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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00204/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19478/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via F. Belloni 16; -ricorrente principale – -controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] 04 TERAMO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 10, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e SOCI; -controricorrente- -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 141/2021 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 348/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Teramo, ha limitato ad euro 4.278,00, oltre accessori, la somma per la quale era da ritenere fondata la pretesa, azionata con decreto ingiuntivo di maggior importo n. 492/2019 da [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato di continuità assistenziale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 04 di Teramo (di seguito ASL).

2. la Corte territoriale riteneva, come già in altre proprie pronunce, che fosse fondata la pretesa del medico di sentirsi riconoscere gli importi a titolo di Assistenza H12/24 in UCCP dal giugno 2016 al maggio 2019, quale indennità prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, AIR) ed unilateralmente ridotta dalla ASL per ragioni di recupero economico conseguenti anche a delibera del Commissario ad acta nominato per la realizzazione in sede regionale del Piano di rientro definito tra la Regione Abruzzo e i Ministeri competenti;

3. la sentenza di appello riteneva invece non dovute le somme pretese a titolo di indennità di rischio per l’attività riguardante la c.d. continuità assistenziale e ciò sul presupposto della nullità delle clausole della contrattazione integrativa che l’avevano prevista, ritenute in contrasto con la contrattazione nazionale di riferimento;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui la ASL ha opposto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, sviluppato sulla base di sei motivi;

5. la proposta del relatore, aisensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso principale è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 4, co. 9, L. 412/1991 (come modificato dall’art. 52, co. 27, L. 289/2002) e dell’art. 40 d. lgs. 165/2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d. lgs. 165/2001, 8 d. lgs. 502/1992 e 48 L. 833/1978 e con esso si sostiene che erroneamente, per ritenere l’invalidità della contrattazione integrativa, si era fatto riferimento ai predetti artt. 8 e 48, in quanto non solo la contrattazione nazionale poteva autorizzare quella regionale a prevedere compensi ulteriori, ma l’art. 45 d. lgs. 165/2001 prevedeva espressamente che potessero essere stabiliti compensi accessori collegati all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, senza contare che la normativa integrativa non aveva in alcun modo violato vincoli o limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge;

2. il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, co.2, 14, co. 7, 14, co. 9 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Medicina Generale del 2005, sostenendo che le predette norme non vieterebbero la corresponsione ai medici di continuità assistenziale di indennità legata alle caratteristiche geografiche del territorio o alle particolari caratteristiche strutturali delle sedi, ben potendosi tali condizioni riportare agli incentivi di struttura (art. 8, co. 2, ACN), mentre la onnicomprensività di cui all’art. 72 non potrebbe essere ritenuta preclusiva della corresponsione della indennità di rischio;

3. il motivo si sviluppa poi richiamando le condizioni orogeografiche del territorio e le pessime condizioni in cui si trovavano tutte le sedi, sotto il profilo della sicurezza;

4. il terzo motivo è formulato denunciando la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 13 dell’AIR Abruzzo del 2006, contestando il fatto che quest’ultima non possa essere intesa quale disposizione attuativa dell’art. 14, co. 9, senza indagare la reale intenzione delle parti, alla luce del comportamento complessivo di esse anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre una corretta applicazione dei criteri ermeneutici avrebbe condotto a riconoscere che l’indennità di rischio andava a remunerare espressamente le condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionata, essendo i medici di continuità assistenziale notoriamente, nella Regione Abruzzo, costretti a lavorare in sedi non idonee prive della maggior parte dei presidi di sicurezza richiesti dalla contrattazione e dalle direttive ministeriali;

5. i motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi;

6. questa S.C. ha già affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale» (C. 29137/2022);

7. ciò sul presupposto – si riporta testualmente dal citato precedente - che « l’art. 8 dell’ACN individua, nel definire la struttura dei compensi, tra gli incentivi, quelli «di processo» (comma 2, lett. b) che effettivamente potrebbero riferirsi anche alle particolarità nell’esecuzione di certe prestazioni assistenziali e che rientrano tra quelli il cui riconoscimento è riservato – a titolo retributivo, perché di remunerazioni si tratta, per quanto conseguenti a modalità particolari di svolgimento o difficoltà della prestazione - dall’art. 4 lett. j) del medesimo ACN alla contrattazione regionale, in un contesto in cui le misure dei compensi «in rapporto al tipo di attività svolte» sono rimesse dall’art. 14, co. 7, del medesimo ACN, sempre alla contrattazione regionale” e che «al contempo l’art. 14 del medesimo ACN, individuando i contenuti demandati alla contrattazione regionale, con il fine di cogliere le specificità locali (comma 2), nel successivo comma 9 stabilisce che, rispetto ai compensi, “nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale”»;

8. in quella sede si è sottolineato –e ciò vale anche per la sentenza qui impugnata, stante l’identità di contenuti sul punto- il fatto che «la Corte territoriale ha ben evidenziato – ed in ciò sta una ratio decidendi del tutto logica e sufficiente a sorreggere la statuizione finale da essa assunta - come il livello regionale nel caso di specie abbia riconosciuto il compenso aggiuntivo dell’indennità di rischio, per i medici della continuità assistenziale, «in modo automatico ed indifferenziato» - si cita testualmente dalla sentenza di appello - per tutti coloro «che svolgono tale attività convenzionale nel territorio abruzzese», laddove la prestazione presenta «caratteristiche indefettibili, comuni a tutto il territorio italiano», in violazione quindi del criterio di specificità («particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà») attraverso cui l’ACN definisce gli interventi da esso demandati alla contrattazione regionale»;

9. neppure può essere avallata la tesi, esposta nel ricorso per cassazione, secondo cui la contrattazione regionale esprimerebbe l’apprezzamento di merito per cui tutto il territorio abruzzese sarebbe caratterizzato da condizioni idonee a giustificare quel rischio, per giunta in modo diffusamente differenziato per tutti i medici di continuità assistenziale della Regione, rispetto a ciò che accade nel resto del Paese;

10. si tratta infatti di assunto apodittico e tutt’altro che notorio, oltre che smentito dalle valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale, considerazioni rispetto alle quali non assumono portata decisiva in senso contrario, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e per la loro genericità, le circostanze addotte sul trovarsi gli ambulatori e le strutture disseminati sull’intero territorio e «talvolta» in zone di montagna o impervie, non potendosi riferire ad un insindacabile scelta di “merito” ciò che attiene ad un dato di fatto, se vi sia un’incoerenza rispetto all’effettiva realtà, la quale palesementenon consente di affermare che le condizioni territoriali dell’intera Regione fossero invariabilmente tali da giustificare una uniforme valutazione del menzionato disagio e rischio;

11. non diversamente, è puramente affermato che la scelta di attribuire quell’indennità fosse consequenziale alle condizioni delle sedi di [OSCURATO:PERSONA], asserite come insicure e non dotate delle misure prevenzionistiche necessarie, senza distinzione alcuna tra sede e sede e senza che – come indirettamente ammette la stessa ricorrente, a pag. 13, penultimo periodo, del ricorso – quelle condizioni e giustificazioni fossero state esplicitate nell’accordo appunto come ragioni del riconoscimento del beneficio economico;

12. anche tale assunto è in effetti apodittico e l’ulteriore insistenza su di esso in memoria, sulla base del contenuto di una ricognizione sindacale delle condizioni dei presidi di sicurezza del 2017, oltre a presentare elementi di tardività, perché la memoria finale non consente di integrare i motivi di ricorso (C. 8939/2021; C. 3780/1015; C. 26670/2014), ha comunque la connotazione propria di una nuova lettura dei dati di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013), oltre che non strettamente necessitata e ben difficilmente suffragabile, foss’anche solo per il dato cronologico, nel momento in cui da una ricognizione del 2017 si intenderebbe trarre argomenti per interpretare il senso e la volontà contrattuale di un’attribuzione economica di un AIR del 2006;

13. il ricorso principale va quindi disatteso;

14. quanto al ricorso incidentale della Asl, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, della legge n. 311/2004, dell’art. 6 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dell’art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006, dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale;

15. il secondo motivo incidentale denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, della legge n. 311/2004, dell’art. 6 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dell’art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006, dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale anche con riferimento alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 27 del 2011;

16. il terzomotivo è dedicato alla denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., di erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’accodo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 1 della l. n. 421/1992 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n, 517/1993 ed in particolare dell’art. 45, nonché dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 1362 cod. civ. e 12 delle Disposizioni sulla legge in generale;

17. con il quarto motivo di ricorso l’Azienda denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. determinante la nullità della sentenza in rapporto all’omessa pronuncia su un motivo di appello e cioè su quello concernente l’applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’avvenuto svolgimento della concertazione, che non aveva condotto ad un accordo a causa del comportamento dei medici;

6. con il sesto motivo l’ASL denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, sul presupposto che la Corte territoriale non poteva disapplicare gli atti amministrativi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] (e così l’ASL e il nominato Commissario ad acta della Regione Abruzzo), intervenendo sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con DGR n. 592/2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa;

7. i motivi incidentali possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi, in quanto questa S.C. si è già ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nelle quali si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, n. 11566 ( poi seguita da d iverse pronunce conformi e mai contraddette), il principio per cui « il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992.

Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'eserciziodell'autonomia privata»;

8. anche il ricorso incidentale va quindi rigettato;

9. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa le pese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19478/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via F. Belloni 16; -ricorrente principale – -controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] 04 TERAMO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Conciliazione 10, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e SOCI; -controricorrente- -ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 141/2021 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 348/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Teramo, ha limitato ad euro 4.278,00, oltre accessori, la somma per la quale era da ritenere fondata la pretesa, azionata con decreto ingiuntivo di maggior importo n. 492/2019 da [OSCURATO:PERSONA], medico convenzionato di continuità assistenziale, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 04 di Teramo (di seguito ASL). 2. la Corte territoriale riteneva, come già in altre proprie pronunce, che fosse fondata la pretesa del medico di sentirsi riconoscere gli importi a titolo di Assistenza H12/24 in UCCP dal giugno 2016 al maggio 2019, quale indennità prevista dall’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, AIR) ed unilateralmente ridotta dalla ASL per ragioni di recupero economico conseguenti anche a delibera del Commissario ad acta nominato per la realizzazione in sede regionale del Piano di rientro definito tra la Regione Abruzzo e i Ministeri competenti; 3. la sentenza di appello riteneva invece non dovute le somme pretese a titolo di indennità di rischio per l’attività riguardante la c.d. continuità assistenziale e ciò sul presupposto della nullità delle clausole della contrattazione integrativa che l’avevano prevista, ritenute in contrasto con la contrattazione nazionale di riferimento; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui la ASL ha opposto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, sviluppato sulla base di sei motivi; 5. la proposta del relatore, aisensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso principale è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 4, co. 9, L. 412/1991 (come modificato dall’art. 52, co. 27, L. 289/2002) e dell’art. 40 d. lgs. 165/2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d. lgs. 165/2001, 8 d. lgs. 502/1992 e 48 L. 833/1978 e con esso si sostiene che erroneamente, per ritenere l’invalidità della contrattazione integrativa, si era fatto riferimento ai predetti artt. 8 e 48, in quanto non solo la contrattazione nazionale poteva autorizzare quella regionale a prevedere compensi ulteriori, ma l’art. 45 d. lgs. 165/2001 prevedeva espressamente che potessero essere stabiliti compensi accessori collegati all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, senza contare che la normativa integrativa non aveva in alcun modo violato vincoli o limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge; 2. il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, co.2, 14, co. 7, 14, co. 9 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Medicina Generale del 2005, sostenendo che le predette norme non vieterebbero la corresponsione ai medici di continuità assistenziale di indennità legata alle caratteristiche geografiche del territorio o alle particolari caratteristiche strutturali delle sedi, ben potendosi tali condizioni riportare agli incentivi di struttura (art. 8, co. 2, ACN), mentre la onnicomprensività di cui all’art. 72 non potrebbe essere ritenuta preclusiva della corresponsione della indennità di rischio; 3. il motivo si sviluppa poi richiamando le condizioni orogeografiche del territorio e le pessime condizioni in cui si trovavano tutte le sedi, sotto il profilo della sicurezza; 4. il terzo motivo è formulato denunciando la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 13 dell’AIR Abruzzo del 2006, contestando il fatto che quest’ultima non possa essere intesa quale disposizione attuativa dell’art. 14, co. 9, senza indagare la reale intenzione delle parti, alla luce del comportamento complessivo di esse anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre una corretta applicazione dei criteri ermeneutici avrebbe condotto a riconoscere che l’indennità di rischio andava a remunerare espressamente le condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionata, essendo i medici di continuità assistenziale notoriamente, nella Regione Abruzzo, costretti a lavorare in sedi non idonee prive della maggior parte dei presidi di sicurezza richiesti dalla contrattazione e dalle direttive ministeriali; 5. i motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi; 6. questa S.C. ha già affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale» (C. 29137/2022); 7. ciò sul presupposto – si riporta testualmente dal citato precedente - che « l’art. 8 dell’ACN individua, nel definire la struttura dei compensi, tra gli incentivi, quelli «di processo» (comma 2, lett. b) che effettivamente potrebbero riferirsi anche alle particolarità nell’esecuzione di certe prestazioni assistenziali e che rientrano tra quelli il cui riconoscimento è riservato – a titolo retributivo, perché di remunerazioni si tratta, per quanto conseguenti a modalità particolari di svolgimento o difficoltà della prestazione - dall’art. 4 lett. j) del medesimo ACN alla contrattazione regionale, in un contesto in cui le misure dei compensi «in rapporto al tipo di attività svolte» sono rimesse dall’art. 14, co. 7, del medesimo ACN, sempre alla contrattazione regionale” e che «al contempo l’art. 14 del medesimo ACN, individuando i contenuti demandati alla contrattazione regionale, con il fine di cogliere le specificità locali (comma 2), nel successivo comma 9 stabilisce che, rispetto ai compensi, “nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale”»; 8. in quella sede si è sottolineato –e ciò vale anche per la sentenza qui impugnata, stante l’identità di contenuti sul punto- il fatto che «la Corte territoriale ha ben evidenziato – ed in ciò sta una ratio decidendi del tutto logica e sufficiente a sorreggere la statuizione finale da essa assunta - come il livello regionale nel caso di specie abbia riconosciuto il compenso aggiuntivo dell’indennità di rischio, per i medici della continuità assistenziale, «in modo automatico ed indifferenziato» - si cita testualmente dalla sentenza di appello - per tutti coloro «che svolgono tale attività convenzionale nel territorio abruzzese», laddove la prestazione presenta «caratteristiche indefettibili, comuni a tutto il territorio italiano», in violazione quindi del criterio di specificità («particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà») attraverso cui l’ACN definisce gli interventi da esso demandati alla contrattazione regionale»; 9. neppure può essere avallata la tesi, esposta nel ricorso per cassazione, secondo cui la contrattazione regionale esprimerebbe l’apprezzamento di merito per cui tutto il territorio abruzzese sarebbe caratterizzato da condizioni idonee a giustificare quel rischio, per giunta in modo diffusamente differenziato per tutti i medici di continuità assistenziale della Regione, rispetto a ciò che accade nel resto del Paese; 10. si tratta infatti di assunto apodittico e tutt’altro che notorio, oltre che smentito dalle valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale, considerazioni rispetto alle quali non assumono portata decisiva in senso contrario, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e per la loro genericità, le circostanze addotte sul trovarsi gli ambulatori e le strutture disseminati sull’intero territorio e «talvolta» in zone di montagna o impervie, non potendosi riferire ad un insindacabile scelta di “merito” ciò che attiene ad un dato di fatto, se vi sia un’incoerenza rispetto all’effettiva realtà, la quale palesementenon consente di affermare che le condizioni territoriali dell’intera Regione fossero invariabilmente tali da giustificare una uniforme valutazione del menzionato disagio e rischio; 11. non diversamente, è puramente affermato che la scelta di attribuire quell’indennità fosse consequenziale alle condizioni delle sedi di [OSCURATO:PERSONA], asserite come insicure e non dotate delle misure prevenzionistiche necessarie, senza distinzione alcuna tra sede e sede e senza che – come indirettamente ammette la stessa ricorrente, a pag. 13, penultimo periodo, del ricorso – quelle condizioni e giustificazioni fossero state esplicitate nell’accordo appunto come ragioni del riconoscimento del beneficio economico; 12. anche tale assunto è in effetti apodittico e l’ulteriore insistenza su di esso in memoria, sulla base del contenuto di una ricognizione sindacale delle condizioni dei presidi di sicurezza del 2017, oltre a presentare elementi di tardività, perché la memoria finale non consente di integrare i motivi di ricorso (C. 8939/2021; C. 3780/1015; C. 26670/2014), ha comunque la connotazione propria di una nuova lettura dei dati di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013), oltre che non strettamente necessitata e ben difficilmente suffragabile, foss’anche solo per il dato cronologico, nel momento in cui da una ricognizione del 2017 si intenderebbe trarre argomenti per interpretare il senso e la volontà contrattuale di un’attribuzione economica di un AIR del 2006; 13. il ricorso principale va quindi disatteso; 14. quanto al ricorso incidentale della Asl, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, della legge n. 311/2004, dell’art. 6 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dell’art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006, dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale; 15. il secondo motivo incidentale denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, della legge n. 311/2004, dell’art. 6 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, dell’art. 1, commi 278 e 281, della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 796, lett. b) della legge n. 296/2006, dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale anche con riferimento alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 27 del 2011; 16. il terzomotivo è dedicato alla denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., di erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’accodo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 1 della l. n. 421/1992 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n, 517/1993 ed in particolare dell’art. 45, nonché dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione agli artt. 1362 cod. civ. e 12 delle Disposizioni sulla legge in generale; 17. con il quarto motivo di ricorso l’Azienda denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. determinante la nullità della sentenza in rapporto all’omessa pronuncia su un motivo di appello e cioè su quello concernente l’applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’avvenuto svolgimento della concertazione, che non aveva condotto ad un accordo a causa del comportamento dei medici; 6. con il sesto motivo l’ASL denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, sul presupposto che la Corte territoriale non poteva disapplicare gli atti amministrativi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] (e così l’ASL e il nominato Commissario ad acta della Regione Abruzzo), intervenendo sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con DGR n. 592/2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa; 7. i motivi incidentali possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi, in quanto questa S.C. si è già ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nelle quali si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, n. 11566 ( poi seguita da d iverse pronunce conformi e mai contraddette), il principio per cui « il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il s.s.n. è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l'atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'eserciziodell'autonomia privata»; 8. anche il ricorso incidentale va quindi rigettato; 9. la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le pese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa
Decreto Cassazione n. 00204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris