CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40831/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Sowe) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare declinato in punto di mero fatto, come tale rivelandosi geneticamente inammissibile, al netto delle ulteriori considerazioni svolte nelle brevi note prodotte dal difensore del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se mbre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nte OrltptVilIopi Angelo4otanz