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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 43103/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di CASSAZIONE, SETTIMA SEZIONE PENALE Sentita la Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tUa,t,s1

1. Con ordinanza del 29/9/2022 la Sezione Sesta penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 10/5/2021 che lo aveva ritenuto responsabile, ai soli fini civili, del reato di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il difensore del Ferlisi, avv. [OSCURATO:PERSONA] rello, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione, in quanto nella decisione finale non si era tenuto conto dei motivi aggiunti tempestiva- mente depositati, con i quali si evidenziavano gli errori nell'indicazione dei motivi di ritenuta inammissibilità.

3. Nelle more dell'udienza camerale, il difensore del ricorrente ha inviato per via telematica rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di CASSAZIONE, SETTIMA SEZIONE PENALE Sentita la Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tUa,t,s1 1. Con ordinanza del 29/9/2022 la Sezione Sesta penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 10/5/2021 che lo aveva ritenuto responsabile, ai soli fini civili, del reato di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il difensore del Ferlisi, avv. [OSCURATO:PERSONA] rello, deducendo violazione di legge e correlato vizio di motivazione, in quanto nella decisione finale non si era tenuto conto dei motivi aggiunti tempestiva- mente depositati, con i quali si evidenziavano gli errori nell'indicazione dei motivi di ritenuta inammissibilità. 3. Nelle more dell'udienza camerale, il difensore del ricorrente ha inviato per via telematica rituale rinuncia al ricorso, sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 43103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris