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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23243/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 10.11.2025 il Tribunale di Milano, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. diapplicazione della disciplina della continuazione a cinque reati contro ilpatrimonio commessi tra il 2014 e il 2018;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Rilevato che il giudice ha disatteso l’istanza dopo aver proceduto ad unadettagliata valutazione dei fatti, rispetto a cui sono stati evidenziati ilconsiderevole lasso temporale e l’assenza, anche per i reati cronologicamente piùvicini tra loro, di elementi favorevolmente valutabili, trattandosi di condotteeterogenee, commesse in luoghi diversi e con modalità diverse;Aggiunto che l’ordinanza impugnata non ha ritenuto rilevante lo stato ditossicodipendenza, anche perché comprovato solo a partire dal 2019 e, quindi, inepoca successiva ai reati commessi non oltre il 2018;Considerato che il ricorso è meramente rivalutativo e ripropone gli stessi indici,presentati come sintomatici dell’unicità del medesimo disegno criminoso sullabase di una lettura alternativa dei medesimi dati di fatto già adeguatamenteapprezzati dal giudice dell’esecuzione;Evidenziato più specificamente, quanto alla tossicodipendenza, che il ricorsocensura la contraddittorietà della motivazione, da un lato, mediante la citazionedi un passo testuale dell’ordinanza, che tuttavia non è contenuto nelprovvedimento impugnato, e, dall’altro, allegando certificazione del Ser.d. da cuinon risulta smentito il dato secondo cui XXXXXXè stato preso in carico solo nel2019 (il consumo di droga in un periodo precedente è meramente affermatodallo stesso condannato);Tenuto conto che il giudice dell’esecuzione ha affermato che comunque latossicodipendenza non rileverebbe da sola, in quanto non ricorrono le altrecondizioni necessarie per il riconoscimento della continuazione, così facendobuona applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, lostato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso e può giustificarlo con riguardo ai reati chesiano collegati e dipendenti a tale stato, ma sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 2, Sentenza n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1,n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01).Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXX avversol’ordinanza con cui in data 10.11.2025 il Tribunale di Milano, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. diapplicazione della disciplina della continuazione a cinque reati contro ilpatrimonio commessi tra il 2014 e il 2018;Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicitàdel disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazionedel giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimitàsolo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).Rilevato che il giudice ha disatteso l’istanza dopo aver proceduto ad unadettagliata valutazione dei fatti, rispetto a cui sono stati evidenziati ilconsiderevole lasso temporale e l’assenza, anche per i reati cronologicamente piùvicini tra loro, di elementi favorevolmente valutabili, trattandosi di condotteeterogenee, commesse in luoghi diversi e con modalità diverse;Aggiunto che l’ordinanza impugnata non ha ritenuto rilevante lo stato ditossicodipendenza, anche perché comprovato solo a partire dal 2019 e, quindi, inepoca successiva ai reati commessi non oltre il 2018;Considerato che il ricorso è meramente rivalutativo e ripropone gli stessi indici,presentati come sintomatici dell’unicità del medesimo disegno criminoso sullabase di una lettura alternativa dei medesimi dati di fatto già adeguatamenteapprezzati dal giudice dell’esecuzione;Evidenziato più specificamente, quanto alla tossicodipendenza, che il ricorsocensura la contraddittorietà della motivazione, da un lato, mediante la citazionedi un passo testuale dell’ordinanza, che tuttavia non è contenuto nelprovvedimento impugnato, e, dall’altro, allegando certificazione del Ser.d. da cuinon risulta smentito il dato secondo cui XXXXXXè stato preso in carico solo nel2019 (il consumo di droga in un periodo precedente è meramente affermatodallo stesso condannato);Tenuto conto che il giudice dell’esecuzione ha affermato che comunque latossicodipendenza non rileverebbe da sola, in quanto non ricorrono le altrecondizioni necessarie per il riconoscimento della continuazione, così facendobuona applicazione del principio secondo cui, in tema di reato continuato, lostato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimentodell'unicità del disegno criminoso e può giustificarlo con riguardo ai reati chesiano collegati e dipendenti a tale stato, ma sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 2, Sentenza n. 22493 del 21/3/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01; Sez. 1,n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01).Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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