CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 1969
Cassazione n. 51656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1969 e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1968 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/03/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1973 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi, udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, che dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 18/11/2022 - in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 16/7/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro rispettivamente ascritti - assolveva il Ciaccia ed il Causo e, in accoglimento del concordato, riduceva la pena al Romano. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in relazione alla congruità della pena. Osserva la difesa che la Corte territoriale avrebbe dovuto rigettare la pena concordata dalle parti e, nel determinare la condanna, avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ed escludere la recidiva, tenuto conto che i precedenti penali da cui risulta gravato il ricorrente sono risalenti nel tempo. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo con il primo motivo la l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 110 e 644 cod. pen. Ritiene che la Corte territoriale abbia errato nell'assolvere il Ciaccia ed il Causo sul presupposto che avessero agito nell'interesse della persona offesa; che non abbia tenuto conto di plurimi dati emersi dall'istruttoria dibattimentale ed in particolare: i) che il Romano nella sua attività usuraia posta in essere in danno del Palmisano si è avvalso dell'ausilio anche di altri soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amore; li) che la scelta processuale del Romano non solo avvalora l'ipotesi accusatoria, ma anche la validità della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto il concorso del Ciaccia e del Causo nell'usura per cui si procede; iii) che l'assistenza tecnico-professionale svolta dal Causo in favore del Romano è risultata essere assidua (dunque, non solo occasionale) in relazione alle plurime attività delittuose da quest'ultimo poste in essere; iiii) che la condotta tenuta dal Causo nel cambio dell'assegno in data 17/12/2007 con la consegna di una somma inferiore alla moglie del Palnnisano, è stata posta in essere nel chiaro intento di agevolare gli illeciti interessi economici di un suo assiduo cliente, quale il Romano; imi) che il Ciaccia è stato coinvolto in altre indagini per episodi di usura; iiiin) che gli appelli dei due imputati in discorso non hanno evidenziato il loro ruolo di intermediari inconsapevoli, che avevano agito su sollecitazione della persona offesa, essendosi invece limitati a contestare la credibilità del Palmisano; che, dunque, è evidente il contributo agevolatore apportato sia dal Ciaccia che dal Causo alla realizzazione del reato di cui all'art.644 cod. pen. e che correttamente i giudici di primo grado hanno ritenuto il concorso nel reato anche di chi interviene successivamente alla stipula del patto usurario, atteso che il reato di usura è a condotta frazionata o a consumazione prolungata, poiché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale, quanto alla posizione del Ciaccia, non ha considerato una circostanza fondamentale emersa nell'istruttoria dibattimentale, cioè che quest'ultimo, oltre ad aver favorito il primo contatto tra la persona offesa ed il Romano, ha incassato in prima persona il denaro su espressa indicazione di quest'ultimo e non certo su richiesta del Palmisano (all'udienza del 12/12/2014, al Pubblico Ministero, che aveva chiesto dove avveniva la consegna del denaro costituente il pagamento delle rate, la persona offesa rispondeva: «Nel locale del fioraio sotto stretta indicazione del Romano»); quanto alla posizione del Causo, non ha considerato che quest'ultimo ha garantito, su indicazione e nell'interesse del Romano, l'incasso della somma di nnillenovecento euro quale rata di restituzione del prestito usurario, a seguito del cambio dell'assegno di quattromila quattrocento euro, costituente l'importo ricevuto dalla moglie del Palmisano a titolo di risarcimento del danno per un sinistro, approfittando del fatto che la persona offesa non poteva incassarlo su un proprio conto corrente, così come non ha tenuto conto dei rapporti stretti tra il Causo ed il Romano (il Palmisano, nel corso dell'esame svoltosi all'udienza del 12/12/2014, dichiarava che il Causo, in occasione del conferimento del mandato per l'azione di risarcimento, riferendosi al Romano, gli aveva detto: «porcate ne facciamo tante insieme»). 4. In data 27/10/2023 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. 1.1 Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sezione 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). È stato altresì affermato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715), per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01), che all'evidenza non ricorre nel caso oggetto di scrutinio. Nel caso di specie, alcuno dei motivi proponibili appare essere stato prospettato, posto che le doglianze riguardano la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, elementi questi rientrati nell'accordo tra le parti. Ne consegue che - non contestando l'adesione da parte del giudice di appello all'accordo sulla pena formulato dalle parti in quella sede e senza che sia stata inflitta una pena illegale, ipotesi questa ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista - i motivi non risultano deducibili nella presente sede. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 3.1 Ed invero, la Corte territoriale ha omesso di considerare gli argomenti che avevano portato il Tribunale ad affermare che il Ciaccia ed il Causo non avevano svolto attività di intermediazione nell'interesse della persona offesa, ma in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici di appello non si sono confrontati, quanto alla posizione del Ciaccia, con plurime circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale: l'aver messo in contatto il Palmisano con il Romano, l'averlo accompagnato con il suo pulmino in occasione della consegna della prima somma di denaro al Palmisano e l'aver ricevuto il pagamento di diverse rate di restituzione del prestito usurario «sotto stretta indicazione del Romano»; quanto alla posizione del Causo, la sentenza impugnata non fa i conti con quella parte delle dichiarazioni della persona offesa che, in relazione al cambio dell'assegno percepito dalla moglie del Palmisano a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale, coinvolgono [OSCURATO:PERSONA], che trattenne millenovecento euro per destinarli al Romano («era a conoscenza che io mi rivolsi a Romano, e poi da quello che mi disse dice: "Pinuccio ha detto che qualcosa di là allora siamo sicuri che arrivano i soldi, li trattengo e ti do la differenza" ... io personalmente informai il Romano che avrei coperto con questi soldi ... che sarebbero arrivati dal risarcimento. Informai anche l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale mi disse "va be' tanto poi ci sentiamo con Pino, non è che non ci sentiamo"»), in esecuzione dell'accordo tra il coimputato e la persona offesa, di cui il Causo era a conoscenza. L'impugnata sentenza, dunque, deve essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, atteso che gli elementi di prova evidenziati risultano astrattamente idonei ad escludere che l'intermediazione del Ciaccia e del Causo sia stata posta in essere nell'interesse della persona offesa. In proposito, occorre evidenziare che l'art. 622 cod. proc. pen. si pone come norma di eccezione, che legittima il coinvolgimento del giudice civile, una volta che siano venute meno le condizioni per radicare la decisione in capo al giudice penale. Ed invero, l'incipit («fermi gli effetti penali della sentenza») sta ad indicare che tutto ciò che riguarda il versante penale del fatto non può più essere posto in discussione e la cognizione delle questioni di natura civilistica passa, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, come emerge dal testo della norma. La ratio dell'art. 622 va ravvisata, cioè, in linea con l'autonomia e separatezza dell'azione civile rispetto al processo penale, nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale. Al giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese proce