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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 1973

Cassazione n. 21390/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1973 avverso l'ordinanza emessa il 15/4/2022 dalla Corte di cassazione; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso..

RifENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Settima sezione di questa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno in data 24/6/2021.

Il ricorrente proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. deducendo di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udie -- nza camerale.

1.1. Con ordinanza n. 48863 del 10/11/2022, questa Corte accoglieva il ricorso straordinario e disponeva la nuova fissazione della trattazione del ricorso per cassazione inizialmente dichiarato inammissibile.

2. La Corte di appello di Salerno, con l'impugnata sentenza, prendeva atto della rinuncia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai motivi di gravame tranne a quelli relativi alla pena, concedeva a Maiale le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva e rideterminava la pena nei confronti dello stesso.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Naponiello, formulando tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge processuale e sostanziale, evidenziando come la Corte di appello aveva omesso totalmente di pronunciarsi sul motivo di appello rassegnato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], relativo all'assoluzione di Maiale dai reati contestati, ed in particolare dal reato di calunnia, sull'erroneo presupposto che difensore di Maiale fosse solamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre invece vi era anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, come si evinceva dal verbale di udienza del 24 giugno 2020, si era riportato ai motivi di gravame, tra cui vi era anche quello relativo all'assoluzione dal reato di calunnia, chiedendone l'accoglimento.

La Corte di appello si era limitata a dare atto della lettura di una dichiarazione confessoria, relativa anche al reato di calunnia, per ciò solo ritenendo di non dover puntualmente argomentare sui motivi di impugnazione non oggetto di rinuncia.

Sottolineano i ricorrenti, inoltre, come la carenza di motivazione non poteva giustificarsi in virtù della ritenuta ammissione di responsabilità di Maiale per i delitti a lui ascritti, perché tale ammissione aveva rilievo per i reati ad evento naturalistico (capi 1 e 2, tentata estorsione e lesioni; capo 5, detenzione illecita di arma; capo 6, lesioni), ma non per il reato di calunnia, reato di evento "giuridico", tanto più che la denuncia sporta da Maiale nei confronti dei fratelli Coppola aveva ad oggetto fatti veri.

3.2. Con il secondo motivo, i difensori osservano che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi anche sulla richiesta di esclusione della recidiva, essendosi limitata a ritenere le attenuanti generiche equivalenti, senza motivare sul punto.

3.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce il vizio di violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di continuazione tra i reati di tentata estorsione e lesioni (capi 1 e 2) e quello di calunnia, porto e detenzione di arma (capi 4 e 5), la Corte di appello aveva fatto ricorso a mere formule stereotipate, non dando contezza delle ragioni per cui non era stato ritenuto realmente sussistente il medesimo disegno criminoso..-,5---1------ [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo richiede di ripercorrere sinteticamente lo sviluppo processuale dei ricorsi in appello.

Dal verbale di udienza del 24 giugno 2021, risulta che il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la definizione con il concordato in appello, indicando una pena finale rispetto alla quale il Procuratore generale non aveva prestato il consenso, proponendo una pena più elevata, ma il difensore dell'imputato aveva a sua volta dichiarato di non aderire alla proposta.

Quanto detto comporta che l'accordo funzionale alla definizione del giudizio ex art. 599- bis cod. proc. pen. non si è formato.

Tale aspetto è stato correttamente tenuto presente dalla Corte di appello che, infatti, nella motivazione si limita a dar atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, formulata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante non fosse intervenuto il concordato sulla pena.

Ulteriore riprova è desumibile dal dispositivo della sentenza impugnata, lì dove si differenzia la posizione dei coimputati che aveva definito il giudizio con il concordato ex art.599-bís cod. proc. pen., rispetto a quella del Maiale per il quale la Corte di appello ha deciso in via ordinaria.

Quanto detto consente di affermare che la doglianza formulata dal ricorrente in questa sede è manifestamente infondata, dovendosi escludere che la Corte di appello sia incorsa in errore, ritenendo che la posizione del Maiale fosse stata definita sulla base della sola rinuncia ai motivi proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza considerare l'ulteriore ricorso proposto dal co-difensore.

2.1. Rimane da esaminare, pertanto, esclusivamente il profilo concernente la dedotta mancanza di motivazione che sarebbe conseguita dalla ritenuta rinuncia ai motivi di appello.

Anche sotto tale profilo, tuttavia, il ricorso non tiene conto che la sentenza impugnata, sia pur sinteticamente, richiamando la motivazione di primo grado e valorizzando le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, ha esaminato nel merito i motivi di gravame, ritenendoli infondati.

2.2. Né vale obiettare che l'ammissione di responsabilità non potrebbe valere con riguardo alla calunnia, essendo questo un reato di "evento giuridico", rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto ugualmente verificare la sussistenza della falsità del fatto denunciato.

Invero, la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, dato atto che nella denuncia presentata dal Maiale a carico dei fratelli Coppola, è stata data una rappresentazione parziale ed orientata dei fatti, al fine di accusare i predetti di reati in realtà non commessi.

In particolare, si specifica che l'aggressione è stata perpetrata dal Maiale ai danni di uno dei fratelli Coppola e, solo successivamente, questi si difendevano, anche in considerazione del fatto che il Maiale si era recato presso l'esercizio commerciale dei Coppola per compiere un'estorsione.

Orbene, è innegabile che la Corte di appello ha reso una motivazione sul punto, rispetto alla quale non è stato neppure dedotto il vizio di illogicità o contraddittorietà.

Peraltro, anche le dichiarazioni confessorie rese dal Maiale non possono essere ritenute ininfluenti per il semplice fatto che il reato di calunnia presuppone un giudizio sulla falsità di quanto denunciato.

Ciò non esclude, infatti, che il giudizio sulla natura calunniosa della denuncia si fonda pur sempre su un accertamento in punto di fatto, rispetto al quale le dichiarazioni confessorie sono pienamente utilizzabili.

3. Il secondo e terzo motivo, rispettivamente concernenti l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva reiterata ed il riconoscimento della continuazione, sono fondati.

La Corte di appello, invero, non ha in alcun modo risposto alla doglianza relativa all'avvenuto riconoscimento della recidiva, sicchè sul punto occorrerà una nuova decisione che valuti compiutamente la sussistenza dei presupposti dell'aggravante.

Analoga considerazione vale anche in relazione alla continuazione, rispetto alla quale la motivazione richiama formule stereotipate e inidonee a spiegare il percorso logico che ha condotto la Corte di appello a ritenere l'insussistenza del medesimo disegno criminoso.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto limitatamente alle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio relativamente al riconoscimento della recidiva e della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, mentre va dichiarato inammissibile relativamente alle altre questioni dedotte.

P.Q.M. 14-2 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul pun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1973 avverso l'ordinanza emessa il 15/4/2022 dalla Corte di cassazione; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.. RifENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Settima sezione di questa Corte aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Salerno in data 24/6/2021. Il ricorrente proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. deducendo di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udie -- nza camerale. 1.1. Con ordinanza n. 48863 del 10/11/2022, questa Corte accoglieva il ricorso straordinario e disponeva la nuova fissazione della trattazione del ricorso per cassazione inizialmente dichiarato inammissibile. 2. La Corte di appello di Salerno, con l'impugnata sentenza, prendeva atto della rinuncia dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ai motivi di gravame tranne a quelli relativi alla pena, concedeva a Maiale le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva e rideterminava la pena nei confronti dello stesso. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Naponiello, formulando tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge processuale e sostanziale, evidenziando come la Corte di appello aveva omesso totalmente di pronunciarsi sul motivo di appello rassegnato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], relativo all'assoluzione di Maiale dai reati contestati, ed in particolare dal reato di calunnia, sull'erroneo presupposto che difensore di Maiale fosse solamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre invece vi era anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, come si evinceva dal verbale di udienza del 24 giugno 2020, si era riportato ai motivi di gravame, tra cui vi era anche quello relativo all'assoluzione dal reato di calunnia, chiedendone l'accoglimento. La Corte di appello si era limitata a dare atto della lettura di una dichiarazione confessoria, relativa anche al reato di calunnia, per ciò solo ritenendo di non dover puntualmente argomentare sui motivi di impugnazione non oggetto di rinuncia. Sottolineano i ricorrenti, inoltre, come la carenza di motivazione non poteva giustificarsi in virtù della ritenuta ammissione di responsabilità di Maiale per i delitti a lui ascritti, perché tale ammissione aveva rilievo per i reati ad evento naturalistico (capi 1 e 2, tentata estorsione e lesioni; capo 5, detenzione illecita di arma; capo 6, lesioni), ma non per il reato di calunnia, reato di evento "giuridico", tanto più che la denuncia sporta da Maiale nei confronti dei fratelli Coppola aveva ad oggetto fatti veri. 3.2. Con il secondo motivo, i difensori osservano che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi anche sulla richiesta di esclusione della recidiva, essendosi limitata a ritenere le attenuanti generiche equivalenti, senza motivare sul punto. 3.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce il vizio di violazione di legge in ordine al mancato accoglimento della richiesta di continuazione tra i reati di tentata estorsione e lesioni (capi 1 e 2) e quello di calunnia, porto e detenzione di arma (capi 4 e 5), la Corte di appello aveva fatto ricorso a mere formule stereotipate, non dando contezza delle ragioni per cui non era stato ritenuto realmente sussistente il medesimo disegno criminoso..-,5---1------ [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo richiede di ripercorrere sinteticamente lo sviluppo processuale dei ricorsi in appello. Dal verbale di udienza del 24 giugno 2021, risulta che il solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto la definizione con il concordato in appello, indicando una pena finale rispetto alla quale il Procuratore generale non aveva prestato il consenso, proponendo una pena più elevata, ma il difensore dell'imputato aveva a sua volta dichiarato di non aderire alla proposta. Quanto detto comporta che l'accordo funzionale alla definizione del giudizio ex art. 599- bis cod. proc. pen. non si è formato. Tale aspetto è stato correttamente tenuto presente dalla Corte di appello che, infatti, nella motivazione si limita a dar atto dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, formulata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante non fosse intervenuto il concordato sulla pena. Ulteriore riprova è desumibile dal dispositivo della sentenza impugnata, lì dove si differenzia la posizione dei coimputati che aveva definito il giudizio con il concordato ex art.599-bís cod. proc. pen., rispetto a quella del Maiale per il quale la Corte di appello ha deciso in via ordinaria. Quanto detto consente di affermare che la doglianza formulata dal ricorrente in questa sede è manifestamente infondata, dovendosi escludere che la Corte di appello sia incorsa in errore, ritenendo che la posizione del Maiale fosse stata definita sulla base della sola rinuncia ai motivi proposti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza considerare l'ulteriore ricorso proposto dal co-difensore. 2.1. Rimane da esaminare, pertanto, esclusivamente il profilo concernente la dedotta mancanza di motivazione che sarebbe conseguita dalla ritenuta rinuncia ai motivi di appello. Anche sotto tale profilo, tuttavia, il ricorso non tiene conto che la sentenza impugnata, sia pur sinteticamente, richiamando la motivazione di primo grado e valorizzando le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato, ha esaminato nel merito i motivi di gravame, ritenendoli infondati. 2.2. Né vale obiettare che l'ammissione di responsabilità non potrebbe valere con riguardo alla calunnia, essendo questo un reato di "evento giuridico", rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto ugualmente verificare la sussistenza della falsità del fatto denunciato. Invero, la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, dato atto che nella denuncia presentata dal Maiale a carico dei fratelli Coppola, è stata data una rappresentazione parziale ed orientata dei fatti, al fine di accusare i predetti di reati in realtà non commessi. In particolare, si specifica che l'aggressione è stata perpetrata dal Maiale ai danni di uno dei fratelli Coppola e, solo successivamente, questi si difendevano, anche in considerazione del fatto che il Maiale si era recato presso l'esercizio commerciale dei Coppola per compiere un'estorsione. Orbene, è innegabile che la Corte di appello ha reso una motivazione sul punto, rispetto alla quale non è stato neppure dedotto il vizio di illogicità o contraddittorietà. Peraltro, anche le dichiarazioni confessorie rese dal Maiale non possono essere ritenute ininfluenti per il semplice fatto che il reato di calunnia presuppone un giudizio sulla falsità di quanto denunciato. Ciò non esclude, infatti, che il giudizio sulla natura calunniosa della denuncia si fonda pur sempre su un accertamento in punto di fatto, rispetto al quale le dichiarazioni confessorie sono pienamente utilizzabili. 3. Il secondo e terzo motivo, rispettivamente concernenti l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva reiterata ed il riconoscimento della continuazione, sono fondati. La Corte di appello, invero, non ha in alcun modo risposto alla doglianza relativa all'avvenuto riconoscimento della recidiva, sicchè sul punto occorrerà una nuova decisione che valuti compiutamente la sussistenza dei presupposti dell'aggravante. Analoga considerazione vale anche in relazione alla continuazione, rispetto alla quale la motivazione richiama formule stereotipate e inidonee a spiegare il percorso logico che ha condotto la Corte di appello a ritenere l'insussistenza del medesimo disegno criminoso. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto limitatamente alle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio relativamente al riconoscimento della recidiva e della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, mentre va dichiarato inammissibile relativamente alle altre questioni dedotte. P.Q.M. 14-2 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul pun
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