CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 35668/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'Il marzo 2022 emessa dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato deka commissione del delitto di cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di diciannove reati fine, aventi ad oggetto plurimi acquisti e cessioni di sostanza stupefacente di tipo marijuana e cocaina posti in essere negli anni 2018 e 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza nell'interesse del Giardina e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso e, segnatamente: a) la nullità o l'inefficacia della misura cautelare per intervenuta violazione dell'art. 104, comma 3, cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, illegittimamente il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dilazionato i colloqui con il difensore, in quanto nel titolo cautelare genetico avrebbe escluso la responsabilità del Giardina in ordine al reato associativo contestato al capo 32) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe, invece, ritenuto sussistente un sodalizio criminoso tra il Giardina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma questa associazione sarebbe estranea al capo di imputazione. Nessuna restrizione al diritto di difesa del Giardina, dunque, avrebbe dovuto essere applicata e, comunque, la motivazione dei provvedimento di differimento del colloquio con il difensore avrebbe dovuto essere più pregnante. b) la mancanza e/o l'illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Dalle conversazioni telefoniche intercettate sarebbero, infatti, emersi dialoghi assolutamente innocui, soprattutto ove si consideri che il Giardina all'epoca dei fatti lavorava come panettiere e, dunque, i riferimenti, nelle conversazioni telefoniche captate, ad arancini, calzoni e pane non sarebbero l'esito del ricorso a un linguaggio criptico, quanto riferimenti alla reale attività lavorativa del ricorrente. Ad eccezione del rinvenimento di sostanza stupefacente all'interno di un pacco asseritamente spedito dal Giardina al Fioramo in Germania, inoltre, gli inquirenti, nel corso delle lunghissime indagini, non sarebbero mai intervenuti nella flagranza del reato o non avrebbero mai accertato in modo inconfutabile cessioni di sostanza stupefacente. Ad avviso del difensore, vaghi sarebbero, inoltre, i quantitativi e indeterminate le sostanze stupefacenti asseritamente cedute. c) la nullità o l'inefficacia della misura cautelare in ragione dell'impossibilità di contestare il reato di associazione ai fini di spaccio e la possibile riqualificazione giuridica del fatto contestato.Ad avviso del ricorrente sarebbe lacunosa e superficiale l'ordinanza del Tribunale di Messina nella parte relativa al delitto associativo, in quanto difetterebbero, quanto al Giardina, l'elemento oggettivo e soggettivo di una propria partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sarebbe, infatti, insussistente la prova di una ripartizione di ruoli e la consapevolezza di far parte di una struttura organizzata e, dunque, non vi sarebbe la prova reale e concreta di un coinvolgimento o di una adesione del Giardina al contesto associativo non già occasionale, ma permanente e consapevole. d) l'insufficienza della motivazione in ordine ai singoli episodi di spaccio e la violazione e l'errata applicazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Ad avviso del ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto il Tribunale del riesame, pur riconoscendo che il Giardina, in quel periodo, si occupava realmente di vendita di prodotti di rosticceria, avrebbe inteso i riferimenti a tali prodotti come evocativi della sostanza stupefacente. La pubblica accusa, inoltre, dalla commissione di un solo fatto di reato, avrebbe illegittimamente ipotizzato plurimi fatti, moltiplicando indebitamente gli episodi delittuosi. 3. Posto che l'istanza di trattazione orale è stata formulata tardivamente dalla difesa in data 30 giugno 2022, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura la nullità o l'inefficacia della misura cautelare per intervenuta violazione dell'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.Ad avviso del ricorrente, illegittimamente sarebbero stati dilazionati i colloqui con il difensore, in quanto il Giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso una responsabilità del Giardina in ordine al reato associativo contestato al capo 32) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Messina ha, invero, correttamente rilevato come la censura relativa alla nullità dell'interrogatorio di garanzia per essere stato differito il colloquio con il difensore fuori dai casi consentiti dalla legge non può essere proposta nel procedimento di riesame. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito (ex plurímis: Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366 - 01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016 (dep. 31/03/2016), Uda, Rv. 266294 - 01). Il Tribunale del riesame ha, peraltro, precisato che la misura cautelare sia stata applicata nei confronti del Giardina anche per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo 32) dell'imputazione cautelare e, invero, lo stesso ricorrente, nel terzo motivo, contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo. 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza e/o l'illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto dalle conversazioni intercettate sarebbero emersi dialoghi assolutamente innocui, soprattutto ove si consideri che il Giardina all'epoca dei fatti lavorava come panettiere e, dunque, i riferimenti nelle conversazioni telefoniche captate ad arancini, calzoni e pane non avrebbero costituito un linguaggio criptico, quanto riferimenti alla reale attività lavorativa del ricorrente. Vaghi sarebbero, inoltre, i quantitativi e indeterminate le sostanze stupefacenti asseritannente cedute. 5. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente apoditticamente propone una diversa chiave di lettura delle intercettazioni telefoniche, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata e dimostrarne la manifesta illogicità.<ve È, tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/05/2015, Falbo, Rv. 264441). L'interpretazione del significato di una conversazione intercettata è, del resto, affare del giudice di merito che può essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità o l'inefficacia della misura cautelare in ragione della insussistenza del reato di associazione ai fini di spaccio. Ad avviso del ricorrente, sarebbe lacunosa e superficiale l'ordinanza del Tribunale di Messina nella parte relativa al delitto associativo, in quanto difetterebbero, quanto al Giardina, l'elemento oggettivo e soggettivo di una propria partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 7. Anche il terzo motivo si risolve in una contestazione apodittica e generica della configurabilità della partecipazione al delitto associativo. Il ricorrente si limita, infatti, a sovrapporre assertivamente la propria ipotesi ricostruttiva a quella adottata dal Tribunale del riesame, senza minimamente confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il motivo è, dunque, inammissibile, in quanto pur prospettando una violazione di legge, si risolve in una sollecitazione al giudice di legittimità a pervenire a un diverso apprezzamento di merito. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l'insufficienza della motivazione in ordine ai singoli episodi di spaccio e la violazione e l'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria, in quanto, pur riconoscendo che il Giardina, in quel periodo, si occupava realmente di vendita di prodotti di rosticceria, avrebbe inteso i riferimenti a tali prodotti come evocativi della sostanza stupefacente. 9. Anche questo motivo si risolve in una contestazione apodittica e generica, che non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. È, peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, il vizio dì insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non già come prescrive l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo