Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:177
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
17 ottobre 2007
Causa F‑115/06
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Esercizio di promozione 2005 – Punti di priorità – Merito – Anzianità – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri nove funzionari della
[OSCURATO:PERSONA] chiedono, in via principale, l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione
2005, nella misura in cui tale elenco non riporta i loro nomi, e, in subordine, l’annullamento delle decisioni di attribuzione
dei punti di priorità che li riguardano per il detto esercizio.
Decisione:
Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Ciascuna
parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Proposta di un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione dei punti
di priorità – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45, 90 e 91)
2.
Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)
1.
Non costituisce un atto che arreca pregiudizio una proposta formulata da un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione
di punti di priorità di diverse categorie previsti da un sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA].
I comitati di promozione non sono infatti competenti a prendere decisioni relativamente all’attribuzione di punti di priorità.
Di conseguenza, se, in forza dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione a carico dell’interessato dev’essere
motivata, lo stesso non vale per quanto riguarda una siffatta proposta di un comitato di promozione nei confronti di un funzionario
non promosso.
(v. punto 54)
2.
Nell’ambito di una procedura di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare una decisione di
promozione né nei confronti del suo destinatario, né nei confronti dei candidati non promossi. La detta autorità ha tuttavia
l’obbligo di motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo presentato, in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto,
da un candidato non promosso.
(v. punto 55)
Riferimento:
Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑225, punto 13)
Tribunale di primo grado: 3 febbraio 2005, causa T‑172/03, Heurtaux/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑63, punto 42)