CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 05054/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in conformità alla richiesta del Procuratore della Repubblica con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], revocava, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., la propria sentenza del 26/5/2021, definitiva il 4/1/2022, nella parte relativa all'evasione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rideterminava la pena inflitta con tale sentenza - che aveva giudicato anche altri episodi di evasione - in anni uno e giorni dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, deducendo erronea applicazione della legge penale e processuale. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva correttamente revocato la sentenza del 26/5/2021, in quanto la pena per l'episodio di evasione giudicato nella diversa sentenza era stata fissata in misura superiore (anni uno di reclusione, mentre la sentenza del 13/5/2021 aveva irrogato la pena di mesi otto di reclusione); tuttavia, aveva errato nel rideterminare la pena per i restanti episodi oggetto della sentenza parzialmente revocata adottando una pena base per uno di essi, senza tenere conto che tra l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oggetto delle due pronunce) e gli altri episodi era già stata riconosciuta la continuazione; inoltre, il giudice aveva omesso di disporre l'esecuzione della sentenza del 13/5/2021. L'esito dell'ordinanza era un aggravamento della pena complessiva. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione, rideterminando autonomamente la pena per i tre episodi di evasione del 24/4/2018, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 12/5/2018 giudicati con la sentenza del 26/5/2021 parzialmente revocata, ha determinato un effetto paradossale, aumentando la pena complessiva per i quattro episodi di evasione. In effetti, la sentenza del 26/5/2021 è stata, sì, revocata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per l'episodio di evasione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma non nell'affermazione che tra i quattro episodi di evasione sussisteva il vincolo della continuazione.Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva per i quattro episodi tenendo conto della sentenza del 13/5/2021, che aveva fissato la pena per l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in mesi otto di reclusione. L'ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata con rinvio per permettere al giudice dell'esecuzione di determinare la pena complessiva derivante dalle due sentenze di condanna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Così deciso il 21 dicembre 2022 Il Consigliere estensor