anche residui poi controversia esclusivamentein ordine alle spese liquidate tra le parti che effettivamente hannopreso parte al giudizio: e tanto perché pure la soccombenza traqueste sole dipende da un andamento del giudizio che, se nonaltro normalmente, è influenzato negativamente dal mancatosviluppo delle potenziali difese del litisconsorte pretermesso.8.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, rimettendola causa al primo giudice, Tribunale di Roma, in persona di diversomagistrato, per la rinnovata celebrazione del procedimento previarituale integrazione del contraddittorio nei confronti della parteillegittimamente pretermessa nella fase di merito. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenzaimpugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo lacausa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi in data 11novembre 2025.Il Presidente
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