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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25838/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10702/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla viaBarnaba Tortolini n. 30; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 2701/2022,depositat o i l 24 marzo 2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con decreto monitorio del 22 novembre 2022, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso exl. n. 89/01, proposto dall a “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, relativamente a una procedura fallimentare a carico della “[OSCURATO:SOCIETA]. costruzioni edili stradali”, dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione fallimentare, con sentenza n. 61/2004 del 16 dicembre 2004, liquidando in suo favore l’indennizzo ex art. 2 bis della l . 89/2001 nella somma complessiva di euro7.400,00, oltre interessi legali dalla domanda.

La Corte d’Appello di Napoli , rilevato che la procedura fallimentare era durata ben 17 anni, 8 mesi e 7 giorni, accertava la violazione del diritto al “termine di ragionevole durata del processo” e condannava il Ministero di Giustizia al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro 7.400,00.

2. – Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto.Deduceva l’opponente, quale primo motivo di opposizione, l’applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 2, comma 2 sexies, lettera g) della legge 89/2001, secondo cui sipresumeva insussistente, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personalidelle parti.

Evidenziava il Ministero che la posta in gioco, costituita dal credito di 9.567,63 euro, rappresentava il 10,29% del capitale sociale della creditrice (di 93mila euro), lo 0,27% del suo fatturato (pari a 4.535.706,00 euro per l’anno 2021), lo 0,51% dei crediti (pari a 1.881.986,00 euro) e lo 0,68% del patrimonio netto (pari a 1.415.728,00), di tal che il credito, pur se di non lieve entità in una atomistica considerazione, appariva invece, in considerazione delle condizioni personali della società ricorrente, insignificante ed inidoneo ad apportare il benché minimo patimento emotivo agli organi sociali.Quale secondo motivo deduceva l’erroneità del decreto nella parte in cui non era stata applicata alla fattispecie la diminuzione dell’indennità prevista dall’art. 2-bis, comma 1 bis, della l. 89/2001, per le ipotesi in cui le parti del processo erano più di dieci.

Chiedeva pertanto l’annullamento del decreto impugnato ovvero in subordine per la sua rimodulazione, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio l’opposta, sostenendo che l’interpretazione della norma resa dalla controparte comportava una abrogazione pretoria della legge Pinto per le società commerciali aventi un importante volume d’affari, che la Suprema Corte aveva più volte affermato il principio della irrilevanza della consistenza delle dimensioni economiche delle società richiedenti l’indennizzo, che la Corte di Strasburgo aveva più volte ritenuto irrisorie solo pretese di contenuto patrimoniale estremamente modesto.

Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese di lite.

La Corte di appello di Napoli ha accolto l’opposizione, disponendo la revoca del decreto e compensando integralmente le spese di lite.

3. –La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 2 , comma 2 sexies , lett. g), delle Legge n. 89/01, in relazione agli artt. 6§ 1 e 13 della C.E.D.U. ed artt. 24 e 111 Cost. ex art. 360, comma 1, n . 3, cod. proc. civ. si censura la statuizione della Corte napoletana laddoveha escluso la possibilità per la ricorrente, società sovrapatrimonializzata, di chiedere ed ottenere l’equa riparazione ex l. n . 89/01, stante l’irrisorietà del suo credito ammesso al passivo fallimentare della società “[OSCURATO:SOCIETA]. costruzioni edili stradali ”, rispetto alla situazione economico finanziaria della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, come emerge dal bilancio della odierna ricorrente, che ha avuto per l’anno 2021 un fatturato pari ad euro 4.355.796,00, crediti per euro 1.881.986,00 e un patrimonio netto di euro 1.415.728,00, nel che la posta in gioco del presupposto giudizio, pari a euro 9.576,63, rappresenta circa lo 0,27% del fatturato 2021, lo 0,51% dei crediti e lo 0,68% del patrimonio netto.

In tal modo la Corte partenopea è pervenuta ad un’interpretazione della legge n. 89/01 non conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove il raffronto in termini assoluti tra l’ammontare del credito oggetto del giudizio presupposto, sub specie di c.d. posta in gioco, ed il valore patrimoniale della società che agisce ai sensi della l. n. 89/01 èdi una sproporzione tale da far escludere, nel caso di specie, l’operatività della presunzione semplice di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione del “termine di ragionevole durata del processo” ex art. 6 § 1 della C.E.D.U.

In altre parole la Corte, prendendo spunto dalle pronunce dellaCorte di CASSAZIONE n . 633/14 e n . 11228/21, fa retroagire sul piano dell’anargomentazioni e deduzioni che, ferma l’intangibilità del “diritto alla ragionevole durata del processo” quale Diritto Fondamentale dell’Uomo, in tutte le sue formazioni sociali e, quindi, anche in relazione agli enti associativi, di natura personale e/capitale, potrebbero tutt’al più attenere al quantum dell’indennizzo liquidabile (Cass. n. 22041/15; n.12937/12; n. 16367/16; n. 20373/19; n . 19124/21), trattandosi di elementi oggettivi inerenti la particolarità del caso di specie, idonei a graduare e circoscrivere l’indennizzo liquidabile alle peculiarità del caso di specie.

Ciò in conformità a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a far data dalla sentenza del 6 aprile 2000, nel caso “Comingersoll SA c.

Portugal”, secondo cui anche per le persone giuridiche (e, più in generale, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo è, non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri.

1.1. –Il motivo è fondato.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass., Sez.

II , 13 febbraio 2024 , n. 3970 ) .

Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa››, in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.

La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto di domanda quando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c.

Grecia, n. 50634/11 , 5 novembre 2013; Bock c.

Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010).

Dal momento dell’entratain vigore del Protocollo n. 14 (1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell'ambito dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione (assenza di svantaggio significativo).

In particolare, la Corte di Strasburgo considera la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria della somma in questione, e il sovraccarico della Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani.

In questo contesto, la Corte tieneconto anche della situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni della causa in questione su di essa, nonché della natura e dell'importanza della presunta violazione della Convenzione (Bock c.

Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e Jenik c.

Austria, nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012).

La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, così affermando l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, valutando, in sostanza, la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società opposta, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggetto della lite (un credito di euro 9.567,63).

2. – Conseguonol’accoglimento del ricorso e la cassazione del decretoimpugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosiai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese delgiudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10702/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla viaBarnaba Tortolini n. 30; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 2701/2022,depositat o i l 24 marzo 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con decreto monitorio del 22 novembre 2022, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso exl. n. 89/01, proposto dall a “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, relativamente a una procedura fallimentare a carico della “[OSCURATO:SOCIETA]. costruzioni edili stradali”, dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione fallimentare, con sentenza n. 61/2004 del 16 dicembre 2004, liquidando in suo favore l’indennizzo ex art. 2 bis della l . 89/2001 nella somma complessiva di euro7.400,00, oltre interessi legali dalla domanda. La Corte d’Appello di Napoli , rilevato che la procedura fallimentare era durata ben 17 anni, 8 mesi e 7 giorni, accertava la violazione del diritto al “termine di ragionevole durata del processo” e condannava il Ministero di Giustizia al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di euro 7.400,00. 2. – Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022, il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto.Deduceva l’opponente, quale primo motivo di opposizione, l’applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 2, comma 2 sexies, lettera g) della legge 89/2001, secondo cui sipresumeva insussistente, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personalidelle parti. Evidenziava il Ministero che la posta in gioco, costituita dal credito di 9.567,63 euro, rappresentava il 10,29% del capitale sociale della creditrice (di 93mila euro), lo 0,27% del suo fatturato (pari a 4.535.706,00 euro per l’anno 2021), lo 0,51% dei crediti (pari a 1.881.986,00 euro) e lo 0,68% del patrimonio netto (pari a 1.415.728,00), di tal che il credito, pur se di non lieve entità in una atomistica considerazione, appariva invece, in considerazione delle condizioni personali della società ricorrente, insignificante ed inidoneo ad apportare il benché minimo patimento emotivo agli organi sociali.Quale secondo motivo deduceva l’erroneità del decreto nella parte in cui non era stata applicata alla fattispecie la diminuzione dell’indennità prevista dall’art. 2-bis, comma 1 bis, della l. 89/2001, per le ipotesi in cui le parti del processo erano più di dieci. Chiedeva pertanto l’annullamento del decreto impugnato ovvero in subordine per la sua rimodulazione, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio l’opposta, sostenendo che l’interpretazione della norma resa dalla controparte comportava una abrogazione pretoria della legge Pinto per le società commerciali aventi un importante volume d’affari, che la Suprema Corte aveva più volte affermato il principio della irrilevanza della consistenza delle dimensioni economiche delle società richiedenti l’indennizzo, che la Corte di Strasburgo aveva più volte ritenuto irrisorie solo pretese di contenuto patrimoniale estremamente modesto. Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese di lite. La Corte di appello di Napoli ha accolto l’opposizione, disponendo la revoca del decreto e compensando integralmente le spese di lite. 3. –La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 2 , comma 2 sexies , lett. g), delle Legge n. 89/01, in relazione agli artt. 6§ 1 e 13 della C.E.D.U. ed artt. 24 e 111 Cost. ex art. 360, comma 1, n . 3, cod. proc. civ. si censura la statuizione della Corte napoletana laddoveha escluso la possibilità per la ricorrente, società sovrapatrimonializzata, di chiedere ed ottenere l’equa riparazione ex l. n . 89/01, stante l’irrisorietà del suo credito ammesso al passivo fallimentare della società “[OSCURATO:SOCIETA]. costruzioni edili stradali ”, rispetto alla situazione economico finanziaria della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, come emerge dal bilancio della odierna ricorrente, che ha avuto per l’anno 2021 un fatturato pari ad euro 4.355.796,00, crediti per euro 1.881.986,00 e un patrimonio netto di euro 1.415.728,00, nel che la posta in gioco del presupposto giudizio, pari a euro 9.576,63, rappresenta circa lo 0,27% del fatturato 2021, lo 0,51% dei crediti e lo 0,68% del patrimonio netto. In tal modo la Corte partenopea è pervenuta ad un’interpretazione della legge n. 89/01 non conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove il raffronto in termini assoluti tra l’ammontare del credito oggetto del giudizio presupposto, sub specie di c.d. posta in gioco, ed il valore patrimoniale della società che agisce ai sensi della l. n. 89/01 èdi una sproporzione tale da far escludere, nel caso di specie, l’operatività della presunzione semplice di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione del “termine di ragionevole durata del processo” ex art. 6 § 1 della C.E.D.U. In altre parole la Corte, prendendo spunto dalle pronunce dellaCorte di CASSAZIONE n . 633/14 e n . 11228/21, fa retroagire sul piano dell’anargomentazioni e deduzioni che, ferma l’intangibilità del “diritto alla ragionevole durata del processo” quale Diritto Fondamentale dell’Uomo, in tutte le sue formazioni sociali e, quindi, anche in relazione agli enti associativi, di natura personale e/capitale, potrebbero tutt’al più attenere al quantum dell’indennizzo liquidabile (Cass. n. 22041/15; n.12937/12; n. 16367/16; n. 20373/19; n . 19124/21), trattandosi di elementi oggettivi inerenti la particolarità del caso di specie, idonei a graduare e circoscrivere l’indennizzo liquidabile alle peculiarità del caso di specie. Ciò in conformità a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a far data dalla sentenza del 6 aprile 2000, nel caso “Comingersoll SA c. Portugal”, secondo cui anche per le persone giuridiche (e, più in generale, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo è, non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri. 1.1. –Il motivo è fondato. In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass., Sez. II , 13 febbraio 2024 , n. 3970 ) . Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa››, in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto di domanda quando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente (Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia, n. 50634/11 , 5 novembre 2013; Bock c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010). Dal momento dell’entratain vigore del Protocollo n. 14 (1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell'ambito dell'articolo 35 § 3 (b) della Convenzione (assenza di svantaggio significativo). In particolare, la Corte di Strasburgo considera la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria della somma in questione, e il sovraccarico della Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani. In questo contesto, la Corte tieneconto anche della situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni della causa in questione su di essa, nonché della natura e dell'importanza della presunta violazione della Convenzione (Bock c. Germania, n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e Jenik c. Austria, nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012). La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà della posta in gioco, così affermando l’esistenza delle condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, valutando, in sostanza, la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società opposta, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggetto della lite (un credito di euro 9.567,63). 2. – Conseguonol’accoglimento del ricorso e la cassazione del decretoimpugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, uniformandosiai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese delgiudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di
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