Risultati per «intercettazioni 266»
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18933/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo ex art. 416 cod. pen., alle truffe pluriaggravate e al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 oggetto di provvisoria contestazione, per i quali il ricorrente risulta sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell"indagato, lamentando - in sintesi - quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per le ipotesi di truffa, la cui pena edittale non rientra nei limiti stabiliti dall'art. 266 cod. proc. pen.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto associativo, con riguardo alla riferibilità delle presunte condotte sodali ad un ristretto arco temporale (tra 1'8 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e tenuto conto di quanto in precedenza stabilito dallo stesso Tribunale per altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA]), per il quale fu annullata l'ordinanza custodiale per ravvisata insussistenza degli estremi del reato associativo.

3. Il Procuratore generare, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

2. Il primo motivo di censura non considera che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente trattato il tema della cd. prova di resistenza, avendo insindacabilmente affermato che l'esito delle disposte intercettazioni sia stato solamente uno degli elementi posti a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, posto che i fatti - a detta dell'organo giudicante - si fondano su molteplici altri elementi costituiti: dall'analisi dei tabulati, dalle celle di aggancio, dalle schede degli alberghi ove i sociali pernottavano, dai verbali di s.i.t. di persone informate sui fatti, dalle denunce delle persone offese e dai verbali di individuazione fotografica, tutti elementi che hanno fornito consistenza alle accuse in ordine all'esistenza e operatività dei delitti associativi oggetto di provvisoria contestazione e che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede, per i noti limiti delibativi sul merito che caratterizzano il giudizio di legittimità.

Peraltro, la doglianza proposta è anche infondata in diritto, dovendosi qui ribadire l'insegnamento per cui, in tema di intercettazioni, il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Rv. 281501 - 01).

Sulla stessa linea, è stato affermato che il mutamento dell'addebito, che intervenga nel corso del fisiologico sviluppo del procedimento, non determina la inutilizzabilità dei risultati dell'attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti per disporre le captazioni mancassero al momento di autorizzazione delle stesse (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Rv. 284074 - 01).

Tale evenienza non è stata in alcun modo allegata né dimostrata nel ricorso in disamina, a fronte di una motivazione che dà conto della sussistenza dei presupposti di legge per disporre le intercettazioni sia per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., sia per quello, ipotizzato in prima battuta dagli inquirenti, di cui all'art. 629 cod. pen. 3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha offerto un ampio e logico iter argomentativo in punto di configurabilità del delitto associativo, avendo ricostruito in dettaglio i connotati fattuali della vicenda in esame, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia e dando conto e ragione della sussistenza del vincolo associativo, desunto da plurimi e convergenti elementi sintomatici ritenuti dimostrativi di affectio societatis, indipendentemente dal ristretto arco temporale di riferimento.

Del resto, è noto che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01).

Nella specie, il ricorso non si confronta con le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata in merito alle modalità operative dell'illecita attività oggetto di indagine, indicative del fatto che si era in presenza di soggetti con "elevata professionalità" i quali, con certosina programmazione, frutto di un preventivo accordo, perpetravano truffe ben organizzate, tutti elementi che sono stati logicamente ritenuti indicativi dell'esistenza di un vincolo tra gli associati tendenzialmente stabile e duraturo, caratterizzato da un programma criminoso indeterminato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

4. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno disposte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della Cancelleria.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato associativo ex art. 416 cod. pen., alle truffe pluriaggravate e al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 oggetto di provvisoria contestazione, per i quali il ricorrente risulta sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell"indagato, lamentando - in sintesi - quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per le ipotesi di truffa, la cui pena edittale non rientra nei limiti stabiliti dall'art. 266 cod. proc. pen. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto associativo, con riguardo alla riferibilità delle presunte condotte sodali ad un ristretto arco temporale (tra 1'8 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e tenuto conto di quanto in precedenza stabilito dallo stesso Tribunale per altro coindagato ([OSCURATO:PERSONA]), per il quale fu annullata l'ordinanza custodiale per ravvisata insussistenza degli estremi del reato associativo. 3. Il Procuratore generare, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Il primo motivo di censura non considera che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente trattato il tema della cd. prova di resistenza, avendo insindacabilmente affermato che l'esito delle disposte intercettazioni sia stato solamente uno degli elementi posti a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, posto che i fatti - a detta dell'organo giudicante - si fondano su molteplici altri elementi costituiti: dall'analisi dei tabulati, dalle celle di aggancio, dalle schede degli alberghi ove i sociali pernottavano, dai verbali di s.i.t. di persone informate sui fatti, dalle denunce delle persone offese e dai verbali di individuazione fotografica, tutti elementi che hanno fornito consistenza alle accuse in ordine all'esistenza e operatività dei delitti associativi oggetto di provvisoria contestazione e che non possono essere rimessi in discussione nella presente sede, per i noti limiti delibativi sul merito che caratterizzano il giudizio di legittimità. Peraltro, la doglianza proposta è anche infondata in diritto, dovendosi qui ribadire l'insegnamento per cui, in tema di intercettazioni, il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Rv. 281501 - 01). Sulla stessa linea, è stato affermato che il mutamento dell'addebito, che intervenga nel corso del fisiologico sviluppo del procedimento, non determina la inutilizzabilità dei risultati dell'attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti per disporre le captazioni mancassero al momento di autorizzazione delle stesse (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Rv. 284074 - 01). Tale evenienza non è stata in alcun modo allegata né dimostrata nel ricorso in disamina, a fronte di una motivazione che dà conto della sussistenza dei presupposti di legge per disporre le intercettazioni sia per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., sia per quello, ipotizzato in prima battuta dagli inquirenti, di cui all'art. 629 cod. pen. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha offerto un ampio e logico iter argomentativo in punto di configurabilità del delitto associativo, avendo ricostruito in dettaglio i connotati fattuali della vicenda in esame, facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia e dando conto e ragione della sussistenza del vincolo associativo, desunto da plurimi e convergenti elementi sintomatici ritenuti dimostrativi di affectio societatis, indipendentemente dal ristretto arco temporale di riferimento. Del resto, è noto che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01). Nella specie, il ricorso non si confronta con le specifiche argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata in merito alle modalità operative dell'illecita attività oggetto di indagine, indicative del fatto che si era in presenza di soggetti con "elevata professionalità" i quali, con certosina programmazione, frutto di un preventivo accordo, perpetravano truffe ben organizzate, tutti elementi che sono stati logicamente ritenuti indicativi dell'esistenza di un vincolo tra gli associati tendenzialmente stabile e duraturo, caratterizzato da un programma criminoso indeterminato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposte le comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della Cancelleria. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma