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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 05008/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/1111970 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso/ udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 maggio 2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 22), 26), 27), 28), 29) e 30) dell'imputazione provvisoria.

A [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati: - la partecipazione all'associazione carnorristica denominata clan Moccia, radicata con stabile organizzazione nel territorio di Afragola e con articolazioni altrettanto stabili nei comuni limitrofi fra cui Casoria, Arzano, Crispano e Caivano, con attività e proiezioni in Acerra e in altre parti del territorio nazionale, partecipazione connotata dall'appartenenza al sottogruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA], avente funzioni di raccordo con l'ala criminale dell'organizzazione e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA]; con condotta perdurante fino al 2019 (capo 1); - il concorso nelle estorsioni aggravate - la prima consumata, le altre tentate - commesse in Afragola, tra il dicembre 2016 e H gennaio 2017, in Afragola, tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018, e in Afragola, nel settembre 2017 (rubricate rispettivamente ai capi 22, 26 e 27); - il concorso nella detenzione e il porto illegali di arma c:omune da sparo in Afragola, fra il 5 e il 6 dicembre 2017 (capo 28), e in Afragola, il 2 e il 13 dicembre 2017 (capo 30), nonché la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo in Afragola, il 12 novembre e il 4 dic:embre 2017 (capo 29).

Con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione camorristica, il Tribunale, dopo avere dedicato la prima parte dell'analisi alla verifica, conclusa in senso affermativo, dell'esistenza e dell'operatività del clan Moccia, ha esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (conosciuto come [OSCURATO:PERSONA]), soggetto incensurato, proprietario del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA], la quale dal 1° agosto 2012 gestiva il servizio di portierato e vigilanza nei parcheggi del [OSCURATO:PERSONA] UCI Cinema in Casoria.

Secondo i giudici del riesame, a carico dell'indagato sono emerse convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, i quali lo avevano indicato come soggetto contiguo all'esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA] e poi come uomo di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nelle attività estorsive l'interesse del clan: in tale direzione sono state citate e valutate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In ordine all'estorsione di cui al capo 22), in danno della PROSUD di Guido e [OSCURATO:PERSONA], sono state richiamate le intercettazioni analiticamente riportate alle pagine 788 - 820 nell'ordinanza genetica e si è sottolineato il tenore esplicito delle captazioni, dimostrativo del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente vicenda; in ordine all'estorsione tentata di cui al capo 26), in danno del titolare della Cantinetta di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], sono state valorizzate le conversazioni tra presenti del 23 dicembre 2017 e del 29 dicembre 2017; quanto all'estorsione tentata di cui al capo 27), in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della P.D. [OSCURATO:PERSONA], i giudici del riesame hanno analizzato criticamente le conversazioni ambientali e telefoniche dimostrative degli atti idonei e inequivoci commessi anche dall'indagato in danno della persona offesa per ottenere il pagamento di somme non dovute, onde evitare la chiusura del suo cantiere lavorativo.

Il Tribunale, analizzate le inerenti captazioni, ha ritenuto, sulla loro base, confortate da gravità indiziaria anche le condotte di detenzione e porto illegali di arma di cui ai capi 28), 29) e 30).

Indi, considerandole confermative dell'organico inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale, i giudici del riesame hanno riportato le conversazioni registrate successivamente al 16 novembre 2017, dopo che era stata eseguita l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di alcun altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine ad alcune tentate estorsioni aggravate.

All'esito, valutati tutti questi elementi, i giudici del riesame hanno confermato la conclusione di sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati oggetto di contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Le connotazioni dei delitti contestati come commessi dall'indagato hanno formato oggetto della susseguente ponderazione da parte del Tribunale che ha reputato sussistenti le ragioni fondanti - anche sulla scorta, per i competenti reati, del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - la necessità della custodia cautelare inframuraria affermata nel provvedimento genetico. 2.

Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo viene lamentato il vizio di motivazione in merito alla ritenuta appartenenza dell'indagato all'associazione di cui al capo 1).

Le argomentazioni svolte dal Tribunale hanno, a giudizio della difesa, enfatizzato le propalazioni dei collaboratori di giustizia, senza saggiarne l'attendibilità e senza rilevare la genericità del rispettivo narrato, soprattutto in ordine alla consapevolezza dell'indagato dello svolgimento della sua attività in favore del sodalizio: d'altronde, [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indicato come persona di sua fiducia, ma non quale appartenente al clan Moccia, e altri dichiaranti, nella stessa direzione, lo avevano qualificato come uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ma sempre senza diretti coinvolgimenti nel contesto associativo.

Questi dati - lamenta il ricorrente - avrebbero richiesto, in uno all'esito delle osservazioni di polizia giudiziaria, sempre risoltesi nella verifica del solo rapporto di conoscenza del medesimo con Puzio, un approfondimento che la lacunosa motivazione dell'ordinanza impugnata ha omesso di svolgere.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, anche in riferimento al criterio di scelta della misura, sotto il profilo dell'adeguatezza.

La difesa sottolinea l'illogica svalutazione da parte del Tribunale della lontananza degli episodi criminosi contestati e della totale incensuratezza dell'indagato: elementi alla stregua dei quali avrebbe dovuto rimodularsi la prognosi di pericolosità, che invece è stata ridotta alla considerazione dell'attuale operatività dell'associazione, senza valutare l'effettivo grado di inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale.

3. Il Procuratore generale, prima rassegnando una memoria, poi ribadendo nella requisitoria orale le medesime conclusioni, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, i cui argomenti ha considerato inidonei a mettere in crisi l'analisi dei gravi indizi di colpevolezza esposta dal Tribunale e del tutto generici quanto alla contestazione delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione deve essere rigettata.

2. Premesso che, in merito al corrispondente requisito, l'impugnazione, nel primo motivo, ha censurato l'ordinanza soltanto relativamente al reato associativo sub 1), è da specificare che, oltre ai rilievi richiamati in parte narrativa, i giudici del riesame sul tema della gravità indiziaria hanno valorizzato anche il peculiare contenuto captativo, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era stato intercettato in conversazioni nelle quali professava la fedeltà alla famiglia anche dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], suo mentore, e dava chiara mostra di conoscere le problematiche interne al sodalizio, con i relativi schieramenti, come formatisi dopo i vari arresti.

2.1. Pure valutando questi ulteriori dati oggettivi, il Tribunale ha ritenuto acclarata la sussistenza della gravità indiziaria inerente al reato associativo, sottolineando che la compenetrazione del soggetto nell'organizzazione mafiosa non doveva riconnettersi necessariamente all'assegnazione di uno specifico \ compito o al rapporto con determinati associati, essendo peraltro emerso che [OSCURATO:PERSONA] agiva nella piena consapevolezza dei fini camorristici perseguiti dai sodali con cui si relazionava ed era a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], uomo di prim'ordine del clan Moccia, tanto da essere il rappresentante dei vertici dell'organizzazione in alcune occasioni.

È in questa articolata prospettiva che i giudici della cautela hanno, per altro verso, considerato irrilevante il fatto che l'indagato non fosse risultato in contatto diretto con i componenti della famiglia Moccia, valorizzando, con argomenti scevri da cadute logiche, la chiara ed evidente inserzione di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, nella compagine camorristica costituita dal clan Moccia, di guisa che i contributi progressivamente forniti, alla stregua degli elementi integranti la descritta gravità indiziaria, da [OSCURATO:PERSONA], in accordo e per disposizione dei due suddetti importanti esponenti della cosca, erano resi - e consapevolmente resi - in virtù della messa a disposizione della relativa attività per il perseguimento dei comuni fini criminosi, in dipendenza dello stabile inserimento dell'indagato nella struttura organizzativa dell'associazione, come essa si era via via modulata.

2.2. Sul punto, premesso il condiviso assunto in base al quale la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), la posizione esplicitata dal Tribunale si accorda in modo coerente cori il principio, pure espresso in sede di legittimità, secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, anche indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto c:ontatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o di altri affiliati, essendo sufficiente che egli, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01).

Il complesso delle condotte ritenute ascrivibili, in modo non episodico, a [OSCURATO:PERSONA] per l'arco temporale sondato in ordine al reato associativo costituisce una base fattuale di riferimento tale da rendere adeguata e non illogica la motivazione resa dai giudici del riesame: l'iter logico-giuridico espresso nell'ordinanza impugnata - per il livello richiesto nel procedimento cautelare che si esita - non si è, quindi, discostato dal principio di diritto secondo cui, per l'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale di cui all'imputazione (v., oltre ai richiami che precedono, Sez.

U, n. 33748 dei 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, e, fra le successive, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, non mass.; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839 - 01).

La richiamata prospettazione difensiva di segno contrario non riesce a contrastare l'analizzato approdo e - lì dove è volta a dedurre l'indebita enfatizzazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto, soprattutto captativi, che hanno composto il succitato quadro indiziario - sottende, a fronte dell'adeguata e coerente base giustificativa esposta nell'ordinanza, la sollecitazione a compiere una rivalutazione di merito del quadro stesso non consentita in questa sede.

2.3. Assodato quanto precede, si osserva che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Esaminata nella chiave così indicata, la prima doglianza si rivela, nel suo complesso, infondata, oltre che, per la parte inerente alle contestazioni di merito, volta a sollecitare una rivalutazione non ammissibile: perciò, essa non va accolta.

3. Per quel che concerne il secondo motivo, è da premettere che il Tribunale, analizzata e ritenuta la gravità indiziaria, ha considerato sussistenti le esigenze cautelari muovendo - per quanto di ragione - dalle presunzioni stabilite dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e aggiungendo che, siccome sussisteva la gravità indiziaria della partecipazione a una mafia storica, come è stato qualificato il gruppo camorristico costituito dal clan Moccia, la concretezza e l'attualità del periculum libertatis costituivano attributi immanenti all'associazione, proprio in ragione della tendenziale stabilità del vincolo associativo, con l'effetto che il fattore temporale non era, ex se, in grado di vincere la presunzione relativa.

I giudici del riesame hanno comunque aggiunto che, con riferimento specifico all'indagato, non erano emersi elementi idonei a dimostrare in concreto il suo definitivo allontanamento dal clan, tuttora operante, o a neutralizzare in qualche modo la presunzione di legge.

Quanto alla scelta della misura, al di là del rilievo preminente del meccanismo presuntivo, il Tribunale ha osservato che l'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla gravità dei fatti ascrittigli e alla sistematicità della sua azione criminosa, imponeva la conferma della misura custodiale inframuraria.

3.1. Posto tale assetto argomentativo, è da osservare che le deduzioni svolte dal ricorrente in punto di contestazione delle ritenute esigenze cautelari - una volta acquisita la conferma della gravità indiziaria e nemmeno contestata la persistente operatività della consorteria di riferimento - non si profilano idonee a vincere la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze stesse.

Anche ove si voglia muovere, nell'ancora fluido panorama esegetico, dalla linea secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice della cautela ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02), è da rilevare che le argomentazioni svolte dal Tribunale, a fronte della contestazione della partecipazione associativa durata fino all'anno 2019, forniscono adeguata contezza dell'irrilevanza del tempo trascorso fra il relativo periodo e l'emissione della misura cautelare, la quale risulta applicata dopo un tempo non rilevantissimo, in relazione alla situazione analizzata e stante l'incontestata persistente operatività del gruppo camorristico.

In questa prospettiva, i giudici del riesame, al di là della ritenuta ininfluenza della considerazione del lasso intercorrente fra partecipazione all'associazione e applicazione della misura cautelare, hanno supportato la ritenuta operatività della presunzione relativa con una motivazione senz'altro sufficiente, anche in ordine alla rilevata assenza di alcuna prospettazione del susseguente e definitivo allontanamento dell'indagato dall'associazione, considerando anche che la difesa, al di là dell'inadeguato riferimento all'ince.nsuratezza dell'indagato, non ha addotto circostanze specifiche indicative del possibile e concreto allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal contesto di criminalità organizzata nel quale le condotte ascrittegli si erano consumate.

3.2. Una volta accertata l'incensurabilità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto all'adeguatezza della custodia carceraria, la doglianza svolta dal ricorrente collide con la presunzione (assoluta) posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro rafforzata dai giudici dalle specifiche considerazioni inerenti alla pericolosità concreta dell'indagato.

Si ribadisce, comunque, che, in tema di misure cautelari, la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa, trova il proprio limite soltanto laddove siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari.

Nella situazione data, il giudice della cautela, una volta appurata l'insussistenza di eventuali segnali di rescissione del legame dell'indagato con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto dell'indicata presunzione relativa, ha correttamente applicato in via necessaria la misura della custodia in carcere (v. anche le motivazioni di Sez. 2, n. 12957 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527 - 01; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01).

3.3. Anche la seconda doglianza, quindi, è da reputarsi priva di fondamento giuridico.4.

In definitiva, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato.

A questa statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento.

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/1111970 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso/ udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 maggio 2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 22), 26), 27), 28), 29) e 30) dell'imputazione provvisoria. A [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati: - la partecipazione all'associazione carnorristica denominata clan Moccia, radicata con stabile organizzazione nel territorio di Afragola e con articolazioni altrettanto stabili nei comuni limitrofi fra cui Casoria, Arzano, Crispano e Caivano, con attività e proiezioni in Acerra e in altre parti del territorio nazionale, partecipazione connotata dall'appartenenza al sottogruppo diretto da [OSCURATO:PERSONA], avente funzioni di raccordo con l'ala criminale dell'organizzazione e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA]; con condotta perdurante fino al 2019 (capo 1); - il concorso nelle estorsioni aggravate - la prima consumata, le altre tentate - commesse in Afragola, tra il dicembre 2016 e H gennaio 2017, in Afragola, tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018, e in Afragola, nel settembre 2017 (rubricate rispettivamente ai capi 22, 26 e 27); - il concorso nella detenzione e il porto illegali di arma c:omune da sparo in Afragola, fra il 5 e il 6 dicembre 2017 (capo 28), e in Afragola, il 2 e il 13 dicembre 2017 (capo 30), nonché la detenzione e il porto illegali di arma comune da sparo in Afragola, il 12 novembre e il 4 dic:embre 2017 (capo 29). Con riferimento al delitto di partecipazione all'associazione camorristica, il Tribunale, dopo avere dedicato la prima parte dell'analisi alla verifica, conclusa in senso affermativo, dell'esistenza e dell'operatività del clan Moccia, ha esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (conosciuto come [OSCURATO:PERSONA]), soggetto incensurato, proprietario del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA], la quale dal 1° agosto 2012 gestiva il servizio di portierato e vigilanza nei parcheggi del [OSCURATO:PERSONA] UCI Cinema in Casoria. Secondo i giudici del riesame, a carico dell'indagato sono emerse convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, i quali lo avevano indicato come soggetto contiguo all'esponente della cosca [OSCURATO:PERSONA] e poi come uomo di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nelle attività estorsive l'interesse del clan: in tale direzione sono state citate e valutate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In ordine all'estorsione di cui al capo 22), in danno della PROSUD di Guido e [OSCURATO:PERSONA], sono state richiamate le intercettazioni analiticamente riportate alle pagine 788 - 820 nell'ordinanza genetica e si è sottolineato il tenore esplicito delle captazioni, dimostrativo del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente vicenda; in ordine all'estorsione tentata di cui al capo 26), in danno del titolare della Cantinetta di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], sono state valorizzate le conversazioni tra presenti del 23 dicembre 2017 e del 29 dicembre 2017; quanto all'estorsione tentata di cui al capo 27), in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della P.D. [OSCURATO:PERSONA], i giudici del riesame hanno analizzato criticamente le conversazioni ambientali e telefoniche dimostrative degli atti idonei e inequivoci commessi anche dall'indagato in danno della persona offesa per ottenere il pagamento di somme non dovute, onde evitare la chiusura del suo cantiere lavorativo. Il Tribunale, analizzate le inerenti captazioni, ha ritenuto, sulla loro base, confortate da gravità indiziaria anche le condotte di detenzione e porto illegali di arma di cui ai capi 28), 29) e 30). Indi, considerandole confermative dell'organico inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale, i giudici del riesame hanno riportato le conversazioni registrate successivamente al 16 novembre 2017, dopo che era stata eseguita l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di alcun altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine ad alcune tentate estorsioni aggravate. All'esito, valutati tutti questi elementi, i giudici del riesame hanno confermato la conclusione di sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati oggetto di contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Le connotazioni dei delitti contestati come commessi dall'indagato hanno formato oggetto della susseguente ponderazione da parte del Tribunale che ha reputato sussistenti le ragioni fondanti - anche sulla scorta, per i competenti reati, del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - la necessità della custodia cautelare inframuraria affermata nel provvedimento genetico. 2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo viene lamentato il vizio di motivazione in merito alla ritenuta appartenenza dell'indagato all'associazione di cui al capo 1). Le argomentazioni svolte dal Tribunale hanno, a giudizio della difesa, enfatizzato le propalazioni dei collaboratori di giustizia, senza saggiarne l'attendibilità e senza rilevare la genericità del rispettivo narrato, soprattutto in ordine alla consapevolezza dell'indagato dello svolgimento della sua attività in favore del sodalizio: d'altronde, [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indicato come persona di sua fiducia, ma non quale appartenente al clan Moccia, e altri dichiaranti, nella stessa direzione, lo avevano qualificato come uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ma sempre senza diretti coinvolgimenti nel contesto associativo. Questi dati - lamenta il ricorrente - avrebbero richiesto, in uno all'esito delle osservazioni di polizia giudiziaria, sempre risoltesi nella verifica del solo rapporto di conoscenza del medesimo con Puzio, un approfondimento che la lacunosa motivazione dell'ordinanza impugnata ha omesso di svolgere. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, anche in riferimento al criterio di scelta della misura, sotto il profilo dell'adeguatezza. La difesa sottolinea l'illogica svalutazione da parte del Tribunale della lontananza degli episodi criminosi contestati e della totale incensuratezza dell'indagato: elementi alla stregua dei quali avrebbe dovuto rimodularsi la prognosi di pericolosità, che invece è stata ridotta alla considerazione dell'attuale operatività dell'associazione, senza valutare l'effettivo grado di inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale. 3. Il Procuratore generale, prima rassegnando una memoria, poi ribadendo nella requisitoria orale le medesime conclusioni, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, i cui argomenti ha considerato inidonei a mettere in crisi l'analisi dei gravi indizi di colpevolezza esposta dal Tribunale e del tutto generici quanto alla contestazione delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione deve essere rigettata. 2. Premesso che, in merito al corrispondente requisito, l'impugnazione, nel primo motivo, ha censurato l'ordinanza soltanto relativamente al reato associativo sub 1), è da specificare che, oltre ai rilievi richiamati in parte narrativa, i giudici del riesame sul tema della gravità indiziaria hanno valorizzato anche il peculiare contenuto captativo, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] era stato intercettato in conversazioni nelle quali professava la fedeltà alla famiglia anche dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], suo mentore, e dava chiara mostra di conoscere le problematiche interne al sodalizio, con i relativi schieramenti, come formatisi dopo i vari arresti. 2.1. Pure valutando questi ulteriori dati oggettivi, il Tribunale ha ritenuto acclarata la sussistenza della gravità indiziaria inerente al reato associativo, sottolineando che la compenetrazione del soggetto nell'organizzazione mafiosa non doveva riconnettersi necessariamente all'assegnazione di uno specifico \ compito o al rapporto con determinati associati, essendo peraltro emerso che [OSCURATO:PERSONA] agiva nella piena consapevolezza dei fini camorristici perseguiti dai sodali con cui si relazionava ed era a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], uomo di prim'ordine del clan Moccia, tanto da essere il rappresentante dei vertici dell'organizzazione in alcune occasioni. È in questa articolata prospettiva che i giudici della cautela hanno, per altro verso, considerato irrilevante il fatto che l'indagato non fosse risultato in contatto diretto con i componenti della famiglia Moccia, valorizzando, con argomenti scevri da cadute logiche, la chiara ed evidente inserzione di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, nella compagine camorristica costituita dal clan Moccia, di guisa che i contributi progressivamente forniti, alla stregua degli elementi integranti la descritta gravità indiziaria, da [OSCURATO:PERSONA], in accordo e per disposizione dei due suddetti importanti esponenti della cosca, erano resi - e consapevolmente resi - in virtù della messa a disposizione della relativa attività per il perseguimento dei comuni fini criminosi, in dipendenza dello stabile inserimento dell'indagato nella struttura organizzativa dell'associazione, come essa si era via via modulata. 2.2. Sul punto, premesso il condiviso assunto in base al quale la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01), la posizione esplicitata dal Tribunale si accorda in modo coerente cori il principio, pure espresso in sede di legittimità, secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso è a forma libera e può realizzarsi con modalità e contenuti diversi, anche indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto c:ontatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o di altri affiliati, essendo sufficiente che egli, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 - 01). Il complesso delle condotte ritenute ascrivibili, in modo non episodico, a [OSCURATO:PERSONA] per l'arco temporale sondato in ordine al reato associativo costituisce una base fattuale di riferimento tale da rendere adeguata e non illogica la motivazione resa dai giudici del riesame: l'iter logico-giuridico espresso nell'ordinanza impugnata - per il livello richiesto nel procedimento cautelare che si esita - non si è, quindi, discostato dal principio di diritto secondo cui, per l'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale di cui all'imputazione (v., oltre ai richiami che precedono, Sez. U, n. 33748 dei 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01, e, fra le successive, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180 - 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, non mass.; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839 - 01). La richiamata prospettazione difensiva di segno contrario non riesce a contrastare l'analizzato approdo e - lì dove è volta a dedurre l'indebita enfatizzazione da parte del Tribunale degli elementi di fatto, soprattutto captativi, che hanno composto il succitato quadro indiziario - sottende, a fronte dell'adeguata e coerente base giustificativa esposta nell'ordinanza, la sollecitazione a compiere una rivalutazione di merito del quadro stesso non consentita in questa sede. 2.3. Assodato quanto precede, si osserva che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Esaminata nella chiave così indicata, la prima doglianza si rivela, nel suo complesso, infondata, oltre che, per la parte inerente alle contestazioni di merito, volta a sollecitare una rivalutazione non ammissibile: perciò, essa non va accolta. 3. Per quel che concerne il secondo motivo, è da premettere che il Tribunale, analizzata e ritenuta la gravità indiziaria, ha considerato sussistenti le esigenze cautelari muovendo - per quanto di ragione - dalle presunzioni stabilite dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e aggiungendo che, siccome sussisteva la gravità indiziaria della partecipazione a una mafia storica, come è stato qualificato il gruppo camorristico costituito dal clan Moccia, la concretezza e l'attualità del periculum libertatis costituivano attributi immanenti all'associazione, proprio in ragione della tendenziale stabilità del vincolo associativo, con l'effetto che il fattore temporale non era, ex se, in grado di vincere la presunzione relativa. I giudici del riesame hanno comunque aggiunto che, con riferimento specifico all'indagato, non erano emersi elementi idonei a dimostrare in concreto il suo definitivo allontanamento dal clan, tuttora operante, o a neutralizzare in qualche modo la presunzione di legge. Quanto alla scelta della misura, al di là del rilievo preminente del meccanismo presuntivo, il Tribunale ha osservato che l'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto alla gravità dei fatti ascrittigli e alla sistematicità della sua azione criminosa, imponeva la conferma della misura custodiale inframuraria. 3.1. Posto tale assetto argomentativo, è da osservare che le deduzioni svolte dal ricorrente in punto di contestazione delle ritenute esigenze cautelari - una volta acquisita la conferma della gravità indiziaria e nemmeno contestata la persistente operatività della consorteria di riferimento - non si profilano idonee a vincere la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze stesse. Anche ove si voglia muovere, nell'ancora fluido panorama esegetico, dalla linea secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice della cautela ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02), è da rilevare che le argomentazioni svolte dal Tribunale, a fronte della contestazione della partecipazione associativa durata fino all'anno 2019, forniscono adeguata contezza dell'irrilevanza del tempo trascorso fra il relativo periodo e l'emissione della misura cautelare, la quale risulta applicata dopo un tempo non rilevantissimo, in relazione alla situazione analizzata e stante l'incontestata persistente operatività del gruppo camorristico. In questa prospettiva, i giudici del riesame, al di là della ritenuta ininfluenza della considerazione del lasso intercorrente fra partecipazione all'associazione e applicazione della misura cautelare, hanno supportato la ritenuta operatività della presunzione relativa con una motivazione senz'altro sufficiente, anche in ordine alla rilevata assenza di alcuna prospettazione del susseguente e definitivo allontanamento dell'indagato dall'associazione, considerando anche che la difesa, al di là dell'inadeguato riferimento all'ince.nsuratezza dell'indagato, non ha addotto circostanze specifiche indicative del possibile e concreto allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal contesto di criminalità organizzata nel quale le condotte ascrittegli si erano consumate. 3.2. Una volta accertata l'incensurabilità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto all'adeguatezza della custodia carceraria, la doglianza svolta dal ricorrente collide con la presunzione (assoluta) posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., peraltro rafforzata dai giudici dalle specifiche considerazioni inerenti alla pericolosità concreta dell'indagato. Si ribadisce, comunque, che, in tema di misure cautelari, la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa, trova il proprio limite soltanto laddove siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari. Nella situazione data, il giudice della cautela, una volta appurata l'insussistenza di eventuali segnali di rescissione del legame dell'indagato con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto dell'indicata presunzione relativa, ha correttamente applicato in via necessaria la misura della custodia in carcere (v. anche le motivazioni di Sez. 2, n. 12957 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527 - 01; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255 - 01). 3.3. Anche la seconda doglianza, quindi, è da reputarsi priva di fondamento giuridico.4. In definitiva, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato. A questa statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
Sentenza Cassazione n. 05008/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris