CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 45486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 3 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'estinzione della pena di C 13.000 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 3 novembre 2009 della Corte di appello di Napoli. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 4. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli. L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce che sulla estinzione della pena per prescrizione il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. E' dunque previsto che nella materia de qua il giudice dell'esecuzione provveda con ordinanza così detta de plano, e dunque senza fissazione di udienza in camera di consiglio; le parti possono proporre avverso l'ordinanza atto di opposizione avanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che provvede previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. La giurisprudenza ha precisato che anche nel caso in cui il giudice provveda all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, e quindi con ordinanza non de plano, la parte possa proporre solo l'atto di opposizione, essendo l'impugnazione con ricorso per cassazione proponibile solo avverso l'ordinanza che decide la fase dell'opposizione (Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, Ordinanza n. 11239 del 3/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854). E' stato spiegato che la particolare disciplina processuale è funzionale ad assicurare alla parte la piena cognizione, da parte del giudice del merito nelle particolari materie previste dagli artt. 672, 676 e 678 cod. proc. pen., di tutte le questioni proponibili, garanzia che il mancato svolgimento della fase di opposizione non assicura.5. L'impugnazione va dunque qualificata come atto di opposizione e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli per lo svolgimento della fase di opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso, il 1