Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04997/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16871 /201 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella pa- gamento sanzioni — diniegodefinizione agevolata- natura [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pres so ilsuo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.125/14/2013 depositata il 16 dicembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’ad unanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Milano n. 79/2 6 /2011 che aveva accolto il ricorso proposto dalla societàOrlandi S.p.a. per l'ann ullamento di una cartella di pagamento emessaa titolo di sanzione amministrativa tributaria irrogata ai fini IVArelativamente al periodo di imposta 2006. 2.Premesso che l’iscrizione a ruolo derivava da controllo formale della dichiarazionemodello unico 2 007 ex artt.36 bis del d.P.R. n.600/73 e 54bis del d.P.R. n.633/72 per tardivo versamento dell’imposta armo- nizzatarelativa al mese di ottobre 2006, e che il giudice di prime cure avevacondiviso la prospettazione della contribuente, il giudice di ap- pelloriteneva tardivo il gravame avanzato dall’Amministrazione finan- ziariacontro la sentenza di primo grado. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate per un motivo, cui replica con controricorso la società.

La contribuente ha in seguito depositato, in data 22.5.2019, istanza di sospensionedel processo per la proposizione di domanda amministra- tiva di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art.6comma 10 del d.l. n.119/18 conv. in l. n.136/18.

4. Con ricorso successivo affidato ad un motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindiimpugnato ex art.6 commi 12 e 13 del d.l. n.119/18 conv. in l. n.136/18- per un motivo - il diniego opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta di definizione agevolata e co municatole via PEC il 15.7.2020.L’Agenzia resiste a sua volta con controricorso.

Infine, la contribuentedeposita memoria illustrativa.

Consideratoche:

5. Su di un piano logico, è necessario esaminare prima il successivo ricorsoproposto dalla società in data 13.10.2020 avverso il diniego di definizione agevolata notificato dall'Agenzia delle Entrate via PEC il 15.7.2020in quanto, se fosse accolto, determ inerebbe l’inammissibilità dell’anteriorericorso per Cassazione di impugnazione della cartella. 5.1.La contribuente prospetta al proposito il proprio buon diritto alla definizione di suddetta controversia, ai sensi dell'art. 6 del d. l. n. 119/2018conv. in l. n. 136/2018, negato dall’Amministrazione finan- ziaria. 6.In un unica censura il ricorso avverso i l diniego deduce la violazione e falsa applicazione - doglianza identificabile come radicata ai fini dell’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ. - del l’ art. 6, co. 1, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 119 convertito con modificazioni, nella l. 17.12.2018 n. 136,per l’illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall’Agen- zia. 7.Il motivo è fondato.

Il processo pendente avanti alla Corte e oggetto dell’istanza di definizione agevolata concerne la sanzione irrogata dall’Ufficioper il ritardato versamento dell'IVA periodica liquidata dalla stessasocietà e poi da essa tardivamente dichiarata e versata.

L’Amministrazionefinanziaria ha motivato il diniego oppo sto all’istanza neiseguenti termini: « L' articolo 6 D. L . n. 119/2018 limita la defini- zioneagevolata alle controversie inerenti atti impositivi; sono quindi esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di merariscossione , qual i ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquida- zione.Pertanto, non sono definibili i giudizi concernenti unicamente le sanzioniper omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione, irrogate a norma dell'art. 13 del decreto legisla tivo 18 dicembre1997 , n . 471 ».

La ragione posta a fondamento del diniego erariale riguarda dunque essenzialmentela circostanza che l'irrogazione della sanzione nei con- frontidella contribuente sia avvenuta attraverso lo strumento della car- tella di pag amento, ritenuto atto di mera riscossione e non un atto impositivo,con conseguente preclusione della possibilit à di definire la controversiain cui siffatta cartella è stata impugnata. 7.1.La duplice questione in diritto da dirimere è dunque in primo luo go seconsiderare la cartella di pagamento rientrante nel perimetro degli attiimpositivi di cui all'art. 6 , comma 1 , del d.l. n. 119/2018 ai fini delladefinizione agevolata e, in secondo luogo, se alla natura imposi- tivadelle cartelle di pagamento siano riconducili anche quelle tramite cuiè avvenuta l'irrogazione delle sanzioni previste per l'omesso o ri- tardatoversamento delle imposte dall'art. 13 del d.

Lgs. n. 471/1997. 8.La giurisprudenza della Sezione, come evidenziato anche nella me- moriaillustrativa depositata in atti, si è andata consolidando negli ul- timianni nel senso che, in materia di condono fiscale, esulano dal con- cettonormativo di lite pendente, e quindi dalla possibilit à di definizione agevolataai sensi dalla l. 27 dicembre 2002, n. 28 9, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione deltributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza ap- plicazionedi sanzioni ( Cass., Sez. 5, n. 31804 del 5.12.2019). 8.1.Successivamente sul tema sono intervenute le Sezioni Unite, sta- bilendoche « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazionefinanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallostesso contribuente, d à origine a una controversia suscettibile di definizioneai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico attocol quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo cometale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo pervizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.»(Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021, Rv. 661547- 01) 9.La sentenza da ultimo citata ha dunque fornito una risposta positiva alla prima questione, dando continuità all’orientamento preesistente dellaSezione che non dà peso al nomen del provvedimento, ma, piut- tosto,valorizza il fatto che l’atto rappresenti o meno il primo ed unico attocon il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, indi- viduandoin esso, nel caso affermativo, un provvedimento idoneo ai fini deld. lgs. n. 546 del 1992, art. 19, suscettibile di essere censurato non soloper vizi propri, ma anche per ragioni relative alla questione di me- ritosottostante, alla base della pretesa impositiva. 9.1.La pronuncia delle Sezioni Unite ha poi in parte motiva dato rispo- sta affermativa anche in ordine al secondo profilo di diritto, pronun- ciandosiin una fattispecie quasi in termini, dal momento che la sen- tenzaha avuto ad oggetto l’impugnazione proprio di cartella di paga- mento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 riguardante le sanzioni oltre agli interessi per ritardato versamento delle imp oste dirette, normasimmetrica a quella prevista all'art. 54 bis del d.P.R n. 633/1972 aifini IVA .

9.2. Ciò premesso, si legge nella sentenza che: « l'iscrizione a ruolo, esattamentecome gli avvisi di accertamento, svolge la duplice funzione di pretender e l’imposta dovuta e di irrogare la sanzione, ai sensi del!'art.17 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, tanto da essere in- valsala nozione di "atto contestuale", per evidenziare la natura poli- funzionale dei provvedimenti impositivi.

Ciò porta a ritenere che quando,come nella fattispecie, la cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, pur resa nell'ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazionedel contribuente, si ponga come atto di irrogazione della sanzione,essa configuri un atto impo sitivo, non diversamente da come sarebbeaccaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento, unicamentenel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione e, pertanto, può costituire oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'art.6, comma 3, del d. l. n. 119/2018 » (cfr., nello stesso senso Cass.n. 36886/2021; Cass. n. 23789/2022). 10.Non vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel caso dispecie, nel quale la cartella di pagamento non ha ad oggetto la mera liquidazionee riscossione di tributi dichiarati dalla contribuente, ma ha attinto per la prima volta la società attraverso un atto sanzionatorio parial 30% dell'IVA per il mese di ottobre 2006 versata in ritardo dalla società,configurando così l'esercizio di pote re discrezionale dell’Ufficio.

E’dunque illegittimo e va annullato il provvedimento di diniego opposto dall'Agenziadelle Entrate alla richiesta di definizione agevolata avan- zata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d. l. n. 119/2018conv. nella l. n. 136/2018. 10.1.Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può inol- treessere decisa nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.,con declaratoria dell’estinzione del giudizio di impugnazione della cartellaper ces sazione della materia del contendere, dal momento che èpacifico il fatto che la società abbia estinto il debito tributario relativo all’imposta da cui discendono le sanzioni, pagando il dovuto con un giornodi ritardo. 11.Logicamente dunque, nella sua domanda di definizione agevolata lasocietà ha indicato di non dovere il pagamento di somme, in quanto trattasi di sanzione collegata ad un tributo che è già stato integral- mente pagato dalla contribuente, conformemente a q uanto previst o dall'art.6, comma 3, del d. l. n. 119/2018 ed illustrato al par. 5.1.6 dellaCircolare illustrativa dell'Agenzia delle Entrate n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La c.d.

"definizione a zero" delle sanzioni postula infatti l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, ossia il normale pagamento del tributo.

11.1. Ciò è del resto confermato anche dalla nota 56 al testo della citataCircolare n. 6 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita: « Si ritiene che l’espres- sione“qualora il rapporto relativo ai tributi sia sta to definito anche con modalitàdiverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’ar- ticolo6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e,quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata,ma anche del normale pagamento .».

L’esito illustrato è per- tantocoerente anche con la linea interpretativa della norma in via ge- neraleproposta dall’Amministrazione finanziaria. 12.Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

12.1. Le spese del giudizio relativo al diniego possono infine essere integralmentecompensate atteso il recente consolidamento della giu- risprudenzadi legittimità sulla definizione agevolat a della lite radicat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16871 /201 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito al solo fine di par- tecipareall’eventuale udienza di discussione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:cartella pa- gamento sanzioni — diniegodefinizione agevolata- natura [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pres so ilsuo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardian.125/14/2013 depositata il 16 dicembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell’ad unanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Milano n. 79/2 6 /2011 che aveva accolto il ricorso proposto dalla societàOrlandi S.p.a. per l'ann ullamento di una cartella di pagamento emessaa titolo di sanzione amministrativa tributaria irrogata ai fini IVArelativamente al periodo di imposta 2006. 2.Premesso che l’iscrizione a ruolo derivava da controllo formale della dichiarazionemodello unico 2 007 ex artt.36 bis del d.P.R. n.600/73 e 54bis del d.P.R. n.633/72 per tardivo versamento dell’imposta armo- nizzatarelativa al mese di ottobre 2006, e che il giudice di prime cure avevacondiviso la prospettazione della contribuente, il giudice di ap- pelloriteneva tardivo il gravame avanzato dall’Amministrazione finan- ziariacontro la sentenza di primo grado. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate per un motivo, cui replica con controricorso la società. La contribuente ha in seguito depositato, in data 22.5.2019, istanza di sospensionedel processo per la proposizione di domanda amministra- tiva di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art.6comma 10 del d.l. n.119/18 conv. in l. n.136/18. 4. Con ricorso successivo affidato ad un motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindiimpugnato ex art.6 commi 12 e 13 del d.l. n.119/18 conv. in l. n.136/18- per un motivo - il diniego opposto dall’Amministrazione alla sua richiesta di definizione agevolata e co municatole via PEC il 15.7.2020.L’Agenzia resiste a sua volta con controricorso. Infine, la contribuentedeposita memoria illustrativa. Consideratoche: 5. Su di un piano logico, è necessario esaminare prima il successivo ricorsoproposto dalla società in data 13.10.2020 avverso il diniego di definizione agevolata notificato dall'Agenzia delle Entrate via PEC il 15.7.2020in quanto, se fosse accolto, determ inerebbe l’inammissibilità dell’anteriorericorso per Cassazione di impugnazione della cartella. 5.1.La contribuente prospetta al proposito il proprio buon diritto alla definizione di suddetta controversia, ai sensi dell'art. 6 del d. l. n. 119/2018conv. in l. n. 136/2018, negato dall’Amministrazione finan- ziaria. 6.In un unica censura il ricorso avverso i l diniego deduce la violazione e falsa applicazione - doglianza identificabile come radicata ai fini dell’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ. - del l’ art. 6, co. 1, del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 119 convertito con modificazioni, nella l. 17.12.2018 n. 136,per l’illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall’Agen- zia. 7.Il motivo è fondato. Il processo pendente avanti alla Corte e oggetto dell’istanza di definizione agevolata concerne la sanzione irrogata dall’Ufficioper il ritardato versamento dell'IVA periodica liquidata dalla stessasocietà e poi da essa tardivamente dichiarata e versata. L’Amministrazionefinanziaria ha motivato il diniego oppo sto all’istanza neiseguenti termini: « L' articolo 6 D. L . n. 119/2018 limita la defini- zioneagevolata alle controversie inerenti atti impositivi; sono quindi esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di merariscossione , qual i ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquida- zione.Pertanto, non sono definibili i giudizi concernenti unicamente le sanzioniper omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione, irrogate a norma dell'art. 13 del decreto legisla tivo 18 dicembre1997 , n . 471 ». La ragione posta a fondamento del diniego erariale riguarda dunque essenzialmentela circostanza che l'irrogazione della sanzione nei con- frontidella contribuente sia avvenuta attraverso lo strumento della car- tella di pag amento, ritenuto atto di mera riscossione e non un atto impositivo,con conseguente preclusione della possibilit à di definire la controversiain cui siffatta cartella è stata impugnata. 7.1.La duplice questione in diritto da dirimere è dunque in primo luo go seconsiderare la cartella di pagamento rientrante nel perimetro degli attiimpositivi di cui all'art. 6 , comma 1 , del d.l. n. 119/2018 ai fini delladefinizione agevolata e, in secondo luogo, se alla natura imposi- tivadelle cartelle di pagamento siano riconducili anche quelle tramite cuiè avvenuta l'irrogazione delle sanzioni previste per l'omesso o ri- tardatoversamento delle imposte dall'art. 13 del d. Lgs. n. 471/1997. 8.La giurisprudenza della Sezione, come evidenziato anche nella me- moriaillustrativa depositata in atti, si è andata consolidando negli ul- timianni nel senso che, in materia di condono fiscale, esulano dal con- cettonormativo di lite pendente, e quindi dalla possibilit à di definizione agevolataai sensi dalla l. 27 dicembre 2002, n. 28 9, art. 16, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione deltributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza ap- plicazionedi sanzioni ( Cass., Sez. 5, n. 31804 del 5.12.2019). 8.1.Successivamente sul tema sono intervenute le Sezioni Unite, sta- bilendoche « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazionefinanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallostesso contribuente, d à origine a una controversia suscettibile di definizioneai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico attocol quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo cometale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo pervizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.»(Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021, Rv. 661547- 01) 9.La sentenza da ultimo citata ha dunque fornito una risposta positiva alla prima questione, dando continuità all’orientamento preesistente dellaSezione che non dà peso al nomen del provvedimento, ma, piut- tosto,valorizza il fatto che l’atto rappresenti o meno il primo ed unico attocon il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, indi- viduandoin esso, nel caso affermativo, un provvedimento idoneo ai fini deld. lgs. n. 546 del 1992, art. 19, suscettibile di essere censurato non soloper vizi propri, ma anche per ragioni relative alla questione di me- ritosottostante, alla base della pretesa impositiva. 9.1.La pronuncia delle Sezioni Unite ha poi in parte motiva dato rispo- sta affermativa anche in ordine al secondo profilo di diritto, pronun- ciandosiin una fattispecie quasi in termini, dal momento che la sen- tenzaha avuto ad oggetto l’impugnazione proprio di cartella di paga- mento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 riguardante le sanzioni oltre agli interessi per ritardato versamento delle imp oste dirette, normasimmetrica a quella prevista all'art. 54 bis del d.P.R n. 633/1972 aifini IVA . 9.2. Ciò premesso, si legge nella sentenza che: « l'iscrizione a ruolo, esattamentecome gli avvisi di accertamento, svolge la duplice funzione di pretender e l’imposta dovuta e di irrogare la sanzione, ai sensi del!'art.17 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, tanto da essere in- valsala nozione di "atto contestuale", per evidenziare la natura poli- funzionale dei provvedimenti impositivi. Ciò porta a ritenere che quando,come nella fattispecie, la cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, pur resa nell'ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazionedel contribuente, si ponga come atto di irrogazione della sanzione,essa configuri un atto impo sitivo, non diversamente da come sarebbeaccaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento, unicamentenel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione e, pertanto, può costituire oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'art.6, comma 3, del d. l. n. 119/2018 » (cfr., nello stesso senso Cass.n. 36886/2021; Cass. n. 23789/2022). 10.Non vi sono ragioni per discostarsi da tale insegnamento nel caso dispecie, nel quale la cartella di pagamento non ha ad oggetto la mera liquidazionee riscossione di tributi dichiarati dalla contribuente, ma ha attinto per la prima volta la società attraverso un atto sanzionatorio parial 30% dell'IVA per il mese di ottobre 2006 versata in ritardo dalla società,configurando così l'esercizio di pote re discrezionale dell’Ufficio. E’dunque illegittimo e va annullato il provvedimento di diniego opposto dall'Agenziadelle Entrate alla richiesta di definizione agevolata avan- zata dalla contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d. l. n. 119/2018conv. nella l. n. 136/2018. 10.1.Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può inol- treessere decisa nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.,con declaratoria dell’estinzione del giudizio di impugnazione della cartellaper ces sazione della materia del contendere, dal momento che èpacifico il fatto che la società abbia estinto il debito tributario relativo all’imposta da cui discendono le sanzioni, pagando il dovuto con un giornodi ritardo. 11.Logicamente dunque, nella sua domanda di definizione agevolata lasocietà ha indicato di non dovere il pagamento di somme, in quanto trattasi di sanzione collegata ad un tributo che è già stato integral- mente pagato dalla contribuente, conformemente a q uanto previst o dall'art.6, comma 3, del d. l. n. 119/2018 ed illustrato al par. 5.1.6 dellaCircolare illustrativa dell'Agenzia delle Entrate n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La c.d. "definizione a zero" delle sanzioni postula infatti l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, ossia il normale pagamento del tributo. 11.1. Ciò è del resto confermato anche dalla nota 56 al testo della citataCircolare n. 6 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita: « Si ritiene che l’espres- sione“qualora il rapporto relativo ai tributi sia sta to definito anche con modalitàdiverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’ar- ticolo6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e,quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata,ma anche del normale pagamento .». L’esito illustrato è per- tantocoerente anche con la linea interpretativa della norma in via ge- neraleproposta dall’Amministrazione finanziaria. 12.Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del citato d.l. n. 119/2018, le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 12.1. Le spese del giudizio relativo al diniego possono infine essere integralmentecompensate atteso il recente consolidamento della giu- risprudenzadi legittimità sulla definizione agevolat a della lite radicat
Sentenza Cassazione n. 04997/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris