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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 31623/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3906/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51E26 E463A), dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75M04 E463C) e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n.6/2024 depositata il 12/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 3906/2024 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 31623/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 03/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3906/2024 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 31623/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3906/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51E26 E463A), dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75M04 E463C) e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n.6/2024 depositata il 12/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 3906/2024 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 31623/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3906/2024 Numero sezionale 858/2025 Numero di raccolta generale 31623/2025 Data pubblicazione 04/12/2025
Decreto Cassazione n. 31623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris