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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37588/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Caterina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con le determinazioni conseguenti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 26/06/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame contro i provvedimenti in materia di misure cautelari, in parziale accoglimento del ricorso avverso il decreto del Gip di quello stesso tribunale del 30/04/2020, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riduceva il sequestro preventivo disposto in suo danno sino alla concorrenza della somma di euro 41.290,00.

Rilevava il tribunale che trattavasi di profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 49), avendo le indagini dimostrato l'esistenza di un patto corruttivo tra il coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'[OSCURATO:SOCIETA], e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; l'indagata, formalmente dipendente di una società riconducibile al Gallo, la [OSCURATO:SOCIETA], non aveva svolto alcuna attività, percependo in apparenza emolumenti che costituivano in realtà pagamenti a favore del marito.

In relazione al quantum del sequestro, propedeutico alla confisca per equivalente, il tribunale calcolava il profitto con esclusivo riferimento alle cifre oggetto dei bonifici bancari disposti in favore della [OSCURATO:PERSONA], per l'importo indicato.

2. Avverso il provvedimento di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (artt. 648 bis e 648 quater cod. pen.) per non avere il tribunale adeguatamente valutato gli elementi indiziari, risultando dalle indagini non solo l'effettività del rapporto di lavoro - svolto presso l'abitazione per le precarie condizioni di salute - ma anche la mancanza dell'elemento psicologico circa il reato presupposto di corruzione; con riferimento agli acquisti di immobili ritenuti sospetti, risultava dagli atti sia l'assenza di un'eziologia temporale con la condotta contestata sia la provenienza illecita delle somme utilizzate.

Con memoria difensiva del 30/09/2021 il difensore precisava che la violazione di legge era riferita alla inesistenza del fumus del reato contestato ed alla motivazione, sul punto meramente apparente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656, in fattispecie - analoga a quella in esame - in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione).

4. La ricorrente con l'unico motivo, così come ampliato in seguito, pur invocando la violazione di legge, prospetta in realtà un vizio di motivazione, non condividendo le conclusioni del tribunale circa il carattere fittizio dell'attività lavorativa alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA], la natura dei pagamenti ricevuti quali profitto di reato, il consapevole occultamento dei proventi della corruzione del marito, ipotizzando letture diverse dei dati d'indagine.

Si confronta in tal modo con una motivazione che è tutt'altro che inesistente o priva dei requisiti minimi di consistenza logica e giuridica; i giudici del merito cautelare hanno infatti accertato il rapporto corruttivo tra il Gallo ed il Fiordaliso, ricostruendo i flussi di denaro e ritenendo oltre modo probabile il tentativo di quest'ultimo di occultare il prezzo della corruzione mediante fittizie retribuzioni alla moglie, apparentemente dipendente di una società riconducibile al corruttore e, quindi, consapevole soggetto attivo della condotta di riciclaggio.

Quanto all'acquisto dei terreni e di immobili, le censure risultano generiche a fronte della delimitazione della somma sequestrata, avendo specificato il tribunale che per il "calcolo del profitto debba farsi riferimento esclusivamente alle cifre oggetto dei bonifici bancari disposti in favore della [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]", direttamente o tramite terzi (pag. 29 dell'ordinanza impugnata).

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Caterina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con le determinazioni conseguenti. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 26/06/2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame contro i provvedimenti in materia di misure cautelari, in parziale accoglimento del ricorso avverso il decreto del Gip di quello stesso tribunale del 30/04/2020, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riduceva il sequestro preventivo disposto in suo danno sino alla concorrenza della somma di euro 41.290,00. Rilevava il tribunale che trattavasi di profitto del reato di riciclaggio di cui al capo 49), avendo le indagini dimostrato l'esistenza di un patto corruttivo tra il coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'[OSCURATO:SOCIETA], e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; l'indagata, formalmente dipendente di una società riconducibile al Gallo, la [OSCURATO:SOCIETA], non aveva svolto alcuna attività, percependo in apparenza emolumenti che costituivano in realtà pagamenti a favore del marito. In relazione al quantum del sequestro, propedeutico alla confisca per equivalente, il tribunale calcolava il profitto con esclusivo riferimento alle cifre oggetto dei bonifici bancari disposti in favore della [OSCURATO:PERSONA], per l'importo indicato. 2. Avverso il provvedimento di riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata, eccependo con un unico motivo la violazione di legge (artt. 648 bis e 648 quater cod. pen.) per non avere il tribunale adeguatamente valutato gli elementi indiziari, risultando dalle indagini non solo l'effettività del rapporto di lavoro - svolto presso l'abitazione per le precarie condizioni di salute - ma anche la mancanza dell'elemento psicologico circa il reato presupposto di corruzione; con riferimento agli acquisti di immobili ritenuti sospetti, risultava dagli atti sia l'assenza di un'eziologia temporale con la condotta contestata sia la provenienza illecita delle somme utilizzate. Con memoria difensiva del 30/09/2021 il difensore precisava che la violazione di legge era riferita alla inesistenza del fumus del reato contestato ed alla motivazione, sul punto meramente apparente. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656, in fattispecie - analoga a quella in esame - in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione). 4. La ricorrente con l'unico motivo, così come ampliato in seguito, pur invocando la violazione di legge, prospetta in realtà un vizio di motivazione, non condividendo le conclusioni del tribunale circa il carattere fittizio dell'attività lavorativa alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA], la natura dei pagamenti ricevuti quali profitto di reato, il consapevole occultamento dei proventi della corruzione del marito, ipotizzando letture diverse dei dati d'indagine. Si confronta in tal modo con una motivazione che è tutt'altro che inesistente o priva dei requisiti minimi di consistenza logica e giuridica; i giudici del merito cautelare hanno infatti accertato il rapporto corruttivo tra il Gallo ed il Fiordaliso, ricostruendo i flussi di denaro e ritenendo oltre modo probabile il tentativo di quest'ultimo di occultare il prezzo della corruzione mediante fittizie retribuzioni alla moglie, apparentemente dipendente di una società riconducibile al corruttore e, quindi, consapevole soggetto attivo della condotta di riciclaggio. Quanto all'acquisto dei terreni e di immobili, le censure risultano generiche a fronte della delimitazione della somma sequestrata, avendo specificato il tribunale che per il "calcolo del profitto debba farsi riferimento esclusivamente alle cifre oggetto dei bonifici bancari disposti in favore della [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]", direttamente o tramite terzi (pag. 29 dell'ordinanza impugnata). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensor