Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance du [OSCURATO:PERSONA] T‑209/04
Regno di Spagna
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Politica della pesca — Modalità e condizioni delle azioni strutturali della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della pesca — Domanda d’autorizzazione per la costituzione di società miste — Omessa presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Ricorso per carenza — Ricorso manifestamente infondato»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 10 gennaio 2005
Massime dell’ordinanza
Ricorso per carenza — Diffida rivolta all’istituzione — Presentazione successiva di nuovi elementi in grado di influenzare
la valutazione dell’istituzione interessata — Venir meno di un obbligo di agire
(Art. 232 CE)
Nell’ambito di un ricorso per carenza, la presentazione da parte del ricorrente, successivamente alla diffida, di nuovi elementi
idonei a influenzare la valutazione dell’istituzione interessata estingue l’obbligo di agire in quanto detta istituzione non
è ragionevolmente in condizioni di statuire sulle domande indirizzatele a causa della presentazione di tali nuovi elementi.
(v. punto 43)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 gennaio 2005
(1)
«Politica della pesca – Modalità e condizioni delle azioni strutturali della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della pesca – Domanda d'autorizzazione per la costituzione di società miste – Omessa presa di posizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso per carenza – Ricorso manifestamente infondato»
Nella causa T-209/04,
Regno di Spagna,
rappresentato dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. T. van Rijn e dalla sig.ra S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso per carenza diretto a far constatare che illegittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere
posizione in merito alle autorizzazioni richieste dalle autorità spagnole ai fini della costituzione di società miste, in
conformità al regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369
(GU L 358, pag. 49),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione)
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto giuridico
Contesto giuridico comunitario
1
Il regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10), fornisce, in conformità al suo art. 1, «un quadro per l’insieme delle azioni
strutturali relative al settore della pesca realizzate nel territorio di uno Stato membro». All’art. 7, intitolato «Adeguamento
dello sforzo di pesca», esso elenca le misure che gli Stati membri adottano per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano
conseguiti gli obiettivi dei programmi pluriennali di orientamento. Fra tali misure figura l’arresto definitivo delle attività
di pesca delle navi, che può essere perseguito in particolare attraverso il trasferimento definitivo della nave verso un paese
terzo, anche nel contesto di una società mista.
2
L’art. 8 del regolamento n. 2792/1999 definisce società mista «una società commerciale con uno o più soci del paese terzo
di iscrizione della nave».
3
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2369, recante modifica del regolamento n. 2792/1999 (GU L 358, pag.
49), ha modificato l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 2792/1999, che ormai recita così:
«L’arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso:
a)
(…)
b)
fino al 31 dicembre 2004, il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche nel quadro di una società mista
ai sensi dell’articolo 8, previo accordo delle autorità competenti dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:
i)
esiste un accordo di pesca tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e il paese terzo verso cui avviene il trasferimento e sussistono garanzie
sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione
delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori.
[OSCURATO:PERSONA] può concedere deroghe caso per caso per i trasferimenti permanenti verso paesi terzi nel quadro di società
miste, qualora gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] non giustifichino la conclusione di un accordo di pesca e siano soddisfatte le
altre condizioni per il trasferimento;
ii)
il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all’adesione;
iii)
il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse precedentemente sfruttate dalla nave
trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave trasferita ha perso possibilità di pesca nell’ambito
di un accordo di pesca con la [OSCURATO:PERSONA] o di un altro accordo;
iv)
qualora il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non sia parte contraente o parte cooperante delle competenti
organizzazioni regionali per la pesca, tale paese non è stato identificato da dette organizzazioni come un paese che consente
modalità di pesca che mettono a repentaglio l’efficacia delle misure internazionali di conservazione. [OSCURATO:PERSONA] pubblica
periodicamente un elenco dei paesi interessati nella serie C della
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
;
(…)».
Contesto giuridico nazionale
4
Ai sensi del diritto spagnolo la concessione di aiuti a società miste è disciplinata dal capitolo V del Real Decreto (regio
decreto) 1° agosto 2003, n. 1048 (BOE n. 184 del 2 agosto 2003, pag. 29958), il cui art. 60 stabilisce che «il Ministero dell’Agricoltura,
della Pesca e dell’Alimentazione procederà all’istruzione del fascicolo, alla decisione e al pagamento in conformità all’apposito
procedimento previsto nei corrispondenti bandi di gara».
5
L’Orden (decreto ministeriale) APA/2222/2003 del 1° agosto 2003 (BOE n. 186 del 5 agosto 2003, pag. 30277) dispone, all’art. 6,
n. 2, che «decorsi tre mesi dall’introduzione della domanda di aiuto senza che sia intervenuta una decisione espressa, la
domanda si intende respinta».
Fatti all’origine della controversia
6
Conformemente all’art. 7, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento n. 2792/1999, le autorità spagnole trasmettevano ai servizi
della [OSCURATO:PERSONA] un totale di 35 domande di esenzione per vari progetti di costituzione di società miste. Nell’atto introduttivo
il ricorrente citava, in particolare, le domande relative ai progetti presentati dalla Pevega, SA, domanda pervenuta ai servizi
della [OSCURATO:PERSONA] il 12 settembre 2003 (in connessione con il trasferimento dell’imbarcazione
Pevegasa V
); dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, pervenuta il 4 dicembre 2003 (in connessione con il trasferimento dell’imbarcazione
[OSCURATO:PERSONA]
); dalla Balcagia, CB, pervenuta il 9 dicembre 2003 (in connessione con il trasferimento dell’imbarcazione
Balcagia
); dalla Calvopesca, SA, pervenuta il 16 dicembre 2003 (in connessione con il trasferimento delle imbarcazioni
Montefrisa IX
e
[OSCURATO:PERSONA]
) e, infine, tre domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, pervenute il 22 dicembre 2003 (in connessione con il trasferimento
delle imbarcazioni
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
).
7
Con telefax 8 gennaio 2004 le autorità spagnole ricordavano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ancora ricevuto una risposta in merito
all’esenzione richiesta per il progetto presentato dalla Pevega, SA, e la informavano che «l’armatore [aveva avvertito] che,
in caso di mancato trasferimento dell’imbarcazione entro il 20 gennaio [di quell’anno], la licenza (...) sarebbe [stata] definitivamente
perduta».
8
Con lettera 13 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alle autorità spagnole di «non essere tenuta al rispetto di alcun termine»
e aggiungeva:
«I progetti di costituzione di società miste [di cui trattasi] necessitano di un’esenzione individuale da parte della [OSCURATO:PERSONA]
preliminare alla decisione di concessione di un aiuto dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) tramite
l’autorità di gestione. Ciononostante, l’armatore può ben agire di conseguenza, esportare l’imbarcazione in questione e costituire
la società mista una volta che la sua domanda di aiuto è stata registrata dalle autorità competenti dello Stato membro».
9
Il 30 gennaio 2004 i servizi della convenuta ottenevano informazioni complementari riguardanti, in particolare, le precedenti
attività di pesca delle imbarcazioni
Balcagia, Montefrisa IX, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
.
10
Con lettera 17 febbraio 2004 il ricorrente invitava formalmente la convenuta, in applicazione dell’art. 232 CE, ad agire nel
senso di «decidere sulle autorizzazioni amministrative richieste» corrispondenti ai sette progetti di società miste di cui
sopra, presentati rispettivamente dalla Pevega, SA, dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, dalla Balcagia, CB, dalla Calvopesca,
SA, e dalla [OSCURATO:PERSONA], SL.
11
Con decisione 26 marzo 2004 venivano accordate le esenzioni richieste dalla Pevega, SA, per il trasferimento della
Pevegasa V
, dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, per il trasferimento della
[OSCURATO:PERSONA]
, e dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, per il trasferimento della
[OSCURATO:PERSONA]
.
12
Il 1° aprile 2004 la rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea riceveva una lettera della [OSCURATO:PERSONA]
con cui quest’ultima accusava il ricevimento della diffida del Regno di Spagna, segnalava di essere consapevole delle difficoltà
nelle quali si imbatteva l’amministrazione spagnola per eseguire la misura «società miste» e constatava alcune divergenze
nell’interpretazione delle disposizioni dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 2792/1999. [OSCURATO:PERSONA] concludeva la lettera
indicando che, in ogni caso, avrebbe esaminato con benevolenza la domanda di esenzione presentata dalle autorità spagnole
il 12 settembre 2003 e preso una decisione entro i termini indicati nella lettera di diffida.
13
Il 17 giugno 2004 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] giungevano a conclusioni favorevoli quanto all’esenzione sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, ai fini del trasferimento della
[OSCURATO:PERSONA]
, e a conclusioni sfavorevoli quanto alle esenzioni richieste sempre dalla [OSCURATO:PERSONA], SL, per l’
[OSCURATO:PERSONA]
, dalla Calvopesca, SA, per le imbarcazioni
Montefrisa IX
e
[OSCURATO:PERSONA]
, e dalla Balcagia, CB, per la
Balcagia
.
14
Le conclusioni tratte dall’analisi del fascicolo relativo alla
[OSCURATO:PERSONA]
erano oggetto del parere richiesto ai servizi competenti della [OSCURATO:PERSONA]. Esse erano state poi presentate alla [OSCURATO:PERSONA]
che, con lettera 13 luglio 2004, informava il governo spagnolo di aver approvato l’esenzione sollecitata con decisione 12
luglio 2004.
15
Per quanto riguarda le altre tre domande, vale a dire quelle finalizzate al trasferimento delle imbarcazioni
Balcagia, Montefrisa IX, [OSCURATO:PERSONA]
ed
[OSCURATO:PERSONA]
, il 30 giugno 2004 le autorità spagnole comunicavano ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] che stavano per trasmetter loro informazioni
complementari che, a loro parere, avrebbero provato che il criterio della riduzione dello sforzo di pesca era pienamente soddisfatto.
Questi propositi venivano confermati dal Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione con telefax
7 luglio 2004, in cui si leggeva quanto segue: «sulla base degli elementi esposti nella presente lettera le autorità spagnole
chiedono che non sia presa nessuna decisione per i tre progetti di società miste qui menzionati prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
potuto esaminare le informazioni complementari di prossima trasmissione».
16
Parte delle informazioni complementari promesse dalle autorità spagnole, relative in particolare alle imbarcazioni
Montefrisa IX
e
[OSCURATO:PERSONA]
, veniva trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] con telefax 9 luglio 2004.
17
Infine, con lettera 26 aprile 2004, le autorità spagnole trasmettevano un’ulteriore domanda di esenzione, presentata dalla
[OSCURATO:PERSONA], SC, ai fini del trasferimento dell’imbarcazione
Cosmos
. Con risposta 15 giugno 2004 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] segnalavano alle autorità spagnole che mancavano alcune informazioni
essenziali per l’esame della domanda che andavano loro trasmesse.
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2004 il Regno di Spagna proponeva il presente
ricorso. Con atto separato depositato il medesimo giorno il ricorrente presentava al Tribunale una domanda di procedimento
accelerato conformemente all’art. 76 bis del regolamento di procedura del medesimo.
19
Con lettera 28 giugno 2004 la convenuta informava il Tribunale di non opporsi alla trattazione accelerata del ricorso.
20
Con decisione 12 luglio 2004 il Tribunale (Terza Sezione) accoglieva la domanda di procedimento accelerato a titolo dell’art. 76
del regolamento di procedura.
21
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento il Tribunale invitava le parti a rispondere ad alcuni quesiti
scritti. Le parti ottemperavano nei termini impartiti.
22
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
constatare la carenza della convenuta che, non avendo preso una posizione entro un termine ragionevole in merito alle autorizzazioni
richieste, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 2792/1999, come modificato
dal regolamento n. 2369/2002;
–
condannare la convenuta alle spese.
23
La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso irricevibile relativamente alle domande di esenzione per le imbarcazioni
Pevegasa V
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA]
e
Cosmos
;
–
constatare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso relativamente alla domanda di esenzione per l’imbarcazione
[OSCURATO:PERSONA]
;
–
dichiarare il ricorso infondato relativamente alle domande per le imbarcazioni
Balcagia
,
Montefrisa IX
,
[OSCURATO:PERSONA]
ed
[OSCURATO:PERSONA]
;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
24
Il ricorrente fa valere che, ai sensi del regolamento n. 2792/1999, si può ottenere un aiuto per la costituzione di una società
mista fino al 31 dicembre 2004. [OSCURATO:PERSONA] medesima lo avrebbe riconosciuto in una risposta a un’interrogazione parlamentare
indicando, a proposito del regolamento n. 2369/2002, «[di non essere] in grado di fornire indicazioni sull’evoluzione successiva
al 31 dicembre 2004, data limite fissata da tale regolamento, dei criteri di ammissibilità». Aggiunge che, allorché il trasferimento
dell’imbarcazione avviene verso un paese terzo con cui non esiste un accordo sulla pesca con la [OSCURATO:PERSONA] europea, è necessario
che la [OSCURATO:PERSONA] accordi un’esenzione.
25
Sotto il profilo della sua natura giuridica, il ricorrente considera tale esenzione un’autorizzazione amministrativa preventiva.
Il fatto che manchi una regolamentazione del procedimento amministrativo che porta alla sua concessione non potrebbe tuttavia
permettere alla [OSCURATO:PERSONA] di differire troppo l’adozione di una decisione sui fascicoli sottoposti al suo esame. La convenuta
avrebbe comunque l’obbligo giuridico di statuire. Il Tribunale ha affermato a proposito di un altro tipo di procedimento amministrativo,
il procedimento di denuncia per violazione delle regole della concorrenza, anch’esso privo di un termine prefissato per statuire,
che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, entro un termine ragionevole, o ad avviare un procedimento contro la persona denunciata, o a
prendere una decisone definitiva di rigetto della denuncia (sentenza del Tribunale 9 settembre 1999, causa T‑127/98, UPS Europe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2633). Secondo il ricorrente, nella presente controversia la convenuta è tenuta anche a statuire entro un termine
ragionevole, termine con ogni evidenza già scaduto in quanto è scaduto il termine che la normativa nazionale concede alle
autorità spagnole competenti per prendere una decisione.
26
Il ricorrente fa osservare che con la sua lettera 13 gennaio 2004 la convenuta propone che l’armatore esporti l’imbarcazione
interessata senza previa esenzione. Ebbene, questa soluzione violerebbe l’allegato III, punto 1.1, lett. b), sub ii), del
regolamento n. 2792/1999, che prescrive che al momento della decisione di concessione del premio l’imbarcazione sia operativa,
ciò che non si verificherebbe se alla data della decisione di concessione dell’aiuto l’imbarcazione fosse già stata esportata.
27
Il ricorrente considera di un’urgenza estrema la situazione creata dall’omessa decisione della [OSCURATO:PERSONA] entro un termine
ragionevole. Da un lato, gli aiuti sui quali le autorità spagnole devono statuire potrebbero essere concessi solo fino al
31 dicembre 2004. Si tratterebbe della data limite entro la quale le autorità nazionali devono aver notificato all’interessato
la decisione di concessione dell’aiuto. Occorrerebbe tener conto del fatto che, a partire dal momento in cui l’amministrazione
spagnola riceve la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] che autorizza l’aiuto, è necessario in media un mese perché essa adotti
una decisione, visto che questo passo implica un impegno di spesa e che la spesa dev’essere controllata e contabilizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Estado. Potrebbe inoltre accadere che, mentre vengono espletate queste formalità, i certificati e documenti che,
conformemente alla normativa nazionale, devono essere forniti dall’interessato non siano più validi. In tal caso l’amministrazione
dovrebbe chiedere all’interessato di produrre daccapo tali documenti, con le spese, i ritardi e gli inconvenienti che ne conseguono.
28
Dall’altro lato, il superamento dei termini impartiti dal diritto nazionale alle autorità spagnole per prendere una decisione
potrebbe impegnare la responsabilità dello Stato nei confronti dei richiedenti l’aiuto.
29
La convenuta fa osservare, in primo luogo, che il 26 marzo 2004 sono state adottate decisioni di esenzione per tre dei progetti
di società miste elencati nella lettera di diffida, relativi al trasferimento delle imbarcazioni
Pevegasa V, [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
. A suo avviso, nonostante il ricorrente menzioni l’adozione di queste tre decisioni nel suo ricorso, non sarebbe facile accertare
se quest’ultimo riguardi anch’esse oppure no, visto che il suo oggetto è estremamente vago. La convenuta conclude che, in
ogni caso, il ricorso per carenza deve essere dichiarato irricevibile relativamente a queste tre domande di esenzione, poiché
nei loro riguardi la carenza denunciata era cessata prima che esso fosse proposto.
30
In secondo luogo, la convenuta fa presente che la decisione relativa al trasferimento della
[OSCURATO:PERSONA]
è stata adottata il 12 luglio 2004. Essa chiede, pertanto, che relativamente alla corrispondente domanda di esenzione sia
pronunciato un non luogo a statuire sul ricorso per carenza proposto dal Regno di Spagna.
31
In terzo luogo, la convenuta sottolinea, quanto ai progetti relativi alle imbarcazioni
Balcagia, Montefrisa IX, [OSCURATO:PERSONA]
ed
[OSCURATO:PERSONA]
, che i suoi servizi erano pervenuti, il 17 giugno 2004, a conclusioni sul seguito da dare loro e da sottoporre per decisione.
Ora, le autorità spagnole medesime il 7 luglio 2004 avrebbero chiesto alla convenuta di non adottare decisioni su tali tre
domande finché i suoi servizi non avessero esaminato le informazioni complementari da esse trasmesse in parte il 9 luglio
2004 ovvero quelle che si erano impegnate a presentare. Secondo la convenuta, dato che il ricorrente è l’unico responsabile
del ritardo nell’adozione delle decisioni in questione, il suo ricorso è del tutto infondato nella parte relativa alle tre
domande di esenzione suddette.
32
In quarto luogo, in ordine alla domanda di esenzione relativa all’imbarcazione
Cosmos
, la convenuta fa valere che, nella fattispecie, le autorità spagnole non l’hanno formalmente diffidata a prendere una decisione.
La diffida formale del mese di febbraio 2004 sarebbe, infatti, anteriore alla presentazione della domanda in questione, per
cui il ricorrente non potrebbe farvi riferimento. Alla luce di ciò, la convenuta considera che il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile nella parte relativa alla domanda di esenzione per il trasferimento della
Cosmos
, [appunto] perché i requisiti di forma prescritti per la sua presentazione non sono stati rispettati.
Giudizio del Tribunale
33
Ai termini dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando
il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamene infondato in diritto, il Tribunale, può, senza proseguire il procedimento,
statuire con ordinanza motivata.
34
Conformemente all’art. 113 del medesimo regolamento, il Tribunale può, in qualsiasi momento, rilevare d’ufficio l’irricevibilità
per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più
luogo a statuire.
35
Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo per statuire senza proseguire
il procedimento.
36
Innanzi tutto, occorre delimitare l’oggetto della controversia. Da un lato, infatti, l’oggetto del ricorso è molto vago, visto
che si limita a fare riferimento alle «autorizzazioni sollecitate dalle autorità spagnole»; dall’altro, nel ricorso sono citate
otto domande di autorizzazione, laddove nella diffida ne sarebbero state menzionate sette.
37
In risposta ad un quesito del Tribunale, il 9 novembre 2004 il ricorrente ha precisato che le esenzioni richieste, citate
nella diffida nonché nel ricorso e sempre in attesa di autorizzazione della convenuta, riguardano le imbarcazioni
Balcagia, Montefrisa IX, [OSCURATO:PERSONA]
ed
[OSCURATO:PERSONA]
. Ha specificato, a tale riguardo, che l’oggetto della controversia è stato ridotto e ha poi osservato che il riferimento
nel ricorso alla domanda di esenzione relativa all’imbarcazione
Cosmos
aveva come unico scopo quello di attirare l’attenzione del Tribunale sul fatto che il «problema persiste[va] e che si riserva[va]
il diritto di aprire un nuovo procedimento inviando una nuova diffida in ordine a un numero cospicuo di imbarcazioni». Ne
consegue, da un lato, che il ricorrente ha rinunciato alle domande di esenzione per le imbarcazioni
Pevegasa V, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
e, dall’altro, che la domanda di esenzione relativa alla
Cosmos
è estranea al ricorso.
38
Si deve rilevare, poi, che il 5 novembre 2004 le autorità spagnole hanno inviato un telefax alla convenuta con cui le partecipavano
la rinuncia della società Calvopesca alla domanda di esenzione ai fini del trasferimento delle imbarcazioni
Montefrisa IX
e
[OSCURATO:PERSONA]
. Interrogato sul punto dal Tribunale, il ricorrente ha risposto che il presente ricorso ha pur sempre un oggetto, dato che
la convenuta non ha ancora preso una decisione sulle domande relative alle imbarcazioni
Balcagia
ed
[OSCURATO:PERSONA]
.
39
Ne discende che il ricorso è diretto ormai solo a far constatare la carenza della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle domande di esenzione
per le imbarcazioni
Balcagia
ed
[OSCURATO:PERSONA]
.
40
Al riguardo occorre anzitutto ricordare che il 17 giugno 2004 i servizi della convenuta sono pervenuti a conclusioni sfavorevoli
sul seguito da dare a tali due domande.
41
Secondariamente, si deve notare che il 30 giugno 2004 le autorità spagnole hanno indicato ai servizi della convenuta che stavano
per comunicare loro informazioni complementari al fine di provare che il criterio della riduzione dello sforzo di pesca era
senz’altro soddisfatto. Questi propositi sono stati confermati con un telefax del 7 luglio 2004 nel quale è indicato che «sulla
base degli elementi esposti nella presente lettera le autorità spagnole chiedono che non sia presa nessuna decisione per i
[due] progetti di società miste qui menzionati prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto esaminare le informazioni complementari
di prossima trasmissione».
42
Il Tribunale constata che è il ricorrente medesimo ad avere chiesto alla convenuta di non adottare decisioni su queste due
domande finché i servizi dell’istituzione non avessero esaminato alcune informazioni complementari.
43
Orbene, la presentazione da parte del ricorrente, successivamente alla diffida, di nuovi elementi idonei a influenzare la
valutazione della convenuta ha estinto l’obbligo di agire in quanto quest’ultima non era ragionevolmente in condizione di
statuire sulle domande di esenzione visto che erano stati presentati tali nuovi elementi (v., in tal senso e per analogia,
ordinanza del Tribunale 6 luglio 1998, causa T-286/97, Goldstein/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2629, punti 28 e 29).
44
Ne risulta che il ricorso, diretto a far constatare la carenza della convenuta, dev’essere respinto come manifestamente infondato.
45
Ad abundantiam, occorre constatare che il ricorrente non ha inviato una nuova diffida in relazione ai fascicoli considerati
nel ricorso. A questo proposito va rilevato che, avendo chiesto alla convenuta di non adottare decisioni sui progetti di società
miste di cui trattasi, il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere ex novo il procedimento formale di diffida prima di proporre
un ricorso per carenza.
46
Alla luce di quanto sopra il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
47
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto nella parte riguardante le domande relative alle imbarcazioni
Balcagia
ed
[OSCURATO:PERSONA]
.
2)
Quanto al resto, non vi è più luogo a statuire.
3)
Il ricorrente è condannato alle spese.
Lussemburgo, 10 gennaio 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
1
–
Lingua processuale: lo spagnolo.