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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 17761/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28717/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 38, SALVATORI GIUSEPPErappresentat i e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] OLIVER C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SHOES 2000 [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1723/2020 depositata il 18/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. I l Comune di Rimini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini il [OSCURATO:PERSONA] 38 per ivi sentire accertare l’occupazione sine titulo da parte del medesimo dell’area di proprietà comunale posta in fregio al lungomare, meglio identificata al catasto terreni di detto Comune, foglio 75, mappale 1909 di circa mq. 166,78 con conseguente condanna all’immediato rilascio dell’area, al pagamento dell’indennizzo, al risarcimento dei danni anche con riferimento alle opere di ripristino e ogni statuizione al riguardo.

2. Si costituiva il convenuto chiedendo - preliminarmente – l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini quali litisconsorti necessari e -nel merito - il rigetto delle domande attrici.

In via riconvenzionale, formulava istanza di declaratoria in Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 proprio favore dell'acquisto a titolo originario in virtù della maturata usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. del bene oggetto di controversia, ovvero -in via subordinata - la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile ex art. 1051 c.c. in favore del medesimo condominio.

3. Tutti i condomini, ritualmente citati a seguito dell’integrazione del contraddittorio, rimanevano contumaci ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Enel) la quale si costituiva in relazione alla servitù di elettrodotto.

4. Il Tribunale , per quel che ancora rileva, accoglieva la domanda del Comune di Rimini e accertata l’occupazione sine titulo da parte del [OSCURATO:PERSONA] 38 in persona dell’amministratore dell’area di proprietà del ricorrente posta in fregio al Lungomare, identificata a catasto terreni al foglio 75 particella 1909 – parte di mq 166,78 circa, ordinavaal convenuto [OSCURATO:PERSONA] 38 e ai condomini tutti terzi chiamati l’immediato rilascio di detta area e la riduzione in pristino della stessa con spese a carico dell’occupante.

Condannava altresì il convenuto e i condomini, terzi chiamati , al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni anno o frazione di anno di occupazione dal luglio 1999 alla data di effettivo rilascio in favore del Comune di R imini, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3.Avverso detta sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] 38.

4. Si costituiva in giudizio il Comune di Rimini chiedendo preliminarmente l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. a tutti i Condomini nei confronti dei quali la sentenza era stata pronunciata, oltre ad Enel ritualmente citata, la declaratoria di Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 inammissibilità dell’appelloex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. e - nel merito - il rigetto con l'integrale conferma della sentenza e condanna alle spese legali del grado.

5. Enel non si costituiva ed era pertanto dichiarata contumace.

6. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini questi non si costituivano e venivano dichiarati contumaci, stante la regolarità della citazione.

6. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame condividendo integralmente le motivazioni della sentenza di primo grado quanto alla mancanza di legittimazione del condominio , rispetto alla domanda di usucapione, in forza di una procura rilasciata dall’amministratore.

Sempre secondo la Corte d’Appello, del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione attiva era la chiamata in causa dei singoli condomini che permetteva il radicamento corretto delle istanze della parte attrice ma non estendeva ai condomini rimasti contumaci gli effetti della proposizione della domanda riconvenzionale formulata sia in via principale che subordinata.

Doveva, quindi , essere dichiarata l’inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal [OSCURATO:PERSONA] n. 38 in via principale e subordinata mancando la prova del conferimento all’amministratore di mandato speciale in tal senso.

La Corte d’Appello condivideva anche la parte della sentenza che ad abundantiamaveva affermato che, comunque , non risultava provata l’usucapione.

Infatti, il Tribunale aveva inteso verificare altresì se l'appellante avesse assolto l’onere probatorio con riferimento all'art. 1158 c.c..

Secondo il Collegio d’Appello, il condominio, oltre alla carenza di legittimazione attiva, non aveva Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 neppure assolto al proprio onere probatorio sulla dedotta signoria di fatto esercitata sulla cosa oggetto di controversia, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto per il periodo ventennale richiesto dalla legge, pertanto,la sua domanda doveva essere rigettata e la sentenza gravata confermata.

Nessuna omessa pronuncia poteva riscontrarsi nella fattispecie in quanto il Tribunale aveva espressamente affermato che ogni altra istanza era disattesa o assorbita” avendo accertato la domanda comunale di occupazione sine titulo.

Peraltro, il vizio di omessa pronunciaera da escludere ogni qualvolta ricorr esse ro gli estremi di una reiezione implicita delle pretes e o delle deduzioni difensiveovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (cfr. Cass. n. 1360/2016).

Quanto alla quantificazione del danno l'importo liquidato con l’accoglimento della domanda attrice dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] in via equitativa in considerazione dei valori medi applicati a detto tipo di immobile nella detta località e della durata dell’occupazione - appariva non solo adeguata, ma addirittura contenuta e do veva essere confermata.

L’appellante avevacensurato la sentenza sotto il profilo della mancata declaratoria della prescrizione quinquennale delle indennità dovute per annualità anteriori ai 5 anni, ma vi erain atti la prova fornita dal Comune di aver più volte interrotto l’eventuale prescrizione con più solleciti di pagamento inviati all’amministratore pro tempore del Condominio.

8. [OSCURATO:PERSONA] 38 e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di tre motivi di ricorso.

Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4

9. Il Comune di Rimini ha resistito con controricorso.

10. Enel distribuzione e gli altri condomini sono rimasti intimati.

11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Error in procedendoex art. 360, n . 4 , c.p.c. .

Nullità della sentenza di primo grado e, quindi, di quella di appello per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111, co. 2, Cost. ed artt. 183-101-102 c.p.c., nonché ex art. 269, comma 3°, c.p.c.

Rilevabilità d’ufficio della nullità in ogni stato egrado del procedimento, anche in sede di legittimità.

La censura ha ad oggetto la violazionedelle norme procedurali poste a tutela del contraddittorio, in danno del C ondomin i o e di [OSCURATO:PERSONA], nonché di tutti i condomini che , a ncorché rimasti contumaci nel giudizio di primo grado ed in quello diappello, avrebbero subito un’insanabile violazione dei loro fondamentali diritti essendo stati citati in giudizio non all’esito della prima udienza di comparizione (23.11.2010), come previsto tassativamente dall’art.183, co. 1, c.p.c. e dall’art. 269, comma 3° c.p.c., bensì all’esito dell’udienza di ammissione prove ex art.184 c.p.c. in data 19.10.2011, dopo che i mezzi istruttori erano già stati articolati dalle parti originarie conle memorie ex art. 183, co. 6°, c.p.c. (si veda doc. 1 – atto chiamata di terzo) e, addirittura per quanto riguarda i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società “[OSCURATO:SOCIETA]. di Ripa Italia C.” e [OSCURATO:PERSONA] dopo che era giàstata espletata una parte dell’istruttoria.

Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 In tal modo i singoli condomini, titolari pacificamente del diritto reale sostanziale oggetto della controversia, sarebbero stati di fatto impossibilitati a formulare domande, eccezioni e ad avanzare richieste istruttorie, stante il carattere perentorio dei termini e quindi delle preclusioni ormai maturate.

La violazione sarebbe palese anche in relazione alla chiamata di Enel distribuzione che aveva chiesto di essere rimessa in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c . in relazione alle autonome domande riconvenzionalidalla stessa formulate .

Ilgiudice avrebbe di fatto emesso un provvedimento abnorme e chiaramente ultra petita, disponendo l’integrazione del contradditorio dopo la perenzione di tutti i termini processuali previsti, sia ex art. 183, comma 1, in relazione all’art. 102 c.p.c., sia ex art. 269, comma 3°, c.p.c., in relazione all’art. 183, comma 5°, inviolazione del principio del contraddittorio in pregiudizio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché di tutti i condomini.

Ove avesse avuto possibilità di costituirsi tempestivamente in giudizio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ed il principio vale anche per gli altri condomini) a vrebbe certamente eccepito, in primis, l’assoluta mancanza di prova dellaproprietà dell’area rivendicata dal Comune di Rimini come propria, a fondamentodell’azione promossa ex art.948 c.c.

In conclusione, secondo parte ricorrente, l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’udienza ex art. 184c.p.c. sarebbe nulla per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111,comma 2° Cost. (“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità…”).

Tale nullità sarebbeassoluta e non sanabile e comporterebbela nullità di tutti gli atti che ne sono conseguiti, Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 quindi sia l’istruttoria espletata, sia lasentenza di primo grado, sia quella di appello qui impugnata.

Si osserva che il rilievo officioso di tale nullità può avvenire in qualunque fase e grado, quindi anche nel giudizio di legittimità, come da precedenti univoci sul punto (da ultimo Cass. Civ., Ord. n° 17353 del 19.08.2020) 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve, innanzitutto, osservarsi che la censura in questionenon pone un problema di mancata integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 102 c.p.c., in quanto, il contraddittorio è stato regolarmente integrato sia nel giudizio di primo grado che in appello.

Ciò di cui si lamentano i ricorrenti è che l’ordine di integrazione in primo grado sia intervenuto dopo l’udienza ex art.184 c.p.c. e che i litisconsorti ove si fossero costituiti in giudizio avrebbero trovato lo sbarramento delle preclusioni.

La censura, dunque , pone il problema della tardività dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio ai fini dell’esercizio del diritto di difesa dei condomini litisconsorti.

In proposito, deve osservarsi che nessuna nullità può derivare dall’aver disposto l’integrazione del contraddittorio dopo lo spirare dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

L’unica conseguenza in tale ipotesi è la necessità di rimessione in termini rispetto alle eventuali preclusioni maturate, come poi concretamente avvenuto nella specie.

Infatti, come correttamente rilevato dalla parte controricorrente, il Giudice di prime cure – in seguito all’avvenuta integrazione e regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (tutti rimasti contumaci ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) – ha Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 “nuovamente” concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma , c.p.c., rimettendo le parti in termini per lo svolgimento di ogni attività difensiva.

L’unica nullità che potrebbe astrattamente prospettarsi è quella relativa alla prova testimoniale assunta prima dell’ordinanza di integrazione nei confronti d e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società “[OSCURATO:SOCIETA]. di Ripa Italia C.” e [OSCURATO:PERSONA].

Talenullità, peraltro neanche dedotta come motivo di ricorso, tuttavia, è posta esclusivamente nell'interesse della parte pretermessa e deve essere fatta valere nei modi indicati nelsecondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., opportunamente adattati al sistema dell'assunzione del mezzo istruttorio.

Deve ribadirsi in proposito il seguente principio di diritto: la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio. (Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002, Rv. 558494 -01) .

Nel caso in esame, non vi è stata tempestiva eccezione né censura in questa sede. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3 e 5, c.p.c..

Omessa considerazione e riqualificazione delle domande riconvenzionali proposte come eccezioni riconvenzionali al fine di paralizzare la domanda attrice.

Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 Omesso esame su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’Appello sarebbe venuta meno al dovere officioso, di qualificare o, meglio, di riqualificare la domanda.

Le argomentazioniaddotte a sostegno della domanda riconvenzionale potevano e dovevano infattiessere qualificate come espressione di eccezioni riconvenzionali, come tali idonee a paralizzare l’accoglimento della domanda attrice.

In comparsa di risposta il condominio aveva chiaramente dedotto e, nell’istruttoria dimostrato, il proprio possesso ultraventennale.

Ove fosse stata operata tale doverosa riqualificazione, si sarebbe potuto (dovuto) riesaminare gli esiti dell’istruttoria, oggetto di precisa e puntuale censura formulatadal condominio con l’atto di appello.Nel ricorso sono richiamate tutte le deduzioni al fine di soddisfare il requisito di specificità del motivo e secondo parte ricorrente d a tale lungo excursus si comprenderebbe come il giudice di appello abbia totalmente omesso di esprimersi e motivare il dissenso sulle precise censure sollevate dal Condominio, incorrendo così palesemente nel vizio di “omesso esame su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Il semplice egenerico richiamo alla sentenza di primo grado non sarebbe sufficiente rispetto aldovere di motivazione che deve essere alla base di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art.111, comma 6°, Cost.. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Le censure proposte con il motivo in esame sono inammissibili sotto tutti i profili sollevati.

Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti la censura è inammissibile trovando applicazione il seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla asserita necessità di riqualificare la domanda del Condominio come eccezione deve ribadirsi che il Comune ha agito per il rilascio dell’immobile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 38, e successivamente per ordine del giudice ha esteso la domanda a tutti i condomini che sono rimasti contumaci.

La domanda riconvenzionale di usucapione del condominio è stata dichiarata inammissibile perché l’amministratore non aveva un mandato rilasciato dai singoli condomini e, dunque , così come non era legittimato a far valere la domanda di usucapione non era legittimato neanche all’eccezione.

Il fatto estintivo poteva sussistere solo ove accertato sulla base della domanda fatta valere Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 da coloro che erano legittimati.Peraltro, la censura non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata posto che la Corte d’Appello ha anche evidenziato, a pag. 7, attraverso una ulteriore ratio, come il Condominio, oltre alla carenza di legittimazione attiva, non aveva neppure assolto al proprio onere probatorio sulla dedotta signoria di fatto esercitata sulla cosa oggetto di controversia, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto per il periodo ventennale richiesto dalla legge, pertanto, la sua domanda doveva essere rigettata e la sentenza gravata confermata.

Questa ulteriore ratio non risulta censurata (cfr. in proposito tra le varie, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. in relazione all’art. 360, n° 3, c.p.c..

Non debenza dell’indennità di occupazione.

Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che ildanno da occupazione illegittima deve considerarsi in re ipsa, richiamando al riguardo il precedente espresso da Cass. Civ. 16670/2016 (V. pag. 7 sentenza).

Parte ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che il danno non può ritenersi in re ipsa,perché ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno - conseguenza, che deve essere allegato e provato.

Nel caso di specie, non risulta in alcun modo provata l’esistenza di un danno subitodal Comune, che non ha mai concretamente dimostrato l’intenzione di mettere a reddito l’immobile. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che riteneva ammissibile la prova presuntiva del danno da illegittima occupazione di un immobile e, q uanto alla sua quantificazione ha ritenuto che l'importo liquidato dal Giudice di prime cure in via equitativafosse non solo adeguata, ma addirittura contenuta e dovevaessere confermata in considerazione dei valori medi applicati a detto tipo di immobile nella detta località e della durata dell’occupazione.

La sentenza è conforme alla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte cheha affermato i seguenti principi di diritto: In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Sez.

U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 -04); Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece,non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Sez.

U- , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 01); In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Sez.

U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 -02).

Come si è detto, la sentenza è conforme ai principi sopra riportati mentre il Condominio ricorrente non riferisce quale sia stata la sua specifica contestazione rispetto alla richiesta del Comune di Rimini di risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione dell’immobile, danno ritenuto provato sulla base di presunzioni e di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Quanto al parametro utilizzatoper la quantificazione in via equitativa esso è del tutto adeguato con riferimento ai va lori medi di mercato.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ric. 2020n. 28717sez.

S2 - A d. 23 /0 5 /202 4

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5.000,00 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28717/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 38, SALVATORI GIUSEPPErappresentat i e difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] OLIVER C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SHOES 2000 [OSCURATO:PERSONA] C, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1723/2020 depositata il 18/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Comune di Rimini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini il [OSCURATO:PERSONA] 38 per ivi sentire accertare l’occupazione sine titulo da parte del medesimo dell’area di proprietà comunale posta in fregio al lungomare, meglio identificata al catasto terreni di detto Comune, foglio 75, mappale 1909 di circa mq. 166,78 con conseguente condanna all’immediato rilascio dell’area, al pagamento dell’indennizzo, al risarcimento dei danni anche con riferimento alle opere di ripristino e ogni statuizione al riguardo. 2. Si costituiva il convenuto chiedendo - preliminarmente – l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini quali litisconsorti necessari e -nel merito - il rigetto delle domande attrici. In via riconvenzionale, formulava istanza di declaratoria in Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 proprio favore dell'acquisto a titolo originario in virtù della maturata usucapione ultraventennale ex art. 1158 c.c. del bene oggetto di controversia, ovvero -in via subordinata - la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile ex art. 1051 c.c. in favore del medesimo condominio. 3. Tutti i condomini, ritualmente citati a seguito dell’integrazione del contraddittorio, rimanevano contumaci ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Enel) la quale si costituiva in relazione alla servitù di elettrodotto. 4. Il Tribunale , per quel che ancora rileva, accoglieva la domanda del Comune di Rimini e accertata l’occupazione sine titulo da parte del [OSCURATO:PERSONA] 38 in persona dell’amministratore dell’area di proprietà del ricorrente posta in fregio al Lungomare, identificata a catasto terreni al foglio 75 particella 1909 – parte di mq 166,78 circa, ordinavaal convenuto [OSCURATO:PERSONA] 38 e ai condomini tutti terzi chiamati l’immediato rilascio di detta area e la riduzione in pristino della stessa con spese a carico dell’occupante. Condannava altresì il convenuto e i condomini, terzi chiamati , al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni anno o frazione di anno di occupazione dal luglio 1999 alla data di effettivo rilascio in favore del Comune di R imini, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3.Avverso detta sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] 38. 4. Si costituiva in giudizio il Comune di Rimini chiedendo preliminarmente l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. a tutti i Condomini nei confronti dei quali la sentenza era stata pronunciata, oltre ad Enel ritualmente citata, la declaratoria di Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 inammissibilità dell’appelloex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. e - nel merito - il rigetto con l'integrale conferma della sentenza e condanna alle spese legali del grado. 5. Enel non si costituiva ed era pertanto dichiarata contumace. 6. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini questi non si costituivano e venivano dichiarati contumaci, stante la regolarità della citazione. 6. La Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame condividendo integralmente le motivazioni della sentenza di primo grado quanto alla mancanza di legittimazione del condominio , rispetto alla domanda di usucapione, in forza di una procura rilasciata dall’amministratore. Sempre secondo la Corte d’Appello, del tutto irrilevante rispetto alla legittimazione attiva era la chiamata in causa dei singoli condomini che permetteva il radicamento corretto delle istanze della parte attrice ma non estendeva ai condomini rimasti contumaci gli effetti della proposizione della domanda riconvenzionale formulata sia in via principale che subordinata. Doveva, quindi , essere dichiarata l’inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal [OSCURATO:PERSONA] n. 38 in via principale e subordinata mancando la prova del conferimento all’amministratore di mandato speciale in tal senso. La Corte d’Appello condivideva anche la parte della sentenza che ad abundantiamaveva affermato che, comunque , non risultava provata l’usucapione. Infatti, il Tribunale aveva inteso verificare altresì se l'appellante avesse assolto l’onere probatorio con riferimento all'art. 1158 c.c.. Secondo il Collegio d’Appello, il condominio, oltre alla carenza di legittimazione attiva, non aveva Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 neppure assolto al proprio onere probatorio sulla dedotta signoria di fatto esercitata sulla cosa oggetto di controversia, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto per il periodo ventennale richiesto dalla legge, pertanto,la sua domanda doveva essere rigettata e la sentenza gravata confermata. Nessuna omessa pronuncia poteva riscontrarsi nella fattispecie in quanto il Tribunale aveva espressamente affermato che ogni altra istanza era disattesa o assorbita” avendo accertato la domanda comunale di occupazione sine titulo. Peraltro, il vizio di omessa pronunciaera da escludere ogni qualvolta ricorr esse ro gli estremi di una reiezione implicita delle pretes e o delle deduzioni difensiveovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (cfr. Cass. n. 1360/2016). Quanto alla quantificazione del danno l'importo liquidato con l’accoglimento della domanda attrice dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] in via equitativa in considerazione dei valori medi applicati a detto tipo di immobile nella detta località e della durata dell’occupazione - appariva non solo adeguata, ma addirittura contenuta e do veva essere confermata. L’appellante avevacensurato la sentenza sotto il profilo della mancata declaratoria della prescrizione quinquennale delle indennità dovute per annualità anteriori ai 5 anni, ma vi erain atti la prova fornita dal Comune di aver più volte interrotto l’eventuale prescrizione con più solleciti di pagamento inviati all’amministratore pro tempore del Condominio. 8. [OSCURATO:PERSONA] 38 e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 9. Il Comune di Rimini ha resistito con controricorso. 10. Enel distribuzione e gli altri condomini sono rimasti intimati. 11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Error in procedendoex art. 360, n . 4 , c.p.c. . Nullità della sentenza di primo grado e, quindi, di quella di appello per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111, co. 2, Cost. ed artt. 183-101-102 c.p.c., nonché ex art. 269, comma 3°, c.p.c. Rilevabilità d’ufficio della nullità in ogni stato egrado del procedimento, anche in sede di legittimità. La censura ha ad oggetto la violazionedelle norme procedurali poste a tutela del contraddittorio, in danno del C ondomin i o e di [OSCURATO:PERSONA], nonché di tutti i condomini che , a ncorché rimasti contumaci nel giudizio di primo grado ed in quello diappello, avrebbero subito un’insanabile violazione dei loro fondamentali diritti essendo stati citati in giudizio non all’esito della prima udienza di comparizione (23.11.2010), come previsto tassativamente dall’art.183, co. 1, c.p.c. e dall’art. 269, comma 3° c.p.c., bensì all’esito dell’udienza di ammissione prove ex art.184 c.p.c. in data 19.10.2011, dopo che i mezzi istruttori erano già stati articolati dalle parti originarie conle memorie ex art. 183, co. 6°, c.p.c. (si veda doc. 1 – atto chiamata di terzo) e, addirittura per quanto riguarda i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società “[OSCURATO:SOCIETA]. di Ripa Italia C.” e [OSCURATO:PERSONA] dopo che era giàstata espletata una parte dell’istruttoria. Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 In tal modo i singoli condomini, titolari pacificamente del diritto reale sostanziale oggetto della controversia, sarebbero stati di fatto impossibilitati a formulare domande, eccezioni e ad avanzare richieste istruttorie, stante il carattere perentorio dei termini e quindi delle preclusioni ormai maturate. La violazione sarebbe palese anche in relazione alla chiamata di Enel distribuzione che aveva chiesto di essere rimessa in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c . in relazione alle autonome domande riconvenzionalidalla stessa formulate . Ilgiudice avrebbe di fatto emesso un provvedimento abnorme e chiaramente ultra petita, disponendo l’integrazione del contradditorio dopo la perenzione di tutti i termini processuali previsti, sia ex art. 183, comma 1, in relazione all’art. 102 c.p.c., sia ex art. 269, comma 3°, c.p.c., in relazione all’art. 183, comma 5°, inviolazione del principio del contraddittorio in pregiudizio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché di tutti i condomini. Ove avesse avuto possibilità di costituirsi tempestivamente in giudizio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ed il principio vale anche per gli altri condomini) a vrebbe certamente eccepito, in primis, l’assoluta mancanza di prova dellaproprietà dell’area rivendicata dal Comune di Rimini come propria, a fondamentodell’azione promossa ex art.948 c.c. In conclusione, secondo parte ricorrente, l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’udienza ex art. 184c.p.c. sarebbe nulla per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111,comma 2° Cost. (“Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità…”). Tale nullità sarebbeassoluta e non sanabile e comporterebbela nullità di tutti gli atti che ne sono conseguiti, Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 quindi sia l’istruttoria espletata, sia lasentenza di primo grado, sia quella di appello qui impugnata. Si osserva che il rilievo officioso di tale nullità può avvenire in qualunque fase e grado, quindi anche nel giudizio di legittimità, come da precedenti univoci sul punto (da ultimo Cass. Civ., Ord. n° 17353 del 19.08.2020) 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve, innanzitutto, osservarsi che la censura in questionenon pone un problema di mancata integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 102 c.p.c., in quanto, il contraddittorio è stato regolarmente integrato sia nel giudizio di primo grado che in appello. Ciò di cui si lamentano i ricorrenti è che l’ordine di integrazione in primo grado sia intervenuto dopo l’udienza ex art.184 c.p.c. e che i litisconsorti ove si fossero costituiti in giudizio avrebbero trovato lo sbarramento delle preclusioni. La censura, dunque , pone il problema della tardività dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio ai fini dell’esercizio del diritto di difesa dei condomini litisconsorti. In proposito, deve osservarsi che nessuna nullità può derivare dall’aver disposto l’integrazione del contraddittorio dopo lo spirare dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. L’unica conseguenza in tale ipotesi è la necessità di rimessione in termini rispetto alle eventuali preclusioni maturate, come poi concretamente avvenuto nella specie. Infatti, come correttamente rilevato dalla parte controricorrente, il Giudice di prime cure – in seguito all’avvenuta integrazione e regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (tutti rimasti contumaci ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) – ha Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 “nuovamente” concesso i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma , c.p.c., rimettendo le parti in termini per lo svolgimento di ogni attività difensiva. L’unica nullità che potrebbe astrattamente prospettarsi è quella relativa alla prova testimoniale assunta prima dell’ordinanza di integrazione nei confronti d e i condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società “[OSCURATO:SOCIETA]. di Ripa Italia C.” e [OSCURATO:PERSONA]. Talenullità, peraltro neanche dedotta come motivo di ricorso, tuttavia, è posta esclusivamente nell'interesse della parte pretermessa e deve essere fatta valere nei modi indicati nelsecondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., opportunamente adattati al sistema dell'assunzione del mezzo istruttorio. Deve ribadirsi in proposito il seguente principio di diritto: la prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio. (Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002, Rv. 558494 -01) . Nel caso in esame, non vi è stata tempestiva eccezione né censura in questa sede. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n° 3 e 5, c.p.c.. Omessa considerazione e riqualificazione delle domande riconvenzionali proposte come eccezioni riconvenzionali al fine di paralizzare la domanda attrice. Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 Omesso esame su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello sarebbe venuta meno al dovere officioso, di qualificare o, meglio, di riqualificare la domanda. Le argomentazioniaddotte a sostegno della domanda riconvenzionale potevano e dovevano infattiessere qualificate come espressione di eccezioni riconvenzionali, come tali idonee a paralizzare l’accoglimento della domanda attrice. In comparsa di risposta il condominio aveva chiaramente dedotto e, nell’istruttoria dimostrato, il proprio possesso ultraventennale. Ove fosse stata operata tale doverosa riqualificazione, si sarebbe potuto (dovuto) riesaminare gli esiti dell’istruttoria, oggetto di precisa e puntuale censura formulatadal condominio con l’atto di appello.Nel ricorso sono richiamate tutte le deduzioni al fine di soddisfare il requisito di specificità del motivo e secondo parte ricorrente d a tale lungo excursus si comprenderebbe come il giudice di appello abbia totalmente omesso di esprimersi e motivare il dissenso sulle precise censure sollevate dal Condominio, incorrendo così palesemente nel vizio di “omesso esame su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”. Il semplice egenerico richiamo alla sentenza di primo grado non sarebbe sufficiente rispetto aldovere di motivazione che deve essere alla base di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art.111, comma 6°, Cost.. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. Le censure proposte con il motivo in esame sono inammissibili sotto tutti i profili sollevati. Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti la censura è inammissibile trovando applicazione il seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla asserita necessità di riqualificare la domanda del Condominio come eccezione deve ribadirsi che il Comune ha agito per il rilascio dell’immobile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 38, e successivamente per ordine del giudice ha esteso la domanda a tutti i condomini che sono rimasti contumaci. La domanda riconvenzionale di usucapione del condominio è stata dichiarata inammissibile perché l’amministratore non aveva un mandato rilasciato dai singoli condomini e, dunque , così come non era legittimato a far valere la domanda di usucapione non era legittimato neanche all’eccezione. Il fatto estintivo poteva sussistere solo ove accertato sulla base della domanda fatta valere Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 da coloro che erano legittimati.Peraltro, la censura non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata posto che la Corte d’Appello ha anche evidenziato, a pag. 7, attraverso una ulteriore ratio, come il Condominio, oltre alla carenza di legittimazione attiva, non aveva neppure assolto al proprio onere probatorio sulla dedotta signoria di fatto esercitata sulla cosa oggetto di controversia, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto per il periodo ventennale richiesto dalla legge, pertanto, la sua domanda doveva essere rigettata e la sentenza gravata confermata. Questa ulteriore ratio non risulta censurata (cfr. in proposito tra le varie, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: In subordine: violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. in relazione all’art. 360, n° 3, c.p.c.. Non debenza dell’indennità di occupazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che ildanno da occupazione illegittima deve considerarsi in re ipsa, richiamando al riguardo il precedente espresso da Cass. Civ. 16670/2016 (V. pag. 7 sentenza). Parte ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che il danno non può ritenersi in re ipsa,perché ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno - conseguenza, che deve essere allegato e provato. Nel caso di specie, non risulta in alcun modo provata l’esistenza di un danno subitodal Comune, che non ha mai concretamente dimostrato l’intenzione di mettere a reddito l’immobile. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che riteneva ammissibile la prova presuntiva del danno da illegittima occupazione di un immobile e, q uanto alla sua quantificazione ha ritenuto che l'importo liquidato dal Giudice di prime cure in via equitativafosse non solo adeguata, ma addirittura contenuta e dovevaessere confermata in considerazione dei valori medi applicati a detto tipo di immobile nella detta località e della durata dell’occupazione. La sentenza è conforme alla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte cheha affermato i seguenti principi di diritto: In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 -04); Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece,non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Sez. U- , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 - 01); In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv. 666193 -02). Come si è detto, la sentenza è conforme ai principi sopra riportati mentre il Condominio ricorrente non riferisce quale sia stata la sua specifica contestazione rispetto alla richiesta del Comune di Rimini di risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione dell’immobile, danno ritenuto provato sulla base di presunzioni e di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Quanto al parametro utilizzatoper la quantificazione in via equitativa esso è del tutto adeguato con riferimento ai va lori medi di mercato. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2020n. 28717sez. S2 - A d. 23 /0 5 /202 4 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5.000,00 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228
Sentenza Cassazione n. 17761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris