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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 09334/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.501/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RAPP.

P.T. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 712/2021 depositata il19/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per domandare l’annullamento del contratto di compravendita datato 1.2.2010 a rogito del notaio Tigani, stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni.

Il giudice adito accolse la domanda, rigettando però le ulteriori, volte ad ottenere il risarcimento del danno.

La predetta sentenza era impugnata dal Marzano. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva per aderire alle conclusioni dell’appellante e svolgere appello incidentale, mentre resistevano la Muratore e la Tigani, nonché la compagnia assicuratrice di costei [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 238/2022, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava entrambi i gravami, confermando integralmente la decisione di primo grado.

Il giudice di appello ha ritenuto che si vertesse nell’ambito di una comunione ordinaria dell’immobile fra il Marzano e la Muratore (ex coniugi all’epoca in regime di comunione legale), sicché non sarebbe stato ipotizzabile l’acquisto della quota del Marzano, in assenza di una domanda, che aveva invece riguardato l’intero compendio.

Quanto alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA], essa risultava esclusa dal rapporto di convivenza (con prole) già in essere col Marzano all’epoca del contratto, mentre l’appellante incidentale neppure avrebbe dimostrato il lucro cessante.

Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Tigani.

Sono rimasti intimati il Marzano e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce erronea applicazione e violazione dell’art. 1445 cod. civ. e 184 cod. civ., mancata prova di carenza della buona fede, violazione ed erronea applicazione degli artt. 2729 e 2728 cod. civ., violazione e mancata applicazione degli art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.

La motivazione addotta dalla Corte d’appello per superare la presunzione di buona fede in favore della ricorrente si sarebbe basata su mere supposizioni, palesemente contrastanti con il principio in forza del quale, colui che rivendica il bene deve comunque fornire la prova che l’acquirente si trovava in mala fede al momento dell’acquisto.

In particolare, poiché all’epoca altra sentenza del Tribunale (poi riformata in appello) aveva escluso il bene dalla precedente comunione legale, evidente sarebbe dovuta apparire la buona fede della [OSCURATO:PERSONA] la quale, acquistando l’immobile nella piena convinzione che lo stesso appartenesse esclusivamente al suo dante causa, non avrebbe avuto evidentemente alcun motivo (non avendo peraltro le necessarie competenze giuridiche) di dubitare della legittimità della vendita e di porre pieno affidamento nelle garanzie fornitele circa la completa disponibilità del bene da parte del venditore.

E, d’altronde, non sarebbe stata dimostrata dalla Muratore alcuna condotta tesa a provare che l’odierna ricorrente fosse realmente a conoscenza dell’inclusione del bene nella comunione legale. 2) Il secondo motivo denuncia la erronea applicazione e violazione dell’art. 2644 cod. civ., nonché la violazione dell’art. 2652 cod. civ.comma 4 1° cpv in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., giacché la trascrizione dell’atto di compravendita sarebbe certamente avvenuta antecedentemente alla domanda di annullamento dello stesso atto, proposto dalla originaria parte attrice.

Quest’ultima non solo non avrebbe fornito la prova minima di una eventuale frode del Marzano e della [OSCURATO:PERSONA] a carico della stessa Muratore, ma neppure alcuna indicazione sulla data di trascrizione della domanda di annullamento, sicché non avrebbe avuto titolo per richiedere nei confronti della odierna ricorrente l’annullamento dell’atto di cessione ed il ripristino della situazione giuridica antecedente al trasferimento della nuda proprietà. 3) I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili. 3.a) L'azione prevista dall'art. 184 cod. civ. per l'annullamento degli atti compiuti dal coniuge in comunione legale senza il necessario consenso dell'altro coniuge, in quanto avente ad oggetto l'invalidazione dell'atto di acquisto del terzo per un vizio del titolo del suo dante causa, è soggetta, per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, alla disciplina generale dettata dall'art. 1445 cod. civ. per l'azione di annullamento dei contratti: pertanto, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento dell'inclusione del bene nella comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede (Sez.

U, n. 22755 del 28 ottobre 2009). 3.b) La Corte d’appello ha affermato, in coerenza con il suddetto principio, “si tratta dell’acquisto di un bene trascritto come incluso nella comunione legale, su cui era intervenuta una prima sentenza di esclusione di tale regime, anch’essa trascritta, ma non avente natura definitiva.

A prescindere dalla conoscibilità della parte delle questioni di natura giuridica legate all’efficacia della sentenza di accertamento ed al suo passaggio in giudicato… va detto che le circostanze allegate dalle parti nei loro atti, relative al rapporto di convivenza tra il Marzano e la [OSCURATO:PERSONA], ed alla formazione di una nuova famiglia con prole già all’epoca dei fatti in esame, non sono state mai smentite o contestate dalle parti di quel rogito”, per concludere sostanzialmente nel senso del superamento della presunzione di buona fede.

In tal modo, i giudici calabresi hanno offerto una valutazione di fatto circa l’inesistenza della buona fede, che, poggiando su un’argomentazione plausibile come la mancanza di un giudicato circa la proprietà esclusiva dell’immobile in capo al venditore e lo stato di convivenza fra le parti del contratto, si sottrae al giudizio di legittimità. 3) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione dell’art. 76 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell’art. 1176 co, 2 cod. civ., oltre che sulla mancata applicazione dell’art. 1299 cod. civ. circa la solidarietà passiva del notaio e del venditore.

Nel caso di specie, si sarebbe trattato di una vera e propria ipotesi di «negligenza» od «imprudenza», ossia della violazione del dovere da parte del notaio rogante, di prestare la normale diligenza professionale.

Il motivo è inammissibile. 3.a) La Corte d’appello ha affermato che “il ripristino della condizione patrimoniale pregressa operato con le restituzioni appare coprire qualsiasi ulteriore pretesa economica, essendo indimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia subito danni in termini di lucro cessante, non desumendosi nemmeno come allegazione che ella avrebbe potuto impiegare diversamente il denaro occorso per la vendita (ove effettivamente corrisposto nell’intero, essendo previsto il saldo in epoca posteriore all’atto) e non essendo nemmeno attestato se e quanto ella abbia sostenuto di spese legate all’atto notarile.

La sua possibilità di investimento (sempre ammesso che sia questo il fine perseguito con l’acquisto) risulta dunque rimasto, allo stato, integro, avendo ella recuperato con gli accessori (o avendo lo strumento per farlo) il prezzo del bene”.

La censura non coglie dunque la ratiodella motivazione, incentrata sulla mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, inteso come danno emergente e lucro cessante.

Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controricorrent i , come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% ed a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.501/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RAPP. P.T. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 712/2021 depositata il19/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per domandare l’annullamento del contratto di compravendita datato 1.2.2010 a rogito del notaio Tigani, stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile di [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento dei danni. Il giudice adito accolse la domanda, rigettando però le ulteriori, volte ad ottenere il risarcimento del danno. La predetta sentenza era impugnata dal Marzano. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva per aderire alle conclusioni dell’appellante e svolgere appello incidentale, mentre resistevano la Muratore e la Tigani, nonché la compagnia assicuratrice di costei [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 238/2022, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava entrambi i gravami, confermando integralmente la decisione di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto che si vertesse nell’ambito di una comunione ordinaria dell’immobile fra il Marzano e la Muratore (ex coniugi all’epoca in regime di comunione legale), sicché non sarebbe stato ipotizzabile l’acquisto della quota del Marzano, in assenza di una domanda, che aveva invece riguardato l’intero compendio. Quanto alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA], essa risultava esclusa dal rapporto di convivenza (con prole) già in essere col Marzano all’epoca del contratto, mentre l’appellante incidentale neppure avrebbe dimostrato il lucro cessante. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Tigani. Sono rimasti intimati il Marzano e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce erronea applicazione e violazione dell’art. 1445 cod. civ. e 184 cod. civ., mancata prova di carenza della buona fede, violazione ed erronea applicazione degli artt. 2729 e 2728 cod. civ., violazione e mancata applicazione degli art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. La motivazione addotta dalla Corte d’appello per superare la presunzione di buona fede in favore della ricorrente si sarebbe basata su mere supposizioni, palesemente contrastanti con il principio in forza del quale, colui che rivendica il bene deve comunque fornire la prova che l’acquirente si trovava in mala fede al momento dell’acquisto. In particolare, poiché all’epoca altra sentenza del Tribunale (poi riformata in appello) aveva escluso il bene dalla precedente comunione legale, evidente sarebbe dovuta apparire la buona fede della [OSCURATO:PERSONA] la quale, acquistando l’immobile nella piena convinzione che lo stesso appartenesse esclusivamente al suo dante causa, non avrebbe avuto evidentemente alcun motivo (non avendo peraltro le necessarie competenze giuridiche) di dubitare della legittimità della vendita e di porre pieno affidamento nelle garanzie fornitele circa la completa disponibilità del bene da parte del venditore. E, d’altronde, non sarebbe stata dimostrata dalla Muratore alcuna condotta tesa a provare che l’odierna ricorrente fosse realmente a conoscenza dell’inclusione del bene nella comunione legale. 2) Il secondo motivo denuncia la erronea applicazione e violazione dell’art. 2644 cod. civ., nonché la violazione dell’art. 2652 cod. civ.comma 4 1° cpv in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., giacché la trascrizione dell’atto di compravendita sarebbe certamente avvenuta antecedentemente alla domanda di annullamento dello stesso atto, proposto dalla originaria parte attrice. Quest’ultima non solo non avrebbe fornito la prova minima di una eventuale frode del Marzano e della [OSCURATO:PERSONA] a carico della stessa Muratore, ma neppure alcuna indicazione sulla data di trascrizione della domanda di annullamento, sicché non avrebbe avuto titolo per richiedere nei confronti della odierna ricorrente l’annullamento dell’atto di cessione ed il ripristino della situazione giuridica antecedente al trasferimento della nuda proprietà. 3) I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili. 3.a) L'azione prevista dall'art. 184 cod. civ. per l'annullamento degli atti compiuti dal coniuge in comunione legale senza il necessario consenso dell'altro coniuge, in quanto avente ad oggetto l'invalidazione dell'atto di acquisto del terzo per un vizio del titolo del suo dante causa, è soggetta, per tutto quanto non diversamente stabilito dalla norma speciale che la prevede, alla disciplina generale dettata dall'art. 1445 cod. civ. per l'azione di annullamento dei contratti: pertanto, salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento dell'inclusione del bene nella comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede (Sez. U, n. 22755 del 28 ottobre 2009). 3.b) La Corte d’appello ha affermato, in coerenza con il suddetto principio, “si tratta dell’acquisto di un bene trascritto come incluso nella comunione legale, su cui era intervenuta una prima sentenza di esclusione di tale regime, anch’essa trascritta, ma non avente natura definitiva. A prescindere dalla conoscibilità della parte delle questioni di natura giuridica legate all’efficacia della sentenza di accertamento ed al suo passaggio in giudicato… va detto che le circostanze allegate dalle parti nei loro atti, relative al rapporto di convivenza tra il Marzano e la [OSCURATO:PERSONA], ed alla formazione di una nuova famiglia con prole già all’epoca dei fatti in esame, non sono state mai smentite o contestate dalle parti di quel rogito”, per concludere sostanzialmente nel senso del superamento della presunzione di buona fede. In tal modo, i giudici calabresi hanno offerto una valutazione di fatto circa l’inesistenza della buona fede, che, poggiando su un’argomentazione plausibile come la mancanza di un giudicato circa la proprietà esclusiva dell’immobile in capo al venditore e lo stato di convivenza fra le parti del contratto, si sottrae al giudizio di legittimità. 3) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione dell’art. 76 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 89 e dell’art. 1176 co, 2 cod. civ., oltre che sulla mancata applicazione dell’art. 1299 cod. civ. circa la solidarietà passiva del notaio e del venditore. Nel caso di specie, si sarebbe trattato di una vera e propria ipotesi di «negligenza» od «imprudenza», ossia della violazione del dovere da parte del notaio rogante, di prestare la normale diligenza professionale. Il motivo è inammissibile. 3.a) La Corte d’appello ha affermato che “il ripristino della condizione patrimoniale pregressa operato con le restituzioni appare coprire qualsiasi ulteriore pretesa economica, essendo indimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia subito danni in termini di lucro cessante, non desumendosi nemmeno come allegazione che ella avrebbe potuto impiegare diversamente il denaro occorso per la vendita (ove effettivamente corrisposto nell’intero, essendo previsto il saldo in epoca posteriore all’atto) e non essendo nemmeno attestato se e quanto ella abbia sostenuto di spese legate all’atto notarile. La sua possibilità di investimento (sempre ammesso che sia questo il fine perseguito con l’acquisto) risulta dunque rimasto, allo stato, integro, avendo ella recuperato con gli accessori (o avendo lo strumento per farlo) il prezzo del bene”. La censura non coglie dunque la ratiodella motivazione, incentrata sulla mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, inteso come danno emergente e lucro cessante. Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controricorrent i , come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% ed a favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulterio
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