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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15338/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova indiziaria utilizzata per l'affermazione della responsabilità penale in ordine al suo concorso nel reato di ricezione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente trasportato via mare; Considerato che si tratta di censure inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo riproduttive di doglianze già proposte con il gravame di merito e adeguatamente vagliate e disattese con non illogica, ampia, motivazione dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto buongoverno dei criteri di valutazione della prova indiziaria, sollecitando il ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie assolutamente estranea al giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova indiziaria utilizzata per l'affermazione della responsabilità penale in ordine al suo concorso nel reato di ricezione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente trasportato via mare; Considerato che si tratta di censure inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo riproduttive di doglianze già proposte con il gravame di merito e adeguatamente vagliate e disattese con non illogica, ampia, motivazione dalla sentenza impugnata, la quale ha fatto buongoverno dei criteri di valutazione della prova indiziaria, sollecitando il ricorrente un'alternativa rilettura delle fonti probatorie assolutamente estranea al giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L
Sentenza Cassazione n. 15338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris