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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17207/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA]; non dato avviso alle parti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Potenza ha condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400 di ammenda in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (artt. 20, comma 1 e 2, legge n. 110 del 1975; art. 697 cod. pen.), con confisca di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta (diretta ad ottenere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste con riferimento al capo a - primo motivo; l'assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui al capo b -- secondo motivo; la declaratoria di illegittimità della confisca delle armi detenute legalmente dall'imputato, rilevato il contrasto tra motivazione e dispositivo - terzo motivo), qualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione, proviene da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], risultato non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione.Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] -ta( CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima ,luir,!)e 7nte.Depositit::,, in :..:,.; .., ,...ii 2 oggi ROIM7,, lì 1 3 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] FUNZtO "DTZT.ARIO f1 \ t V(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA]; non dato avviso alle parti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Potenza ha condannato, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400 di ammenda in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (artt. 20, comma 1 e 2, legge n. 110 del 1975; art. 697 cod. pen.), con confisca di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione proposta (diretta ad ottenere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste con riferimento al capo a - primo motivo; l'assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui al capo b -- secondo motivo; la declaratoria di illegittimità della confisca delle armi detenute legalmente dall'imputato, rilevato il contrasto tra motivazione e dispositivo - terzo motivo), qualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione, proviene da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], risultato non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione.Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] -ta( CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima ,luir,!)e 7nte.Depositit::,, in :..:,.; .., ,...ii 2 oggi ROIM7,, lì 1 3 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] FUNZtO "DTZT.ARIO f1 \ t V(
Sentenza Cassazione n. 17207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris