Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 998/2006
ECLI:EU:T:2006:198
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
([OSCURATO:PERSONA]247/03)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] — Rischio di confusione — Violazione dei diritti della difesa»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
somiglianti (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)) (v. punto 71)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) 7 aprile 2003 (procedimento R 998/2001-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra [OSCURATO:PERSONA],
SA, e [OSCURATO:PERSONA], SA
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA], SA
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:
marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] (domanda n. 791.004 per prodotti della classe 33)
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:
[OSCURATO:PERSONA], SA
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
marchi [OSCURATO:PERSONA] (un marchio internazionale, un marchio danese, un marchio tedesco, tre marchi spagnoli e due marchi inglesi)
per prodotti della classe 33
Decisione della divisione d’opposizione:
rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI).
3)
L’interveniente sopporterà le proprie spese.