CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17 maggio 2023 del Tribunale di Agrigento, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, come afferma consolidata giurisprudenza di legittimità e come già sottolineato dal Giudice di appello, ai fini della contraffazione grossolana non rileva la mancanza di etichette, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, cosicché, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01) e la valutazione della grossolanità della falsificazione deve essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti. (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933 - 01); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci