CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 24296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4874/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la sentenza n. 1438/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ( oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo: di essere creditrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di 568.660,58, in forza di tributi iscritti a ruolo; che, con atto del 30.1.2006, la debitrice aveva ceduto l’azienda, comprendente dieci beni mobili registrati, alla Rocam, di cui era amministratore e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], il quale ricopriva il medesimo ruolo anche nella [OSCURATO:PERSONA]; che l’atto di cessione di azienda, con contestuale costituzione di nuova società, sottraendo il complesso aziendale alla garanzia del credito dello Stato, aveva arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore, avendo reso più difficoltosa la realizzazione del credito. Chiese quindi di dichiarare inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il predetto atto di cessione di azienda. Si costituirono in giudizio le società convenute, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria e, in particolare, per mancanza della qualità di creditore in capo alla Serit in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato e talora vinto i ricorsi contro le cartelle di pagamento poste a fondamento del presunto credito. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 13 febbraio 2012 accolse la domanda e dichiarò l’inefficacia dell’atto di cessione stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Il primo giudice ritenne che la posizione creditoria della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse sufficientemente suffragata dalla produzione documentale in atti, costituta da numerosi estratti di ruolo notificati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] inoltre provato l’eventus damni, considerato che la società debitrice aveva ceduto l’intero proprio ramo produttivo, comprendente beni patrimoniali per un valore di circa 220.000 euro, con evidente riduzione delle possibilità del creditore di soddisfare le proprie pretese. Né poteva rilevare, ai fini di escludere l’elemento oggettivo dell’eventus damni, il fatto che la debitrice fosse azionista della nuova società, in quanto le azioni costituivano una garanzia più incerta rispetto a beni mobili registrati. Sussistevano altresì i requisiti soggettivi della scientia damni in capo al debitore e della partecipatio fraudis in capo al terzo, considerato che il legale rappresentante della società cedente e quello della cessionaria era la stessa persona. Pertanto questi non poteva non essere a conoscenza del credito vantato dalla Serit nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] afferente a imposte relative agli anni antecedenti alla cessione e sorte nel periodo in cui era amministratore della società cedente. 2. Tale decisione è stata confermata da lla Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 1438/2019, depositata il 17 giugno 2019. La Corte territoriale ha, preliminarmente, rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., osservando, quanto a quest’ultima eccezione, che dalla CTU disposta in secondo grado emergeva che la posizione debitoria dell’appellante nei confronti della Serit, al momento in cui era stata esperita l’azione revocatoria, era di 177.529,61 euro La Corte ha, poi, ritenuto inammissibili i motivi di appello con cui veniva dedotta l’improcedibilità della richiesta attorea per inesistenza di tutti gli atti preliminari e prodromici per la riscossione del credito e la decadenza dal diritto di procedere alla riscossione, evidenziando che il giudice ordinario non ha giurisdizione in ordine alla sussistenza e all’ammontare dei tributi vantati dall’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici dell’appello, sussisteva anche il requisito dell’eventus damni, in quanto le azioni acquisite erano titoli soggetti ad oscillazioni e vendibili con maggiori difficoltà rispetto ai beni mobili oggetto di conferimento. La Corte di merito ha quindi posto a carico solidale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio, applicando, quale scaglione di riferimento, quella compreso tra 52.000 euro e 260.000 euro 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 1, c.p.c.)”. Poiché la società convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva sede in Acireale, l’iscrizione a ruolo della causa presso la sede centrale del Tribunale di Catania, anziché quella distaccata di Acireale sarebbe stata irregolare, con conseguente necessità del passaggio del procedimento alla sezione dell’ufficio designata per la sua trattazione. Il motivo è inammissibile. La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dall'art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, prevista, per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilità del servizio giustizia, con la conseguenza che l'eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione degli affari non determina un'incompetenza del giudice adito, ma può e deve trovare rimedio attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 128 del citato d.lgs. n. 51 del 1998. Pertanto, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale, ove, secondo i criteri tabellari di ripartizione interna degli affari, la causa avrebbe dovuto essere trattata, comporta la configurazione di una mera irregolarità e non di una nullità, alla quale consegue solo la richiamata necessità del passaggio del procedimento dalla sezione dell'ufficio presso la quale è stato irregolarmente iscritto a quella designata per la sua trattazione (Cass. n. 19299/2005; Cass. n. 13200/2011; Cass. n. 21557/2014). La violazione dei criteri tabellari non determina, dunque, un'incompetenza del giudice adito, ma trova rimedio, ove necessario, attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c., introdotto dal citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 128. Nel caso di specie, l’irregolarità in esame (se anche fosse stata dedotta in primo grado, cosa che non emerge con certezza dal ricorso) risulterebbe sanata alla luce della soppressione, avvenuta nel 2012, della sezione distaccata di Acireale. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza”. La Corte d’appello non si sarebbe pronunciata in ordine alla lamentata improcedibilità della domanda per mancata produzione dei titoli esecutivi dai quali deriverebbe la pretesa, non potendosi considerare tali gli estratti di ruolo autenticati dall’Agente della riscossione. Inoltre, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta inesistenza degli atti preliminari e prodromici previsti dalla legge per la riscossione dei crediti. Anche il secondo motivo appare inammissibilmente formulato (non è dato comprendere se la ricorrente faccia riferimento al vizio di omessa pronuncia, previsto dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ovvero al vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti, di cui al n. 5 della stessa norma). Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte d’appello si è pronunciato sulle suddette questioni rilevando: - quanto alla prima questione, che l’Agente della riscossione aveva agito in sede cautelare per tributi ritualmente iscritti al ruolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del DPR 602/1973, in base al quale “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”; - quanto alla seconda questione che le contestazioni relative alla sussistenza e alla azionabilità dei crediti erariali devono essere sollevate innanzi alla Commissione tributaria, mediante impugnazione degli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate e degli eventuali atti esecutivi posti in essere dall’Agente per la riscossione. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, la “nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici di appello –errata valutazione delle risultanze documentali – errata valutazione dei presupposti. Nullità per omessa valutazione delle risultanze documentali”. I giudici dell’appello non avrebbero tenuto in considerazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in revocatoria per somme che, in base a quanto emerso dalla CTU, al momento in cui l’azione era stata promossa erano del tutto inesistenti. La Corte, quindi, avrebbe dovuto limitare gli effetti della revocatoria al massimo fino alla concorrenza del credito emerso dalla CTU. Inoltre la domanda sarebbe stata improcedibile, non essendo stata preceduta dalla rituale notifica degli atti che costituiscono antecedenti necessari nella sequenza vincolata che caratterizza l’esercizio della funzione di riscossione. La ricorrente avrebbe peraltro definito ogni pendenza con il pagamento del cinquanta per cento dell’importo dovuto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque operato illegittimamente per non aver rispettato il disposto normativo che impone all’esattore, ove non inizi alcuna procedura esecutiva entro un anno della notifica della cartella di pagamento, di notificare, prima di tutti gli eventuali successivi atti esecutivi o cautelari, un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo. Infine, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe decaduta dal diritto di procedere alla riscossione per non aver notificato la cartella dei pagamenti relativa alla liquidazione delle imposte entro il 31 dicembre del quinto o del quarto anno successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Anche tale motivo appare inammissibile sia per la sua formulazione, non venendo specificato quale sarebbe la norma processuale violata e facendosi invece riferimento a tipici errores in iudicando (errori nella valutazione delle prove e dei presupposti dell’azione), sia perché non vengono trascritte e nemmeno indicate le prove che sarebbero state valutate erroneamente dalla Corte d’appello. D’altra parte, il motivo risulta pure inammissibile per mancanza di specificità perché la ricorrente non deduce alcuna specifica censura avverso la motivazione della sentenza, che, come si è detto, ha evidenziato la competenza della Commissione tributaria a conoscere delle contestazioni relative alla sussistenza e alla azionabilità dei crediti vantati dall’erario. Per quanto riguarda il fatto che la CTU disposta in secondo grado ha accertato un credito inferiore a quello per cui, inizialmente, la Serit aveva agito in revocatoria, si osserva che, ai fini del legittimo esercizio dell’actio pauliana, ciò che rileva è una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore (Cass. Sez. 3, n. 5619 del 22/03/2016). 4.4. Con il quarto e il quinto motivo, la ricorrente lamenta “la inesistenza dei presupposti per l’esperibilità dell’azione revocatoria –Violazione norme di legge”. Non sussisterebbe la prova del credito vantato, né del suo ammontare. L’eventuale parte dovuta sarebbe soggetta a rateizzazione e le rate sarebbero state tutte regolarmente pagate. Non sussisterebbe inoltre alcun pregiudizio economico per il creditore. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ricondotto l’operazione alla cessione di azienda, mentre nel caso di specie si avrebbe la costituzione di una nuova società con conferimento di un ramo aziendale a fronte dell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza assoluta, costituita da un pacchetto di azioni del valore di 600.000 euro. Tale operazione non avrebbe comportato alcuna riduzione delle garanzie patrimoniali perché il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto inalterato se non migliorato per effetto dell’acquisizione delle azioni della Rocam, che potrebbero essere oggetto di esecuzione da parte dell’Agente della riscossione, ove in possesso di titoli validi. L’acquisizione del 90 % della Rocam, società di dimensioni tali da poter concorrere all’acquisizione di commesse di enti pubblici o imprese private di notevole consistenza economica, avrebbe consentito alla Urso di far fronte a tutti i propri impegni, con il pagamento regolare delle rateizzazioni. Non sussisterebbero nemmeno la scientia damni e la partecipatio fraudis. Anche tale motivo è inammissibile, sia perché non vengono indicate le norme che sarebbero state violate dalla Corte d’appello, sia perché le censure sono tese a ottenere una nuova e più favorevole valutazione nel merito della causa. 4.5. Con il sesto motivo, si lamenta “sulle spese processuali. Principio di soccombenza. Violazione di legge”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonostante sia stato accertato che l’Agente della riscossione aveva agito per un importo superiore di oltre i 2/3 rispetto a quello realmente spettante. I giudici del secondo grado non avrebbero nemmeno tenuto in considerazione delle somme versate dalla ricorrente nel corso del giudizio. Il motivo è inammissibile perché la ricorrente non argomenta in che modo la Corte d’appello avrebbe violato le “norme che regolano la materia delle spese processuali e la loro quantificazione”. Né risulta violato il principio della soccombenza, considerato che è stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione revocatoria. Inoltre, la Corte territoriale, nel liquidare le spese processuali, ha correttamente fatto riferimento allo scaglione di entro cui è compreso l’importo del credito accertato in base alla CTU svolta in primo grado. 4.6. Con il settimo motivo, si lamenta “In ordine alla fondatezza dell’appello e del presente ricorso. Errore di valutazione e/o omessa valutazione delle risultanze documentali (art. 360 c.p.c. n. 5)”. L’azione revocatoria sarebbe stata infondata alla luce dei pagamenti effettuati. Inoltre, già al momento della proposizione della domanda la riscossione Sicilia non era titolare dei crediti richiesti per oltre i due terzi. Di conseguenza l’appello sarebbe stato fondato e la sentenza impugnata errata. Anche tale ultimo motivo è inammissibile perché non vengono indicate né trascritte le risultanze documentali da cui emergerebbero i pagamenti effettuati (e che la Corte avrebbe omesso di valutare), e ciò in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. , anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia e come ritenuto da Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n.8950 e da Cass. 19/04/2022, n. 12481. In ogni caso, l’azione sarebbe stata infondata solo se si fosse dimostrato che gli stessi pagamenti, avvenuti prima della instaurazione del giudizio, avevano interamente estinto il credito. 5. L’indefensio dell’ inti mata comporta che non debba provvedersi sulle spesedi lite. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at