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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37551/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19307/17 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Catania, alla via Verona, n. 62, sono elettivamente domiciliati. -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L ipari , presso il cui studio legale sito in Trapani, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 137, è elettivamente domiciliata. -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA – sezione staccata di Catania - n. 28/13/2017 depositata in data 11 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Pag. Trib.

Erariali 1993-2002 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Catania molteplici intimazioni di pagamento relative ad IVA, IRPEF, IRAP, tasse auto, diritti annual i della camera di commercio, contributo sanitario nazionale europeo e riguardante gli anni dal 1993 al 2002 eccependo difetti di notifica.

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’agente di riscossione, accoglieva parzialmente il ricorso e an nullava alcune delle intimazioni con esclusione delle intimazioni relative ad IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2000 , 2001 e 2002 in relazione ai quali non aveva ritenuto essersi formata la prescrizione.

3. Contro tale decisione proponeva appello principale l ’agente di riscossione ed appello incidentale il contribuente dinanzi la C.t.r della Sicilia – sezione staccata di Catania ; tale Commissione , con sentenza n. 28/13/2017 depositata in data 11 gennaio 2017, accoglieva l'appello principale dell’agente di riscossione e rigettava l'appello incidentale del contribuente.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi.

Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, agente della riscossione per la provincia di Catania con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Con ordinanza interlocutoria n.25286/18 la sesta sezione civile di questa Corte, rilevando che tra le varie questioni poste vi fosse anche quella del termine prescrizionale di diritti camerali e che quindi non sussistessero i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, n. 1-5 cod., disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha giudicato la tempestività della notifica delle cartelle sottese alle impugnate intimazioni sulla base di relate di notifica prodotte nel giudizio di appello. 1.2 Con il secondo m otivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciare sulla regolarità della notifica delle cartelle sottese alle impugnate intimazioni perché avvenuta, la notifica, non nei confronti del diretto destinatario. 1.3Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile ai diritti annuali della camera di commercio il termine prescrizionale decennale. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 47, del d.l. 28 febbraio 1982, n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile alle tasse automobilistiche il termine prescrizionale decennale.

Considerato che: 2.Il primo motivo è infondato in quanto in contrasto con il chiaro dettato normativo.

L’art. 58, comma 2 del d.P.R. n. 546 del 1992, attribuisce alle parti la facoltà didepositare nuovi documenti nel giudizio di appello davanti alle commissionitributarie regionali, a nulla rilevando l'eventuale omessa o irrituale loroproduzione in primo grado (Cass. 19/06/2015, n. 12783), e se l'acquisizione dei nuovi documenti al fascicolo processuale sia effettuata - come nel caso in esametempestiva e ritualmente - effettuata entro il termine perentorio dicui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberiprima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operatodall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado, il giudice d’appello deve necessariamente fondarvi la propria decisione (Cass.24/02/2015, n. 3661).

Pare opportuno precisare, essendo questione che pure viene in rilievo,che, avuto riguardo all'oggetto del contendere come definito dal ricorso in primogrado dei contribuenti - individuato nella irregolare notifica delle cartelle dipagamento - le allegazioni dell'agente della riscossione, volte ad affermarel'avvenuta regolare e tempestiva notifica dei medesimi, si limitano alla meraindicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcunelemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivoe quindi non violano il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.25/03/2011, n. 6921).

L'interpretazione fornita da questa Corte del chiaro dettato legislativo inmateria di produzione documentale nel giudizio tributario d'appello ha trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale, che con la sentenza 14/07/2017, n. 199 ha riconosciuto la conformità a costituzione dell'art. 58 della legge sul processotributario, ritenendo non fondata «la censura di disparità di trattamento tra le partidel giudizio, sostenuta sulla base del presunto sbilanciamento a favore di quellafacoltà a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore, rilevando sul punto che tale facoltà del giudizio è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicchè non sussistono le ragioni del lamentatosbilanciamento» e che « l a previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello, non solonon si pone in contrasto con il divieto posto nel giudizio civile dall'art. 345, terzocomma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, inquanto non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversitipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996;ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità delprocesso tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 8 del 1999) ma non è di per séirragionevole, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria(come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della suaeffettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dallegislatore sulla base di una scelta discrezionale, come taleinsindacabile» (ordinanza n. 401 del 2000) [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha quindi escluso la sussistenza del la violazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio affermando che è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multissentenza n. 243 del 2014; ordinanz e n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n.410 del 2007 e n. 84 del 2003).

Devono, quindi, ritenersi ampiamente superate tutte le obiezioni mossedai ricorrenti all'orientamento di questa Corte nella materia in esame, dovendo inquesta sede ribadire il principio secondo cui «In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio dispecialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e normaprocessuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusionedi cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citatod.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede digravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» (Cass. 16/09/2011, n. Cass. n. 20109/12, 15/01/2014, n. 655 ; Cass . 24/02/2015 , n. 3661 ; Cass.06/11/2015 n. 2776/15 ; e Corte Cost. n. 199/17 cit.).

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Soccorre qui il principio giurisprudenziale in base al quale «Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello èconfigurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa algiudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appellofondi la decisione su una costruzione logico- giuridica incompatibile con ladomanda» (Cass. 14/01/2015, n. 452), come avvenutonel caso di specie in cui la C.t.r. dopo aver dato atto (a pag. 5 della sentenza impugnata) dell’eccezione dei contribuenti appellati, di «nullità delle notifiche di diverse cartelle poiché notificate a persona diversa dal destinatario e non seguite dalla raccomandata informativa»,ha espressamente affermato che le notifiche erano tempestive e regolari (pg. 8 della sentenza).

4. Il terzo motivo è fondato.

L'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrive neltermine breve quinquennale «ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od intermini più brevi».

Questa Corte, interpretando la predetta disposizione, conprincipio giurisprudenziale assolutamente condivisibile, ha affermato che la norma citata va applicata a tutti quei tributi (es.

TARSU, TOSAP, contributi di bonifica) che «si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senzache sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi » (Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 10/12/2014, n. 26013 in tema di contributi consortili).

Infine, con ordinanza 25/06/2021, n. 1 4244, questa Corte ha affermato che il diritto è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per i quali trova applicazione il 2948 n. 4 c.c., ovverosia la prescrizione quinquennale.

Ne consegue che ha errato la C.t.r. nel ritenere tali diritti soggetti al termineprescrizionale decennale anziché a quello breve quinquennale previsto dall'art.2948, primo comma, n. 4, cod. civ.

5. Anche il quarto motivo è fondato.

L'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, modificato dall'art. 3, comma 1,del d.l. n. 2 del 1986 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 1986, prevede che «L'azionedell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dellerelative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello incui doveva essere effettuato il pagamento.

Pertanto, i giudici di appello avrebbero dovuto operare una distinzionenell'individuazione del termine prescrizionale tra le tasse automobilistiche e gli altri tributi di cui all’intimazione di pagamento, impugnate unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento e non invece individuare genericamente tale termine in quello decennale, al riguardo ricordandosi che «non può [...] trovare applicazione, n ella fattispecie in esame, come di recente chiarito dalle SezioniUnite di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), l'art. 2953 cod. c iv ., che prevede l 'applicabilità del termine decennale di prescrizione, laddove il titolo dellapretesa sia costituita da sentenza passatain giudicato e non anche da atto amministrativo divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione nei termini».

Vieppiù che con l'ordinanza 20 aprile 2021, n.10334, proprio sul recupero delle tasse automobilistiche , si è ribadito che la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ossia al 31 dicembre del terzo anno. (Cass. 25/08/2017, n. 20415).

6. In conclusione, vanno rigetta ti il primo e secondo motivo diricorso ed accolto il terzo e quarto, con cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che rivaluterà la vicendaalla stregua dei principi sopra enunciati in tema di prescrizione dei diritti cameralie delle tasse automobilistiche e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19307/17 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Catania, alla via Verona, n. 62, sono elettivamente domiciliati. -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] L ipari , presso il cui studio legale sito in Trapani, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 137, è elettivamente domiciliata. -controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – sezione staccata di Catania - n. 28/13/2017 depositata in data 11 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pag. Trib. Erariali 1993-2002 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi la C.t.p. di Catania molteplici intimazioni di pagamento relative ad IVA, IRPEF, IRAP, tasse auto, diritti annual i della camera di commercio, contributo sanitario nazionale europeo e riguardante gli anni dal 1993 al 2002 eccependo difetti di notifica. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’agente di riscossione, accoglieva parzialmente il ricorso e an nullava alcune delle intimazioni con esclusione delle intimazioni relative ad IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2000 , 2001 e 2002 in relazione ai quali non aveva ritenuto essersi formata la prescrizione. 3. Contro tale decisione proponeva appello principale l ’agente di riscossione ed appello incidentale il contribuente dinanzi la C.t.r della Sicilia – sezione staccata di Catania ; tale Commissione , con sentenza n. 28/13/2017 depositata in data 11 gennaio 2017, accoglieva l'appello principale dell’agente di riscossione e rigettava l'appello incidentale del contribuente. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di quattro motivi. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, agente della riscossione per la provincia di Catania con controricorso. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria n.25286/18 la sesta sezione civile di questa Corte, rilevando che tra le varie questioni poste vi fosse anche quella del termine prescrizionale di diritti camerali e che quindi non sussistessero i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, n. 1-5 cod., disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha giudicato la tempestività della notifica delle cartelle sottese alle impugnate intimazioni sulla base di relate di notifica prodotte nel giudizio di appello. 1.2 Con il secondo m otivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 112, primo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciare sulla regolarità della notifica delle cartelle sottese alle impugnate intimazioni perché avvenuta, la notifica, non nei confronti del diretto destinatario. 1.3Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile ai diritti annuali della camera di commercio il termine prescrizionale decennale. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 47, del d.l. 28 febbraio 1982, n. 953 convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv . » i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile alle tasse automobilistiche il termine prescrizionale decennale. Considerato che: 2.Il primo motivo è infondato in quanto in contrasto con il chiaro dettato normativo. L’art. 58, comma 2 del d.P.R. n. 546 del 1992, attribuisce alle parti la facoltà didepositare nuovi documenti nel giudizio di appello davanti alle commissionitributarie regionali, a nulla rilevando l'eventuale omessa o irrituale loroproduzione in primo grado (Cass. 19/06/2015, n. 12783), e se l'acquisizione dei nuovi documenti al fascicolo processuale sia effettuata - come nel caso in esametempestiva e ritualmente - effettuata entro il termine perentorio dicui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberiprima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operatodall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado, il giudice d’appello deve necessariamente fondarvi la propria decisione (Cass.24/02/2015, n. 3661). Pare opportuno precisare, essendo questione che pure viene in rilievo,che, avuto riguardo all'oggetto del contendere come definito dal ricorso in primogrado dei contribuenti - individuato nella irregolare notifica delle cartelle dipagamento - le allegazioni dell'agente della riscossione, volte ad affermarel'avvenuta regolare e tempestiva notifica dei medesimi, si limitano alla meraindicazione di un fatto già acquisito al giudizio in quanto non introducono alcunelemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivoe quindi non violano il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.25/03/2011, n. 6921). L'interpretazione fornita da questa Corte del chiaro dettato legislativo inmateria di produzione documentale nel giudizio tributario d'appello ha trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale, che con la sentenza 14/07/2017, n. 199 ha riconosciuto la conformità a costituzione dell'art. 58 della legge sul processotributario, ritenendo non fondata «la censura di disparità di trattamento tra le partidel giudizio, sostenuta sulla base del presunto sbilanciamento a favore di quellafacoltà a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore, rilevando sul punto che tale facoltà del giudizio è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicchè non sussistono le ragioni del lamentatosbilanciamento» e che « l a previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello, non solonon si pone in contrasto con il divieto posto nel giudizio civile dall'art. 345, terzocomma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, inquanto non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversitipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996;ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un principio di uniformità delprocesso tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 8 del 1999) ma non è di per séirragionevole, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria(come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della suaeffettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dallegislatore sulla base di una scelta discrezionale, come taleinsindacabile» (ordinanza n. 401 del 2000) [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha quindi escluso la sussistenza del la violazione dell'art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio affermando che è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (ex multissentenza n. 243 del 2014; ordinanz e n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n.410 del 2007 e n. 84 del 2003). Devono, quindi, ritenersi ampiamente superate tutte le obiezioni mossedai ricorrenti all'orientamento di questa Corte nella materia in esame, dovendo inquesta sede ribadire il principio secondo cui «In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio dispecialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e normaprocessuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusionedi cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citatod.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede digravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» (Cass. 16/09/2011, n. Cass. n. 20109/12, 15/01/2014, n. 655 ; Cass . 24/02/2015 , n. 3661 ; Cass.06/11/2015 n. 2776/15 ; e Corte Cost. n. 199/17 cit.). 3. Anche il secondo motivo è infondato. Soccorre qui il principio giurisprudenziale in base al quale «Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello èconfigurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa algiudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appellofondi la decisione su una costruzione logico- giuridica incompatibile con ladomanda» (Cass. 14/01/2015, n. 452), come avvenutonel caso di specie in cui la C.t.r. dopo aver dato atto (a pag. 5 della sentenza impugnata) dell’eccezione dei contribuenti appellati, di «nullità delle notifiche di diverse cartelle poiché notificate a persona diversa dal destinatario e non seguite dalla raccomandata informativa»,ha espressamente affermato che le notifiche erano tempestive e regolari (pg. 8 della sentenza). 4. Il terzo motivo è fondato. L'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrive neltermine breve quinquennale «ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od intermini più brevi». Questa Corte, interpretando la predetta disposizione, conprincipio giurisprudenziale assolutamente condivisibile, ha affermato che la norma citata va applicata a tutti quei tributi (es. TARSU, TOSAP, contributi di bonifica) che «si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senzache sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi » (Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 10/12/2014, n. 26013 in tema di contributi consortili). Infine, con ordinanza 25/06/2021, n. 1 4244, questa Corte ha affermato che il diritto è assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per i quali trova applicazione il 2948 n. 4 c.c., ovverosia la prescrizione quinquennale. Ne consegue che ha errato la C.t.r. nel ritenere tali diritti soggetti al termineprescrizionale decennale anziché a quello breve quinquennale previsto dall'art.2948, primo comma, n. 4, cod. civ. 5. Anche il quarto motivo è fondato. L'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, modificato dall'art. 3, comma 1,del d.l. n. 2 del 1986 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 1986, prevede che «L'azionedell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dellerelative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello incui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, i giudici di appello avrebbero dovuto operare una distinzionenell'individuazione del termine prescrizionale tra le tasse automobilistiche e gli altri tributi di cui all’intimazione di pagamento, impugnate unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento e non invece individuare genericamente tale termine in quello decennale, al riguardo ricordandosi che «non può [...] trovare applicazione, n ella fattispecie in esame, come di recente chiarito dalle SezioniUnite di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), l'art. 2953 cod. c iv ., che prevede l 'applicabilità del termine decennale di prescrizione, laddove il titolo dellapretesa sia costituita da sentenza passatain giudicato e non anche da atto amministrativo divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione nei termini». Vieppiù che con l'ordinanza 20 aprile 2021, n.10334, proprio sul recupero delle tasse automobilistiche , si è ribadito che la prescrizione si compie con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ossia al 31 dicembre del terzo anno. (Cass. 25/08/2017, n. 20415). 6. In conclusione, vanno rigetta ti il primo e secondo motivo diricorso ed accolto il terzo e quarto, con cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado che rivaluterà la vicendaalla stregua dei principi sopra enunciati in tema di prescrizione dei diritti cameralie delle tasse automobilistiche e che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia
Sentenza Cassazione n. 37551/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris