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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 998/2006

ECLI:EU:T:2006:198
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])

([OSCURATO:PERSONA]247/03)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] — Rischio di confusione — Violazione dei diritti della difesa» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)) (v. punto 71) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 aprile 2003 (procedimento R 998/2001-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra [OSCURATO:PERSONA], SA, e [OSCURATO:PERSONA], SA Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] (domanda n. 791.004 per prodotti della classe 33) Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchi [OSCURATO:PERSONA] (un marchio internazionale, un marchio danese, un marchio tedesco, tre marchi spagnoli e due marchi inglesi) per prodotti della classe 33 Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(UAMI).

3) L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]247/03) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo [OSCURATO:PERSONA] — Marchi nazionali e internazionale denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA] — Rischio di confusione — Violazione dei diritti della difesa» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)) (v. punto 71) Oggetto Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 aprile 2003 (procedimento R 998/2001-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra [OSCURATO:PERSONA], SA, e [OSCURATO:PERSONA], SA Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] (domanda n. 791.004 per prodotti della classe 33) Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchi [OSCURATO:PERSONA] (un marchio internazionale, un marchio danese, un marchio tedesco, tre marchi spagnoli e due marchi inglesi) per prodotti della classe 33 Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) L’interveniente sopporterà le proprie spese.
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