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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09252/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; in particolare, (cfr. pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato), la Corte territoriale ha valorizzato aspetti quali l'ora notturna dell'intrusione, le precauzioni usate dagli imputati per non essere scoperti (volto travisato e guanti), l'utilizzo di arnesi da scasso, nonché i precedenti penali gravanti sul ricorrente, anche specifici e per associazione mafiosa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; in particolare, (cfr. pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato), la Corte territoriale ha valorizzato aspetti quali l'ora notturna dell'intrusione, le precauzioni usate dagli imputati per non essere scoperti (volto travisato e guanti), l'utilizzo di arnesi da scasso, nonché i precedenti penali gravanti sul ricorrente, anche specifici e per associazione mafiosa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris