CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 22324/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rinvio che è stata presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per essere stato egli nominato solo il 05/04/2024, atteso che, premesso che, agli atti, è presente anche una nomina dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], si deve in ogni caso rilevare che il Rossi è sempre stato assistito, senza soluzioni di continuità, da un difensore di fiducia e che la scelta dell'imputato di nominare un nuovo difensore in prossimità dell'udienza non può pertanto incidere sull'andamento del processo; letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova nonché l'omesso esame delle doglianze difensive di appello, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, respingendo le medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati di truffa contestati (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sui plurimi e convergenti elementi comprovanti il coinvolgimento concorsuale dell'imputato); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale per avere la Corte territoriale valorizzato la presenza di precedenti penali sia per negare le circostanze attenuanti generiche e per discostarsi dal minimo edittale di pena sia per escludere i benefici di legge, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini sia del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge sia della determinazione della pena, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così