CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, perché la contestazione volta a contrastare il giudizio inerente la maggiore riprovevolezza del fatto alla luce dei precedenti del ricorrente nell'ottica della ritenuta recidiva è manifestamente infondata perché le valutazioni rese dalla Corte del merito non entrano in alcuna contraddizione con le argomentazioni spese nel ridurre il trattamento sanzionatorio ( il fatto giudicato può infatti,assumere un portato diverso in ragione delle precedenti condotte già sanzionate senza che per ciò solo l'imputato possa ritenersi inserito in" circuiti illeciti di assoluto spessore", ragione evocata, in negativo, a sostegno della riduzione di pena accordata in appello) mentre il rilievo inerente il mancato riconoscimento delle generiche è del tutto aspecifico rispetto al motivare reso su punto dalla sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Ao [OSCURATO:PERSONA] ({ Anna Qf9cuolo [OSCURATO:PERSONA]