CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7483/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale in punto di affermazione di re- sponsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in relazione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in sequestro, tenuto conto che il Fabi non è stato visto cedere alcuna sostanza stupefacente e che è assuntore di droghe da circa 20 anni, oltre che invalido e al momento dell'arresto si muoveva a bordo di una carrozzina. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come nel caso in esame il Fabi, pur avendo de- dotto nel gravame del merito di essere assuntore abituale di sostanze droganti, non ha fornito alcuna prova a tal fine, e come in ogni caso gli elementi acquisiti, unitariamente valutati, non consentono di affermare che la detenzione per cui si procede fosse destinata ad uso personale. In particolare, per i giudici del merito devono valorizzarsi le circostanze della suddivisione in cinque diversi involucri dello stupefacente in sequestro, la disponibilità di materiale per il confezionamento (vari bilancini di precisione, numerosi sacchetti in cellophane, sostanza da taglio). Tut- tavia - si legge ancora nella sentenza impugnata- il dato decisivo ai fini della de- stinazione della cocaina a fini di spaccio è costituita dal sequestro nel cassetto del comodino della stanza da letto matrimoniale, della somma di 965 euro in banco- note di vario taglio avvolta in vari foglietti manoscritti riportanti cifre e appunti (riportati nel capo di imputazione) che univocamente dimostrano l'esistenza di una sorta di "contabilità" delle cessioni, con definitiva prova che la sostanza detenuta non era destinata ad uso personale. La logica motivazione della sentenza impugnata pone, infine, l'accento sul fatto che al momento della perquisizione il Fabi si trovava ristretto agli arresti domiciliari, e quindi non svolgeva attività lavorativa da cui ricavare la somma di denaro sequestrata. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale.N. 7483/2022 R.G. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha co- stantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista mag- giore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una fina- lità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1