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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 23962/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5811-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il loro studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 103; -ricorrente - contro A.D. [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3246/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2018; lette le conclusionidel P.M. [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con domanda giudiziale trascritta il 23.12.2013, Ang iolini Roberto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di trustee del trust Bambugo , nonché A.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'istituzione Ric. 2019 n. 05811 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - del trust « Partenone » e del conseguente acquisto da parte di detto trust del diritto di proprietà su un appartamento sito in Milano, in séguito venduto da Partenone alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], infine divenuto oggetto di sequestro e confisca a séguito di procedimento penale.

1.1. A sostegno delle sue ragioni spiegava [OSCURATO:PERSONA] che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] istituiva il trust Bambugo , di cui la stessa società era trustee fino all a sostituzione con [OSCURATO:PERSONA] , avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allo scopo di realizzare, exart. 2447- bis cod. civ., la segregazione all'interno del proprio patrimonio di un fondo costituito dal bene immobile di cui è causa; i beneficiari del trusterano individuati nella categoria dei soci dell’[OSCURATO:SOCIETA]., e/o i loro aventi causa, mentre «guardiano»del trust era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il cui consenso veniva indicato come necessario per la valida stipulazione, da parte del trustee [OSCURATO:SOCIETA]. , di atti dispositivi aventi ad oggetto l'alienazione del bene immobile.

L'appartamento veniva successivamente trasferito, senza il necessario consenso dell'attore nella sua qualità di guardiano, ad un nuovo trust appositamente costituito in data 28.07.2011 , denominato «Partenone»,il cui trustee è il trust Bambugo; infine,con atto pubblico di compravendita del 13.10.2011, lo stesso immobile veniva trasferito dal trustPartenone alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il Tribunale di Milano dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., terza chiamata in causa iussu iudicis in quanto erroneamente ritenuta trustee di Bambugo, in considerazione del passaggio in giudicato nelle more intervenuto della sentenza con cui la Corte d'Appello penale di Milano aveva confermato la sentenza del GUP, con conseguente irrevocabilità della confisca in essadisposta Ric. 2019 n. 05811 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - dell'immobile oggetto degli atti impugnati dall'odierno ricorrente, ormai acquisito a titolo originario al patrimonio dello Stato.

2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano, notificandolo esclusivamente nei confronti delle parti originarie del giudizio di primo grado, e non della [OSCURATO:SOCIETA], terza chiamat a iussu iudicis .

La Corte d'Appello adìta , integrato il contraddittorio con l’Agenzia del Demanio, rigettava il gravame confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano.

2.1. A sostegno della sua decisione, precisava la Corte che sia il decreto di sequestro preventivo (del 20.09.2012) sia la sentenza che ha disposto la confisca (del 02.07.2013, passata in giudicato il 19.07.2014) erano precedenti alla trascrizione della domanda giudiziale(23.12.2013).

In tema di trascrizione, trovano applicazione le norme del codice civile e di procedura civile, con la conseguenza che i diritti dei terzi sui beni immobili oggetto di confisca sono destinati a prevalere solo qualora la trascrizione del bene sia intervenuta prima del provvedimento di sequestro.

Aggiungeva la Corte territoriale che, ai fini dell'opponibilità del titolo, occorre un ulteriore requisito di ordine soggettivo, ossia lo stato di buona fede o di affidamento incolpevole del terzo, da intendersi come condizione di non conoscenza o non conoscibilità - con l'uso della normale dilige nza richiesta dal caso concreto - del collegamento esistente tra il proprio diritto e l'altrui condotta delittuosa.

3. Ricorreva per la cassazione della predetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi.

Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], A.D. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

Il PM si è pronunciato per il rigetto del ricorso , adducendo innanzitutto l’incompetenza del giudice adito, essendo competente il Ric. 2019 n. 05811 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - Tribunale- misure di prevenzione, ai sensi del comma 199, art. 1 legge n. 228 del 2012e ritenendo infondati i motivi del ricorso in applicazione delprincipio di priorità della trascrizione applicato dalla giurisprudenza penale ai fini della risoluzione del conflitto tra la pretesa acquisitiva dello Stato ed eventuali diritti dei terzi.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza.

Violazione dell'art.331 cod. proc . civ . , in relazione all'art . 107 cod. proc. civ. , per l'omessa notificazione dell'impugnazione nei confronti dell a [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente non rilevata dalla Corte d'Appello.

Lo stesso ricorrente non aveva notificato l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano anche al terzo chiamato iussu iudicis, appunto la [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, quest’ultima aveva comunque assunto la posizione di litisconsorte necessario processuale, nei cui confronti doveva, pertanto, inevitabilmentesvolgersi - ai se nsi dell'art . 331 cod. proc. civ. - il giudizio di secondo grado.

Trattandosi di un motivo di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non trova applicazione l'art. 157, comma 3, cod. proc. civ., che impedisce alla parte di eccepireuna nullità alla quale essa stessa abbia dato corso.

1.1. Il motivo è fondato.

T rov a applicazione il principio dell'universalitàdel giudicato nei confronti di tutti i soggetti che siano stati parti del giudizio,con conseguente necessità che al procedimento di appello partecipinotutte le parti del giudizio di prime cure al fine di evitare giudicati contrastanti(Cass. 29.03.2019, n. 8790).

Nel caso che ci occupa (come illustrato in memoria) , la [OSCURATO:SOCIETA] – contrariamente a quanto affermato nell’atto di appello, ove si legge che «la stessa non ritrae neanche in via indiretta alcuna utilità o interesse dall’accoglimento o meno della domanda attorea» (p. 8 ultimo capoverso, p. 9 primo capoverso del ricorso) - rivestiva la funzione di Ric. 2019 n. 05811 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - trustee del trust Bambugo all’epoca della costitu zione del trust Partenonee del trasferimento del bene immobile, del quale il ricorrente invoca la nullità; inoltre, beneficiari del trust Bambugo ( il cui fondo separato è rappresentato dal bene immobile di cui è causa) sono i soci, e aventi causa, di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], se l'interesse che [OSCURATO:PERSONA] può far valere rispetto alla società che aveva partecipato al giudizio di primo grado( azione finalizzata a far accertare che il bene immobile, in conseguenza dellaradicale nullità di quegli atti, non è mai fuoriuscito dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]), e non sia stata chiamata dal giudice di appello ad integrare il contraddittorio, è quello all’ottenimento di una pronuncia di merito favorevole, ne deriva la necessità di integrare il contraddittorio, come del resto impone l’art.331 cod. proc. civ. Ed inoltre, come noto, la chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art.107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd.

"processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte aquello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità(principio affermato, tra le ultime, nelle pronunce 9131/2016, 10282/2014, 3717/2010).

1.2. Va pertanto cassata la sentenza di secondo grado emessa a contraddittorio non integro, e rimesse le parti al giudice di seconde cure affinché - previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, [OSCURATO:SOCIETA].- proceda ad un nuovo esame della controversia.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1421 cod. civ.

Nella prospettazione del ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente Ric. 2019 n. 05811 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - anticipato l'esito del giudizio sulla domanda di revoca della confisca, non oggetto della presente causa, essendo questa rimessa in via esclusiva alla giurisdizione del giudice penale adìto in sede di incidente di esecuzione, ex art. 676 cod. proc. pen.

Lamenta, quindi, il ricorrente che l'interesse a promuovere la domanda nell'incidente di esecuzione è pregiudicato dall'apparente titolarità dell'immobile in capo alla convenuta che solo la declaratoria di nullità poteva rimuovere.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2652, n. 6, cod. civ.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver risolto il conflitto prospettato dall'attore nel senso della prevalenza della confisca ritenuta opponibile al terzo, stante l'anter iorità della trascrizione del propedeutico sequestro rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale di nullità.

In tal modo, tuttavia, la decisione della Corte si pone in contrasto con il disposto dell'art 2652, numero 6 , cod. civ. il quale disciplina l'ipotesi, quale quella del caso di specie, in cui un soggetto acquista un bene immobile da chi a sua volta se ne sia reso acquirente sulla base di un contratto nullo: in tal caso la norma citata, oltre a prevedere che la prevalenza dell'acquisto sulla base di un contratto nullo richiede non solo la trascrizione del proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale dell'originario venditore, ma anche che siano trascorsi almeno 5 anni tra la trascrizione dell'atto nullo e quella della domanda giudiziale di nullità.

Orbene, nei fatti di causa la trascrizione della domanda di nullità è datata 23.12.2013 mentre l'istituzione del trust Partenone è del 28.07.2011 e anche la successiva vendita dell'immobile de qua alla AD Real estate è del 13.10.2011: dunque, ben prima che si compisse il quinquennio previsto dall'art 2652, n. 6.

In altri termini in applicazione di questa norma dovrebbe prevalere il diritto di proprietà del trust Bambugo.

Né è corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo la Ric. 2019 n. 05811 sez.

S2 -ud. 05-07-2023 - 7 - quale il diritto dello Stato si sarebbe costituito in data anteriore rispetto a quello che l'odierno ricorrente intendeva fare accertare con l'azione di nullità, poiché la Corte confonde la sentenza dichiarativa della nullità priva di valore costitutivo,con il titolo di acquisto che l'attore potrebbe vantare contro lo Stato, rappresentato dal trasferimento immobiliare realizzato attraverso l'istituzione del trust Bambugo con atto del 16.09.2009 avvenuto ben prima che intervenissero sequestro e confisca.

4. Avendo il Collegio accolto il primo mezzo di impugnazione, il secondo e il terzo devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5811-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il loro studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 103; -ricorrente - contro A.D. [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3246/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2018; lette le conclusionidel P.M. [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con domanda giudiziale trascritta il 23.12.2013, Ang iolini Roberto conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],nella sua qualità di trustee del trust Bambugo , nonché A.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'istituzione Ric. 2019 n. 05811 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 2 - del trust « Partenone » e del conseguente acquisto da parte di detto trust del diritto di proprietà su un appartamento sito in Milano, in séguito venduto da Partenone alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], infine divenuto oggetto di sequestro e confisca a séguito di procedimento penale. 1.1. A sostegno delle sue ragioni spiegava [OSCURATO:PERSONA] che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA] istituiva il trust Bambugo , di cui la stessa società era trustee fino all a sostituzione con [OSCURATO:PERSONA] , avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allo scopo di realizzare, exart. 2447- bis cod. civ., la segregazione all'interno del proprio patrimonio di un fondo costituito dal bene immobile di cui è causa; i beneficiari del trusterano individuati nella categoria dei soci dell’[OSCURATO:SOCIETA]., e/o i loro aventi causa, mentre «guardiano»del trust era lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il cui consenso veniva indicato come necessario per la valida stipulazione, da parte del trustee [OSCURATO:SOCIETA]. , di atti dispositivi aventi ad oggetto l'alienazione del bene immobile. L'appartamento veniva successivamente trasferito, senza il necessario consenso dell'attore nella sua qualità di guardiano, ad un nuovo trust appositamente costituito in data 28.07.2011 , denominato «Partenone»,il cui trustee è il trust Bambugo; infine,con atto pubblico di compravendita del 13.10.2011, lo stesso immobile veniva trasferito dal trustPartenone alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il Tribunale di Milano dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., terza chiamata in causa iussu iudicis in quanto erroneamente ritenuta trustee di Bambugo, in considerazione del passaggio in giudicato nelle more intervenuto della sentenza con cui la Corte d'Appello penale di Milano aveva confermato la sentenza del GUP, con conseguente irrevocabilità della confisca in essadisposta Ric. 2019 n. 05811 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 3 - dell'immobile oggetto degli atti impugnati dall'odierno ricorrente, ormai acquisito a titolo originario al patrimonio dello Stato. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Milano, notificandolo esclusivamente nei confronti delle parti originarie del giudizio di primo grado, e non della [OSCURATO:SOCIETA], terza chiamat a iussu iudicis . La Corte d'Appello adìta , integrato il contraddittorio con l’Agenzia del Demanio, rigettava il gravame confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano. 2.1. A sostegno della sua decisione, precisava la Corte che sia il decreto di sequestro preventivo (del 20.09.2012) sia la sentenza che ha disposto la confisca (del 02.07.2013, passata in giudicato il 19.07.2014) erano precedenti alla trascrizione della domanda giudiziale(23.12.2013). In tema di trascrizione, trovano applicazione le norme del codice civile e di procedura civile, con la conseguenza che i diritti dei terzi sui beni immobili oggetto di confisca sono destinati a prevalere solo qualora la trascrizione del bene sia intervenuta prima del provvedimento di sequestro. Aggiungeva la Corte territoriale che, ai fini dell'opponibilità del titolo, occorre un ulteriore requisito di ordine soggettivo, ossia lo stato di buona fede o di affidamento incolpevole del terzo, da intendersi come condizione di non conoscenza o non conoscibilità - con l'uso della normale dilige nza richiesta dal caso concreto - del collegamento esistente tra il proprio diritto e l'altrui condotta delittuosa. 3. Ricorreva per la cassazione della predetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a tre motivi. Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], A.D. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Il PM si è pronunciato per il rigetto del ricorso , adducendo innanzitutto l’incompetenza del giudice adito, essendo competente il Ric. 2019 n. 05811 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 4 - Tribunale- misure di prevenzione, ai sensi del comma 199, art. 1 legge n. 228 del 2012e ritenendo infondati i motivi del ricorso in applicazione delprincipio di priorità della trascrizione applicato dalla giurisprudenza penale ai fini della risoluzione del conflitto tra la pretesa acquisitiva dello Stato ed eventuali diritti dei terzi. In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza. Violazione dell'art.331 cod. proc . civ . , in relazione all'art . 107 cod. proc. civ. , per l'omessa notificazione dell'impugnazione nei confronti dell a [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente non rilevata dalla Corte d'Appello. Lo stesso ricorrente non aveva notificato l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano anche al terzo chiamato iussu iudicis, appunto la [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, quest’ultima aveva comunque assunto la posizione di litisconsorte necessario processuale, nei cui confronti doveva, pertanto, inevitabilmentesvolgersi - ai se nsi dell'art . 331 cod. proc. civ. - il giudizio di secondo grado. Trattandosi di un motivo di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non trova applicazione l'art. 157, comma 3, cod. proc. civ., che impedisce alla parte di eccepireuna nullità alla quale essa stessa abbia dato corso. 1.1. Il motivo è fondato. T rov a applicazione il principio dell'universalitàdel giudicato nei confronti di tutti i soggetti che siano stati parti del giudizio,con conseguente necessità che al procedimento di appello partecipinotutte le parti del giudizio di prime cure al fine di evitare giudicati contrastanti(Cass. 29.03.2019, n. 8790). Nel caso che ci occupa (come illustrato in memoria) , la [OSCURATO:SOCIETA] – contrariamente a quanto affermato nell’atto di appello, ove si legge che «la stessa non ritrae neanche in via indiretta alcuna utilità o interesse dall’accoglimento o meno della domanda attorea» (p. 8 ultimo capoverso, p. 9 primo capoverso del ricorso) - rivestiva la funzione di Ric. 2019 n. 05811 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 5 - trustee del trust Bambugo all’epoca della costitu zione del trust Partenonee del trasferimento del bene immobile, del quale il ricorrente invoca la nullità; inoltre, beneficiari del trust Bambugo ( il cui fondo separato è rappresentato dal bene immobile di cui è causa) sono i soci, e aventi causa, di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], se l'interesse che [OSCURATO:PERSONA] può far valere rispetto alla società che aveva partecipato al giudizio di primo grado( azione finalizzata a far accertare che il bene immobile, in conseguenza dellaradicale nullità di quegli atti, non è mai fuoriuscito dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]), e non sia stata chiamata dal giudice di appello ad integrare il contraddittorio, è quello all’ottenimento di una pronuncia di merito favorevole, ne deriva la necessità di integrare il contraddittorio, come del resto impone l’art.331 cod. proc. civ. Ed inoltre, come noto, la chiamata del terzo "iussu iudicis" ex art.107 c.p.c. determina una situazione di litisconsorzio necessario cd. "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte aquello di appello, si configura una violazione dell'art. 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità(principio affermato, tra le ultime, nelle pronunce 9131/2016, 10282/2014, 3717/2010). 1.2. Va pertanto cassata la sentenza di secondo grado emessa a contraddittorio non integro, e rimesse le parti al giudice di seconde cure affinché - previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, [OSCURATO:SOCIETA].- proceda ad un nuovo esame della controversia. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 1421 cod. civ. Nella prospettazione del ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente Ric. 2019 n. 05811 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 6 - anticipato l'esito del giudizio sulla domanda di revoca della confisca, non oggetto della presente causa, essendo questa rimessa in via esclusiva alla giurisdizione del giudice penale adìto in sede di incidente di esecuzione, ex art. 676 cod. proc. pen. Lamenta, quindi, il ricorrente che l'interesse a promuovere la domanda nell'incidente di esecuzione è pregiudicato dall'apparente titolarità dell'immobile in capo alla convenuta che solo la declaratoria di nullità poteva rimuovere. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2652, n. 6, cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver risolto il conflitto prospettato dall'attore nel senso della prevalenza della confisca ritenuta opponibile al terzo, stante l'anter iorità della trascrizione del propedeutico sequestro rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale di nullità. In tal modo, tuttavia, la decisione della Corte si pone in contrasto con il disposto dell'art 2652, numero 6 , cod. civ. il quale disciplina l'ipotesi, quale quella del caso di specie, in cui un soggetto acquista un bene immobile da chi a sua volta se ne sia reso acquirente sulla base di un contratto nullo: in tal caso la norma citata, oltre a prevedere che la prevalenza dell'acquisto sulla base di un contratto nullo richiede non solo la trascrizione del proprio acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale dell'originario venditore, ma anche che siano trascorsi almeno 5 anni tra la trascrizione dell'atto nullo e quella della domanda giudiziale di nullità. Orbene, nei fatti di causa la trascrizione della domanda di nullità è datata 23.12.2013 mentre l'istituzione del trust Partenone è del 28.07.2011 e anche la successiva vendita dell'immobile de qua alla AD Real estate è del 13.10.2011: dunque, ben prima che si compisse il quinquennio previsto dall'art 2652, n. 6. In altri termini in applicazione di questa norma dovrebbe prevalere il diritto di proprietà del trust Bambugo. Né è corretta l'affermazione della Corte d'appello secondo la Ric. 2019 n. 05811 sez. S2 -ud. 05-07-2023 - 7 - quale il diritto dello Stato si sarebbe costituito in data anteriore rispetto a quello che l'odierno ricorrente intendeva fare accertare con l'azione di nullità, poiché la Corte confonde la sentenza dichiarativa della nullità priva di valore costitutivo,con il titolo di acquisto che l'attore potrebbe vantare contro lo Stato, rappresentato dal trasferimento immobiliare realizzato attraverso l'istituzione del trust Bambugo con atto del 16.09.2009 avvenuto ben prima che intervenissero sequestro e confisca. 4. Avendo il Collegio accolto il primo mezzo di impugnazione, il secondo e il terzo devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’
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