CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9422/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA V [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende –controricorrenti – Oggetto: Lavoro autonomo – Avvocati – Compensi professionali R.G.N. 9422/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 9422/2018- Pagina nr. 2 di 9 avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 4385/2017 depositata il 19/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero, innanzi il Tribunale di Pavia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna dei convenuti alla corresponsione della somma di € 9.952,80 comprensivi di Iva e CPA, quale residuo compenso per l’incarico di patrocinio conferito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una controversia instaurata innanzi il Tribunale di Voghera e conclusasi con un accordo transattivo tra questi ultimi e la propria controparte, [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della propria pretesa, gli attori dedussero che il compenso ad essi già corrisposto non era congruo, argomentando, ulteriormente, che lo stesso doveva essere determinato secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e non secondi i criteri del D.M. 140/2012. Rimasto contumace [OSCURATO:PERSONA], si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della domandae sostenendo che doveva ritenersi satisfattivo il già avvenuto versamento dell’importo di € 5.075,20. Ulteriormente, i convenuti chiesero e ottennero l’autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], per essere dallo stesso manlevati in virtù di un contratto in data 15 luglio 2000 nel quale era contemplato l’impegno del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di farsi carico “della posizione legale-giudiziaria” relativamente ad eventuali giudizi connessi al contratto stesso. R.G. 9422/2018- Pagina nr. 3 di 9 Costituitosi anche il terzo chiamato, il Tribunale di Pavia respinse la domanda attorea, ritenendo applicabili i criteri di cui al D.M. 140/2012 e per l’effetto conforme a tali parametri la somma già corrispostadai convenuti. Gravò gli attori delle spese di lite dei convenuti, ma non di quelle del terzo chiamato, essendosi questo costituito con il patrocinio di uno degli stessi attori. 2. La decisione del Tribunale venne separatamente impugnata sia dagli originari attori sia da [OSCURATO:PERSONA]. Costituitisi gli appellati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] -cui l’atto di appello non venne notificato e nei cui confronti gli appellanti rinunciarono alla domanda- la Corte d’appello di Milano , riuniti i due giudizi,disattese entrambi i gravami, ponendo a carico degli appellanti in solido l’onere delle spese di lite. Quanto all’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte confermò l’applicabilità dei criteri di cui al D.M. 140/2012, ritenendo irrilevante che, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.M. 55/2014, [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ancora ad una udienza del giudizio innanzi al Tribunale di Voghera. Rilevò, infatti, la Corte che in tale udienza l’appellante si era limitato a comunicare la revoca del proprio mandato ed a ritirare il fascicolo di parte , concludendo che tali attività erano state “frutto di un’autonoma iniziativa del legale” estranea all’incarico professionale e peraltro priva di interesse per i clienti. Stabilì, conseguentemente, la Corte che, anche alla luce della previsione di cui all’art. 28, D.M. 55/2014, i criteri da quest’ultimo contemplati non era applicabili alla fattispecie. Quanto all’appello di [OSCURATO:PERSONA], la Corte osservò che: R.G. 9422/2018- Pagina nr. 4 di 9 − l’appellante deduceva l’assoluta infondatezza della propria chiamata in causa, osservando che questa si basava sull’impegno -contenuto in un contratto concluso nel 2000-a farsi carico degli oneri dei giudizi eventualmente connessi al contratto medesimo, ma che l’impegno doveva ritenersi venuto meno per effetto dello scioglimento consensuale del rapporto nel giugno 2009; − tuttavia, i fatti che avevano dato luogo alla controversia poi patrocinata dagli appellanti si erano verificati prima dello scioglimento del contratto, così giustificando la chiamata in causa. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono ora congiuntamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 28, D.M. 55/2014 e“1 e 12 RD n. 262/1942” (Disposizioni sulla legge in generale). R.G. 9422/2018- Pagina nr. 5 di 9 Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso l’applicabilità dei criteri di cui al D.M. 55/2014, in quanto il riferimento, ivi contenuto a ll’art. 28 , alle “liquidazioni” andrebbe riferito alle “sentenz e che decidono sul quantum dovuto a titolo di compenso del lavoro professionale svolto e delle spese sostenute, indipendentemente dal momento in cui il lavoro sia stato svolto”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1372 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto fondata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] sebbene l’accordo con il quale il medesimo aveva assunto il carico degli oneri dei giudizi eventualmente connessi al contratto medesimo fosse già stato sciolto consensualmente al momento in cui aveva avuto inizio la controversia svoltasi innanzi il Tribunale di Voghera. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predettodecreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018). Si tratta di un principio che, peraltro, questa Corte ha affermato – sempre in tema di regime intertemporale di applicazione delle tariffe R.G. 9422/2018- Pagina nr. 6 di 9 forensi- sia con riferimento al precedente d.m. 140 del 2012 (C ass. Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018) sia con riferimento al successivo d.m. 37 del 2018 (Cass. Sez. L -Sentenza n. 27233 del 26/10/2018). Deriva da tali principi che il dato cronologico temporale ai fini della individuazione della tariffa applicabile per l’espletamento dell’incarico professionale è costituito dal momento in cui l’attività professionale medesima viene ad esaurirsi, risultando invece non rilevante il momento –eventualmente successivo- in cui tale determinazione venga effettivamente operata in sede contenziosa , giacché, diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che eventuali slittamenti temporali nella determinazione dei compensi siano in grado di incidere sul regime normativo applicabile, con un –non ammissibile- effetto finale di diversa quantificazione dei compensi per attività parimenti esauritesi sotto un regime normativo ma oggetto di quantificazione in momenti differenti. Da ciò discende che anche la previsione di cui all’art 28, d.m. 55/2014 (“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”) deve essere inteso come riferito alle “liquidazioni” concernenti attività professionali svolte, almeno in una minima parte, sotto la vigenza del medesimo d.m., risultando la previsione evidentemente riferita alle liquidazioni operate all’esito –e nell’ambito-dei giudizi nei quali le attività stesse sono state prestate. Deve invece escludersi che –come invece affermato nel ricorso - il d.m. 55/2014 possa applicarsi anche ad attività professionali svolte ed esaurite sotto la vigenza del d.m. 140/2012 unicamente in virtù del fatto che la liquidazione di tali attività, non effettuata nell’ambito del giudizio in cui sono state prestate, sia oggetto di un distinto giudizio R.G. 9422/2018- Pagina nr. 7 di 9 successivo, in tal modo ancorando il dato temporale di applicazione della previsione non all’epoca di espletamento dell’incarico ma all’epoca in cui si venga ad agire giudizialmente per il riconoscimento del compenso, dal momento che tale tesi si tradurrebbe in una vera e propria applicazione retroattiva delle tariffe. Come, del resto, opportunamente osservato dalla Corte ambrosiana –che di tali principi ha fatto corretto governo-il disposto di cui all’art. 28 d.m. 55/2014 risulta del tutto coincidente con quello di cui all’art. 41 d.m. 140/2012, in relazione al quale la già richiamata Cass. Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 ebbe a chiarire che il previgente D.L. 1/2012 avrebbe continuato a tr ovare applicazione “qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe”. L’identità di formulazione delle previsioni, quindi, ha correttamente condotto la Corte ambrosiana ad applicare la medesima regola di diritto intertemporale ai fini della individuazione della disciplina applicabile in tema di determinazione dei compensi. Avendo la Corte d’appello ritenuto –con valutazione che nella presente sede non è stata oggetto di specifiche censure - che l’attività professionale dei tre originari attori fosse stata integralmente espletata sotto la vigenza del d.m. 140/2012, risulta conseguentemente corretta la scelta di liquidare i compensi sulla scorta di tale ultima disciplina e di ritenere, conseguentemente, irrilevante il fatto che la liquidazione dei compensi fosse stata chiesta giudizialmente in epoca successiva all’entrata in vigore del d.m. 55/2014. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Nel valutare il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in relazione alla statuizione sulle spese di lite, la Corte d’appello si è giustamente limitata a verificare se la chiamata in causa R.G. 9422/2018- Pagina nr. 8 di 9 risultasse ictu oculi arbitraria e palesemente priva di alcun fondamento, in virtù delcostante insegnamento di questa Corte, a mente del quale allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022 - Rv. 663523 –01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 - Rv. 655979 –02; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 23948 del 25/09/2019 - Rv. 655358 -02). Oggetto della valutazione della Corte territoriale, pertanto, era unicamente il giudizio, svolto dal primo giudice, in ordine al carattere non arbitrario della chiamata in causa, evidente essendo che le deduzioni del terzo chiamato in ordine alla inoperatività della clausola contrattuale invocata dagli odierni controricorrenti attenevano, invece, al merito vero e proprio della vicenda. Deve, pertanto, escludersi che la Corte territoriale - nel neg are il carattere arbitrario della chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], confermando la valutazione del giudice di prime cure che comunque non aveva gravato neppure gli attori delle spese del terzo chiamato in virtù della peculiarità costituita dalla costituzione di quest’ultimo con il patrocinio di uno degli attori- sia incorsa nella lamentata violazione dell’art.1371 c.c., atteso che tale ultimo profilo concerneva, appunto, quel merito della domanda di garanzia che la Corte territoriale non ha neppure affrontato. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. R.G. 9422/2018- Pagina nr. 9 di 9 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ri