CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 45375/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 582, 583 e 61, comma primo, n. 1), e all'art. 635 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 52 cod. pen. e per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di sussistenza del reato e di penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che quella relativa all'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), situazione questa che, nel caso di specie, non ricorre atteso che il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 61, n. 1, cod. pen., alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. e alla ritenuta continuazione ex art. 81 cod. pen., è indeducibile e manifestamente infondato, in quanto fondato su censure che non solo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, ma che sono anche aspecifiche e apparenti, in quanto prive di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Tanto, non senza considerare, quanto alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., per un verso che, ai fini della integrazione dell'attenuante della provocazione, è necessario che il "fatto ingiusto altrui" rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate, invece, con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv.281377 - 01) e, per altro verso, che la circostanza, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Mangano, Rv. 282823 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consiglier