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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 38112/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/01/2021- dep. 13/03/2021, riformava, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa S.C., la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI in data 11/06/2014, all'esito di giudizio celebra nella forma del rito abbreviato, aveva condannato GENTILE Gennaro a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in estorsione consumata e tentata, aggravata ai sensi dell'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991, commessi ad ARZANO fino a novembre 2013.

La riforma riguardava l'entità della pena, che il GUP aveva quantificato in anni 4 e mesi 8 di reclusione e 6000 euro di multa, determinando la pena base per l'estorsione consumata e per quella tentata, già unificate per continuazione, in anni 7 e mesi 6 di reclusione e 9000 euro di multa, aumentata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991 in anni 10 di reclusione e 10.000 euro di multa, riducendola a 7 anni di reclusione e 9000 euro di multa per le attenuanti generiche, ulteriormente riducendola per il rito.

La CORTE territoriale è partita dalla pena base di anni 5 di reclusione e 1000 euro di multa per l'estorsione consumata, con le generiche equivalenti alle aggravanti contestate (tranne quella di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), la ha aumentata a 5 anni e 6 mesi di reclusione e 1500 euro di multa in applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, e a 6 anni di reclusione e 1800 euro di multa per la continuazione con l'estorsione tentata, quindi ha operato la riduzione per il rito.

2. GENTILE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'errore nel quale la CORTE territoriale sarebbe incorsa nel calcolo della pena perché a suo avviso il GUP aveva riconosciuto le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, e questo non sarebbe avvenuto in grado di appello, e perché non aveva tenuto conto del disposto di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è fondato nella parte in cui censura il mancato riconoscimento da parte della CORTE territoriale delle attenuanti generiche secondo un giudizio di prevalenza, non invece quanto all'applicazione nella specie del disposto di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 18278 del 07/12/2016 dep. 11/04/2017 Rv. 269855 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) è nel senso che "nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà".

La norma oggi collocata nel codice penale come art. 416 bis.1 prevede al co. 2 che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al co. 1 del medesimo art. 416 bis.1 non possano ritenersi equivalenti o prevalenti rispetto a questa, e che le diminuzioni di pena operino sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

La struttura lessicale della norma ne impone un'applicazione testuale: nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. va esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non applicandosi la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416 bis.1, ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà.

La censura proposta è dunque errata nella parte in cui evoca l'applicazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen., che invece nella specie è normativamente esclusa.

Il calcolo della CORTE territoriale è stato a sua volta scorretto, e si è tradotto in un vantaggio per l'imputato, per non aver aumentato la pena ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e cioè da un terzo alla metà, ma il rappresentante della pubblica accusa non ha proposto ricorso.

Certamente la CORTE non ha errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen. 4.

La censura è invece fondata quanto al giudizio di prevalenza - e non di equivalenza come disposto dalla CORTE napoletana - delle attenuanti generiche.

Va premesso che nel calcolo della pena il GUP ha errato ponendo quale pena base quella risultante dall'applicazione della continuazione fra estorsione consumata ed estorsione tentata, poiché l'aumento di pena per continuazione, oltre ad essere resa esplicita, non va determinata al momento iniziale del calcolo stesso.

Emerge poi con sufficiente chiarezza che, pur non menzionando il giudizio di bilanciamento delle pur riconosciute attenuanti generiche, il GUP le abbia di fatto applicate in termini di prevalenza sulle aggravanti di cui all'art. 629 cpv. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 cod. pen.

Diversamente non è spiegabile perché, dopo aver aumentato la pena ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., poi abbia ridotto la sanzione di circa un terzo, proprio in virtù delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Il primo Giudice non avrebbe potuto effettuare il bilanciamento con l'aggravante 'mafiosa', perché per essa tale bilanciamento è normativamente escluso: risulta con evidenza che quel giudizio sia stato nel senso della prevalenza delle generiche per via dei termini della riduzione effettuata.

Ne consegue che, avendo il Collegio di appello effettuato il bilanciamento in termini di equivalenza, per questo specifico titolo si è realizzata una reformatio in pejus.

La pronuncia va pertanto annullata solo per tale punto della decisione, e al Giudice del rinvio compete - in applicazione di generiche da ritenere prevalenti - la valutazione di merito della rideterminazione della pena, in coerenza con la ragione del loro riconoscimento espressa dal GUP, e quindi al fine di realizzare l'adeguamento della sanzione al fatto concreto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità.

Così deciso il 23/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/01/2021- dep. 13/03/2021, riformava, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa S.C., la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI in data 11/06/2014, all'esito di giudizio celebra nella forma del rito abbreviato, aveva condannato GENTILE Gennaro a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in estorsione consumata e tentata, aggravata ai sensi dell'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991, commessi ad ARZANO fino a novembre 2013. La riforma riguardava l'entità della pena, che il GUP aveva quantificato in anni 4 e mesi 8 di reclusione e 6000 euro di multa, determinando la pena base per l'estorsione consumata e per quella tentata, già unificate per continuazione, in anni 7 e mesi 6 di reclusione e 9000 euro di multa, aumentata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991 in anni 10 di reclusione e 10.000 euro di multa, riducendola a 7 anni di reclusione e 9000 euro di multa per le attenuanti generiche, ulteriormente riducendola per il rito. La CORTE territoriale è partita dalla pena base di anni 5 di reclusione e 1000 euro di multa per l'estorsione consumata, con le generiche equivalenti alle aggravanti contestate (tranne quella di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), la ha aumentata a 5 anni e 6 mesi di reclusione e 1500 euro di multa in applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, e a 6 anni di reclusione e 1800 euro di multa per la continuazione con l'estorsione tentata, quindi ha operato la riduzione per il rito. 2. GENTILE propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo l'errore nel quale la CORTE territoriale sarebbe incorsa nel calcolo della pena perché a suo avviso il GUP aveva riconosciuto le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, e questo non sarebbe avvenuto in grado di appello, e perché non aveva tenuto conto del disposto di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è fondato nella parte in cui censura il mancato riconoscimento da parte della CORTE territoriale delle attenuanti generiche secondo un giudizio di prevalenza, non invece quanto all'applicazione nella specie del disposto di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 18278 del 07/12/2016 dep. 11/04/2017 Rv. 269855 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri) è nel senso che "nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà". La norma oggi collocata nel codice penale come art. 416 bis.1 prevede al co. 2 che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al co. 1 del medesimo art. 416 bis.1 non possano ritenersi equivalenti o prevalenti rispetto a questa, e che le diminuzioni di pena operino sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. La struttura lessicale della norma ne impone un'applicazione testuale: nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. va esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non applicandosi la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416 bis.1, ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. La censura proposta è dunque errata nella parte in cui evoca l'applicazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen., che invece nella specie è normativamente esclusa. Il calcolo della CORTE territoriale è stato a sua volta scorretto, e si è tradotto in un vantaggio per l'imputato, per non aver aumentato la pena ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e cioè da un terzo alla metà, ma il rappresentante della pubblica accusa non ha proposto ricorso. Certamente la CORTE non ha errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 63 co. 4 cod. pen. 4. La censura è invece fondata quanto al giudizio di prevalenza - e non di equivalenza come disposto dalla CORTE napoletana - delle attenuanti generiche. Va premesso che nel calcolo della pena il GUP ha errato ponendo quale pena base quella risultante dall'applicazione della continuazione fra estorsione consumata ed estorsione tentata, poiché l'aumento di pena per continuazione, oltre ad essere resa esplicita, non va determinata al momento iniziale del calcolo stesso. Emerge poi con sufficiente chiarezza che, pur non menzionando il giudizio di bilanciamento delle pur riconosciute attenuanti generiche, il GUP le abbia di fatto applicate in termini di prevalenza sulle aggravanti di cui all'art. 629 cpv. in relazione all'art. 628 co. 3 n. 1 e 3 cod. pen. Diversamente non è spiegabile perché, dopo aver aumentato la pena ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., poi abbia ridotto la sanzione di circa un terzo, proprio in virtù delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il primo Giudice non avrebbe potuto effettuare il bilanciamento con l'aggravante 'mafiosa', perché per essa tale bilanciamento è normativamente escluso: risulta con evidenza che quel giudizio sia stato nel senso della prevalenza delle generiche per via dei termini della riduzione effettuata. Ne consegue che, avendo il Collegio di appello effettuato il bilanciamento in termini di equivalenza, per questo specifico titolo si è realizzata una reformatio in pejus. La pronuncia va pertanto annullata solo per tale punto della decisione, e al Giudice del rinvio compete - in applicazione di generiche da ritenere prevalenti - la valutazione di merito della rideterminazione della pena, in coerenza con la ragione del loro riconoscimento espressa dal GUP, e quindi al fine di realizzare l'adeguamento della sanzione al fatto concreto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. Così deciso il 23/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente