CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, volto ad ottenere il riconoscimento dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato, in quanto ripropone una questione correttamente risolta dal giudice di appello; rilevato, in particolare, che la Corte di appello, pur avendo ritenuto la sussistenza del fatto lieve con riguardo ad altri episodi, ha escluso tale fattispecie in merito alla detenzione di 38 gr. di cocaina, valorizzando il contesto complessivo e tenendo conto delle condotte - relative ad altre tipologie di stupefacenti per le quali è intervenuta la prescrizione - comunque idonee a dimostrare lo svolgimento di un'attività di spaccio dotata di non marginale offensività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]