CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026PETRARCA;1024- controricorrente -avverso la sentenza n. 50/2025 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 03/03/2025 R.G.N. 267/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14982/2025Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 10559/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con sentenza n. 50/25, la Corte d'Appello di Genova hariformato la decisione del Tribunale locale, che aveva rigettato ladomanda di indennità di disoccupazione a seguito di dimissionidovute al trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il trasferimentodel lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propriaresidenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in unluogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossiauna grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzionedel rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimentodatoriale.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS, affidato a unmotivo, ulteriormente illustrato da memoria in prossimitàdell’udienza.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dell’art. 3, comma secondo,del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli artt. 2103,comma ottavo, e 2119, primo comma, cod. civ.Lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto la sussistenzadella giusta causa per le dimissioni rassegnate dall’assicurato inconseguenza del trasferimento ad altra sede del datore di lavoro,senza considerare l’esistenza di comprovate ragioni tecniche,organizzative e produttive e, dunque, senza verificare il graveinadempimento del datore di lavoro medesimo, nonchél’intollerabilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.Numero registro generale 14982/2025Sotto altro profilo, evidenzia che la natura involontaria dNuemlelaro sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 10559/2026disoccupazione, richiesta dal primo comma dell’art. 3 del d.lgs.Data pubblicazione 21/04/2026n.22/2015 per il riconoscimento della prestazione, deve escludersinell’ipotesi in cui il lavoratore si ponga volontariamente nellaposizione di disoccupato, potendo proseguire il rapporto di lavoro,come nella specie.2. Il motivo di censura è fondato per i motivi che seguono.La Corte territoriale ha sussunto la fattispecie concreta nellaprevisione normativa di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015,secondo cui “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hannorassegnato le dimissioni per giusta causa”, prescindendo però dallaverifica delle concrete circostanze del caso. In particolare, haomesso di accertare l’insussistenza delle ragioni tecniche,organizzative e produttive del trasferimento (art. 2103 cod. civ.),idonea a configurare l’inadempimento del datore di lavoro e laviolazione degli obblighi contrattuali su di esso gravanti, che sonoinvece richiesti per legittimare la dichiarazione unilaterale direcesso ed integrare la giusta causa.Questa Corte, infatti, ha chiarito che, in tema di assicurazionecontro la disoccupazione, la perdita del diritto a percepirel’indennità di disoccupazione ordinaria, prevista in caso didimissioni, opera ogniqualvolta il lavoratore rinuncispontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguireil rapporto di lavoro (Cass. sent. n. 23039 del 22/08/2024).Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valorizzato in via esclusivala notevole distanza tra l’originaria sede di lavoro (Genova,coincidente con il luogo di effettiva residenza) e la nuova sedelavorativa (Catania), considerandola di per sé ostativa allapossibilità di prestare l’attività lavorativa. Ha così prescisso deltutto dall’inadempimento della parte datoriale, che invece vaverificato (Cass. n. 12565/2017; Cass. n. 25384/2015), ovvero daNumero registro generale 14982/2025Numero sezionale 1024/2026altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincoloNu mfeidroudicriaaccroiltoa generale 10559/2026Data pubblicazione 21/04/2026(cfr. Cass. n. 3136/2015).La sentenza va allora cassata e rinviata alla Corte territoriale, indiversa composizione, affinché, con nuovo esame del gravame,rivaluti la sussistenza della giusta causa delle dimissioni,riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionariopresuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensidell’art. 3, co. 2, d.lgs. n.22/2015, che richiede l’accertamento dicircostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare ungrave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idoneaa rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, delrapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanzaconseguente al trasferimento della sede di lavoro per riteneresussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazioneinvolontaria”.La Corte territoriale provvederà anche alla regolazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 14982/2025Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 10559/2026Data pubblicazione 21/04/2026Numero registro generale 14982/2025Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 10559/2026Data pubblicazione 21/04/2026