CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oberto, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Quinto– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della CORTE GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.3668/2024, depositata il 30/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9676/2025Numero sezionale 5266/2026Numero di raccolta generale 23192/2026Data pubblicazione 14/07/20261. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. impugnava innanzi alla C.t.p. di Bari quattroavvisi di accertamento con i quali, per gli anni dal 2012 al 2015l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione un maggiorimponibile.La C.t.p. accoglieva il ricorso solo parzialmente.Entrambe le parti proponevano appello, ma i gravami venivanoiscritti a ruolo separatamente. La Corte di secondo grado, riuniti gliappelli, rigettava quello del contribuente ed accoglieva quellodell’Amministrazione.2. Avverso la sentenza di secondo grado la società ha propostoricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate che si èdifesa a mezzo controricorso; a seguito della comunicazione dellaproposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. la ricorrente hainsistito per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità del procedimento disecondo grado e della sentenza per violazione degli artt. 31 e 61 d.lgs.n. 546 del 1992.La ricorrente si duole della mancata comunicazione dell’avviso ditrattazione relativo all’appello dell’Agenzia delle entrate (RG1267/2020), iscritto separatamente a ruolo, avendo ricevutocomunicazione relativa al solo giudizio relativo al proprio appello (RG1198/2020).2. Il motivo è infondato.2.1. La stessa ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 19ottobre 2023, l’avviso di trattazione, per l’udienza del 5 dicembre 2023,del giudizio n. RG 1198/2020 (relativo al proprio appello); di avere, indata 24 ottobre 2023, presentato alla Corte istanza con la quale avevaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 9676/2025Numero sezionale 5266/2026Numero di raccolta generale 23192/2026Data pubblicazione 14/07/2026evidenziato che anche l’Agenzia delle entrate aveva proposto appelloavverso la medesima sentenza, con atto depositato in data 15 maggio2020, al quale era stato erroneamente attribuito un diverso numero diruolo, sebbene, trattandosi di appello da qualificarsi come incidentale,avrebbe dovuto essere inserito nel primo procedimento (R.G.A.1198/2020); di aver chiesto la riunione dei due procedimenti (R.G.A.1198/2020 e R.G.A. 1267/2020) in quanto aventi ad oggetto leimpugnazioni avverso la medesima sentenza.Risulta, altresì, dalla sentenza impugnata che la Corte di secondogrado, davanti alla quale venivano chiamati contestualmente entrambii ricorsi, provvedeva a riunirli in udienza e che i difensori delle parti,entrambe presenti, insistevano per l’accoglimento delle conclusionirassegnate.2.2. Così ricostruita la vicenda processuale, deve escludersi chevi sia stato alcun vizio del procedimento per omessa comunicazionedell’udienza di trattazione la quale, se pure è avvenuta con l’indicazionedi uno solo dei due numeri di registro generale, si è svolta conriferimento ad entrambe le impugnazioni – per di più in accoglimentodell’istanza della stessa parte che assume la lesione del diritto di difesa– e alla presenza dei difensori.Si verte, pertanto, in una situazione in tutto dissimile da quella incui sia stata omessa la comunicazione dell’udienza trattazione. Lacausa era unica e, infatti, l’art. 335 c.p.c., che dispone l’obbligo diriunire le impugnazioni proposte separatamente avverso la medesimasentenza, detta una regola che scaturisce dal principio dell’unità delgiudizio di impugnazione.Inoltre, l’erronea attribuzione di un secondo numero di registrogenerale è stata sanata attraverso la riunione, avvenuta susollecitazione della ricorrente e nel contraddittorio delle parti.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 9676/2025Numero sezionale 5266/2026Numero di raccolta generale 23192/2026Data pubblicazione 14/07/2026Trattasi, pertanto, di un errore che non è idoneo a determinare lanullità del procedimento e della sentenza; lo stesso, infatti, per unverso, non attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio ed alrispetto del diritto di difesa e, per altro verso, è stato comunque sanato,con conseguente raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c.,L’istanza, infatti, ha portato a riunire i due procedimenti e a trattarecongiuntamente i gravami all’udienza indicata nella comunicazione dicancelleria e alla presenza dei difensori che non hanno mosso obiezionealcuna. Pertanto, vi è stato il pieno raggiungimento di ogni scopoprocessualmente rilevante e la discussione orale si è tenuta nel rispettodel contraddittorio e del diritto di difesa.3. Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va condannata al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., di una somma in favore della controricorrente, liquidatain dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento dell’ulteriore somma, liquidata in dispositivo, in favore dellacassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operatodall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 18.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate adebito, oltre ad euro 18.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 5000,00, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 9676/2025Numero sezionale 5266/2026Numero di raccolta generale 23192/2026Data pubblicazione 14/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 1° luglio 2026.Il PresidenteAndreina GiudicepietroCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5