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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06947/2023

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ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.440/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1062/2017 depositata il12/10/2017, notificata il 24/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 – RG 00440/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (n. 23) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La controversia si svolge a Teramo in un piccolo condominio . [OSCURATO:PERSONA]Amario, condomino, agiva dinanzi al Giudice di pace nei confronti degli altri tre condomini, [OSCURATO:PERSONA], Angelo e [OSCURATO:PERSONA], al fine di apporre un contatore del gas in un’area di cui i convenuti avevano rivendicato con azione giudiziale l’uso esclusivo ultraventennale.

La domanda è accolta in primo grad o e confermata in appello dal Tribunale di Teramo.

Ricorrono in cassazione i convenuti con sei motivi, illustrati da memoria, con i quali è denunciata la violazione de: (a) il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), sotto diversi profili; (b) l’art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria, sotto diversi profili; (c) l’art. 1102 c.c. sull’uso della cosa comune; (d) l’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

Resiste l’attore con controricorso.

2. - In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c., per le ragioni di seguito argomentate.

L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.).

Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione.

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto della notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 24/10/2017 .

Tuttavia, a 3di 4 – RG 00440/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (n. 23) – Caponi est. seguito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla cancelleria negli incartamenti processuali, alla data dell’udienza non è stata rinvenuta fra questi ultimi la relazione di notifica.

L’unica copia della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1062/2017 presente in atti è quella prodotta all’atto di iscrizione del ricorso il 04/01/2018 dall’avvocato di parte ricorrente (come da timbro apposto dall’ufficio depositi), che è copia conforme all’originale per uso ricorso in cassazione, priva della relata di notifica (cfr. la certificazione della cancelleria, allegata agli atti).

In particolare, a seguito dei predetti controlli, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente.

Infatti, ciò avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass.

SU 10648/2017).

Né sono applicabili le regole dettate da un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass.

SU 8312/2019) per disciplinare le conseguenze del difetto delle attestazioni di conformità.

Infatti, il caso de quo è diverso e più grave, risolvendosi nel mancato deposito della relazione di notificazione, cioè in questo caso dei relativi messaggi Pec con le ricevute, trattandosi di notificazione per via telematica (cfr. Cass.

SU 8312/2019, cit., p. 42).

Infine, nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 12/10/2017 e la notifica del ricorso, in data 20/12/2017,è maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni).

Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass.11386/2019). 4di 4 – RG 00440/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (n. 23) – Caponi est.

3. - Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.500,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.440/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 1062/2017 depositata il12/10/2017, notificata il 24/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 – RG 00440/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (n. 23) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La controversia si svolge a Teramo in un piccolo condominio . [OSCURATO:PERSONA]Amario, condomino, agiva dinanzi al Giudice di pace nei confronti degli altri tre condomini, [OSCURATO:PERSONA], Angelo e [OSCURATO:PERSONA], al fine di apporre un contatore del gas in un’area di cui i convenuti avevano rivendicato con azione giudiziale l’uso esclusivo ultraventennale. La domanda è accolta in primo grad o e confermata in appello dal Tribunale di Teramo. Ricorrono in cassazione i convenuti con sei motivi, illustrati da memoria, con i quali è denunciata la violazione de: (a) il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), sotto diversi profili; (b) l’art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria, sotto diversi profili; (c) l’art. 1102 c.c. sull’uso della cosa comune; (d) l’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire. Resiste l’attore con controricorso. 2. - In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c., per le ragioni di seguito argomentate. L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto della notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 24/10/2017 . Tuttavia, a 3di 4 – RG 00440/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (n. 23) – Caponi est. seguito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla cancelleria negli incartamenti processuali, alla data dell’udienza non è stata rinvenuta fra questi ultimi la relazione di notifica. L’unica copia della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1062/2017 presente in atti è quella prodotta all’atto di iscrizione del ricorso il 04/01/2018 dall’avvocato di parte ricorrente (come da timbro apposto dall’ufficio depositi), che è copia conforme all’originale per uso ricorso in cassazione, priva della relata di notifica (cfr. la certificazione della cancelleria, allegata agli atti). In particolare, a seguito dei predetti controlli, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinvenuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente. Infatti, ciò avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass. SU 10648/2017). Né sono applicabili le regole dettate da un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. SU 8312/2019) per disciplinare le conseguenze del difetto delle attestazioni di conformità. Infatti, il caso de quo è diverso e più grave, risolvendosi nel mancato deposito della relazione di notificazione, cioè in questo caso dei relativi messaggi Pec con le ricevute, trattandosi di notificazione per via telematica (cfr. Cass. SU 8312/2019, cit., p. 42). Infine, nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata, in data 12/10/2017 e la notifica del ricorso, in data 20/12/2017,è maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass.11386/2019). 4di 4 – RG 00440/2018 – S2 - CC 28/11/2022 (n. 23) – Caponi est. 3. - Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. 1839/2022). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.500,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso, a norm
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