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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 19216/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39466/2022 Rilevato che MESS'55UD Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 56,624 bis - 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett. e) cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente; invero, il giudizio devoluto alla Corte territoriale, con l'unico motivo di appello, concerneva il riconoscimento e l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, sul punto, il giudice del provvedimento impugnato si diffonde, evidenziando gli indici da cui desumere la maggiore pericolosità sociale sottesa al fatto in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39466/2022 Rilevato che MESS'55UD Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 56,624 bis - 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 546 comma 1° lett. e) cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente; invero, il giudizio devoluto alla Corte territoriale, con l'unico motivo di appello, concerneva il riconoscimento e l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva e, sul punto, il giudice del provvedimento impugnato si diffonde, evidenziando gli indici da cui desumere la maggiore pericolosità sociale sottesa al fatto in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19216/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris