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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04566/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di calunnia, perché prescritto, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso e trasmissione al giudice di rinvio per la rideterminazione della pena.

Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale f di Caltagirone in data 6 giugno 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile dei delitti di ricettazione di tre assegni smarriti dal legittimo titolare e di calunnia (per aver denunciato lo smarrimento di un assegno dopo averlo consegnato a titolo di pagamento).

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., e vizio della motivazione con specifico riguardo al profilo della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa dei tre assegni; la sentenza impugnata aveva messo in rilievo l'inattendibile indicazione sulle modalità di ricezione dei tre assegni, pur avendo l'imputato fornito precise e dettagliate indicazioni sul soggetto che gli aveva consegnato i titoli di credito, tanto da consentirne l'individuazione e l'escussione a dibattimento; inoltre, la decisione aveva considerato l'assenza di firme di girata sui predetti assegni, indice della mala fede dell'imputato, mentre l'istruttoria aveva acclarato che gli assegni non erano stati compilati dal ricorrente ed erano stati ceduti già compilati in ogni loro parte.

2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 712 cod. pen., e vizio della motivazione, quanto all'esclusione dell'ipotesi contravvenzionale pur risultando dubbi sulla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa degli assegni.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 368 cod. pen., e vizio della motivazione con riferimento al giudizio espresso circa la sussistenza della consapevolezza dell'imputato di accusare falsamente il prenditore dell'assegno denunciato smarrito, con travisamento della prova testimoniale assunta ascoltando il prenditore del titolo.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, formulato sopravvalutando gli indici negativi individuati dalla decisione e trascurando la considerazione degli elementi positivi indicati con l'atto di appello.

2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.157, 161 e 368 cod. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione del reato di calunnia, già prescritto alla data della pronuncia in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L'indicazione fornita dall'imputato per giustificare il possesso dei tre assegni, da lui utilizzati come mezzo di pagamento di obbligazioni assunte con terzi soggetti, è generica e priva di allegazioni sulla causale che avrebbe determinato la consegna degli assegni; pertanto, essa non consente la valutazione circa "l'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose" di provenienza delittuosa, così derivando da tale situazione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata, la prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa degli assegni (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01, relativa ad analoga fattispecie; nonché Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983 - 0; Sez. 1, Sentenza n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 0).

La particolare natura giuridica dei beni in questione, infatti, implica necessariamente che il loro possesso, da parte di soggetto che non sia titolare del rapporto bancario cui accede la convenzione per il rilascio del carnet degli assegni, possa essere giustificato unicamente in ragione delle regole di circolazione dei titoli di credito ovvero, in mancanza delle evidenze rappresentate dall'indicazione del beneficiario del titolo (assegno in bianco), al pari dell'inesistenza di firme di girata dei precedenti prenditori dell'assegno, dall'allegazione del rapporto negoziale in relazione al quale l'assegno sia stato utilizzato come strumento di pagamento (ovvero di garanzia).

Non casualmente, del resto, i soggetti che hanno indicato l'imputato come colui che ebbe a cedere loro gli assegni non solo hanno riferito della persona che aveva consegnato i titoli, ma hanno altresì allegato la natura e la qualità dei rapporti contrattuali da cui erano scaturite le obbligazioni di pagamento, adempiute dal Liardo con la consegna dei titoli di credito.

Al contrario, l'imputato non ha fornito indicazione alcuna delle relazioni che l'avrebbero legato al soggetto indicato come colui che aveva ceduto al ricorrente gli assegni, rendendo così del tutto inattendibile l'indicazione della provenienza dei titoli.

Quanto all'ulteriore valutazione espressa dalla Corte territoriale, essa va raccordata al dato, specificato dalla sentenza di primo grado, secondo il quale gli assegni erano "privi di intestazione", espressione comune che intende significare la mancata indicazione del beneficiario del titolo, oltre all'ulteriore circostanza, sintomatica dell'illecita provenienza degli assegni appartenenti al medesimo carnet, dell'essere sottoscritti dal traente con firme tra loro del tutto differenti.

Si tratta di circostanze che il ricorrente non prende in esame destinando così la censura alla declaratoria di genericità.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la mancata indicazione circa l'attendibile provenienza degli assegni esclude in radice che possa rappresentarsi un mero difetto di diligenza da parte dell'imputato quanto alla ricezione dei titoli di credito nelle condizioni descritte nelle sentenze di merito.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato oltre che reiterativo; il ricorrente persevera nell'ipotizzare il difetto di consapevolezza nella falsa attribuzione di una condotta di reato a persona che sapeva essere innocente, ancorando tale giudizio ad un'inverosimile interpretazione delle informazioni rese dal prenditore del titolo che riferiva di averlo ceduto a terzi soggetti, fatto storico che in alcun modo poteva essere interpretato dall'imputato come equivalente allo smarrimento del titolo di credito.

1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che generico; la sentenza impugnata ha posto in rilievo i dati negativi (rappresentati dalle specifiche modalità dei fatti e dai precedenti penali anche specifici) che, secondo un apprezzamento coerente con le emergenze processuali e formulato senza vizi logici, impedivano di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo comunque quei dati assorbenti rispetto ad ipotetici aspetti positivi (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato: il termine iniziale di prescrizione del contestato delitto di calunnia, considerata la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. (ritenuta dalle sentenze di merito), era pari ad anni 9 (giusta il disposto dell'art. 157 cod. pen.); il termine massimo, alla stregua del disposto dell'art. 161 cod. pen., era dunque pari ad anni 13 e mesi 6, sicché il termine di prescrizione massimo (del 3 maggio 2020) non era maturato al momento della pronuncia in grado di appello.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso (quale quello proposto in relazione al delitto di calunnia, per le ragioni espresse nell'esame del terzo motivo di ricorso) non consente di apprezzare l'intervenuta prescrizione nel giudizio di legittimità (Sez.

Unite n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez.

Unite n. 11493 del 3/11/1998, Verga, Rv 211469; Sez.

Unite n. 23428 del 22/6/2005, Bracale, Rv. 231164).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di calunnia, perché prescritto, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso e trasmissione al giudice di rinvio per la rideterminazione della pena. Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale f di Caltagirone in data 6 giugno 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile dei delitti di ricettazione di tre assegni smarriti dal legittimo titolare e di calunnia (per aver denunciato lo smarrimento di un assegno dopo averlo consegnato a titolo di pagamento). 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen., e vizio della motivazione con specifico riguardo al profilo della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa dei tre assegni; la sentenza impugnata aveva messo in rilievo l'inattendibile indicazione sulle modalità di ricezione dei tre assegni, pur avendo l'imputato fornito precise e dettagliate indicazioni sul soggetto che gli aveva consegnato i titoli di credito, tanto da consentirne l'individuazione e l'escussione a dibattimento; inoltre, la decisione aveva considerato l'assenza di firme di girata sui predetti assegni, indice della mala fede dell'imputato, mentre l'istruttoria aveva acclarato che gli assegni non erano stati compilati dal ricorrente ed erano stati ceduti già compilati in ogni loro parte. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione all'art. 712 cod. pen., e vizio della motivazione, quanto all'esclusione dell'ipotesi contravvenzionale pur risultando dubbi sulla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza delittuosa degli assegni. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 368 cod. pen., e vizio della motivazione con riferimento al giudizio espresso circa la sussistenza della consapevolezza dell'imputato di accusare falsamente il prenditore dell'assegno denunciato smarrito, con travisamento della prova testimoniale assunta ascoltando il prenditore del titolo. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio della motivazione, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, formulato sopravvalutando gli indici negativi individuati dalla decisione e trascurando la considerazione degli elementi positivi indicati con l'atto di appello. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.157, 161 e 368 cod. pen., per l'omessa declaratoria di estinzione del reato di calunnia, già prescritto alla data della pronuncia in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L'indicazione fornita dall'imputato per giustificare il possesso dei tre assegni, da lui utilizzati come mezzo di pagamento di obbligazioni assunte con terzi soggetti, è generica e priva di allegazioni sulla causale che avrebbe determinato la consegna degli assegni; pertanto, essa non consente la valutazione circa "l'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose" di provenienza delittuosa, così derivando da tale situazione, secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata, la prova della consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa degli assegni (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01, relativa ad analoga fattispecie; nonché Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983 - 0; Sez. 1, Sentenza n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 - 0). La particolare natura giuridica dei beni in questione, infatti, implica necessariamente che il loro possesso, da parte di soggetto che non sia titolare del rapporto bancario cui accede la convenzione per il rilascio del carnet degli assegni, possa essere giustificato unicamente in ragione delle regole di circolazione dei titoli di credito ovvero, in mancanza delle evidenze rappresentate dall'indicazione del beneficiario del titolo (assegno in bianco), al pari dell'inesistenza di firme di girata dei precedenti prenditori dell'assegno, dall'allegazione del rapporto negoziale in relazione al quale l'assegno sia stato utilizzato come strumento di pagamento (ovvero di garanzia). Non casualmente, del resto, i soggetti che hanno indicato l'imputato come colui che ebbe a cedere loro gli assegni non solo hanno riferito della persona che aveva consegnato i titoli, ma hanno altresì allegato la natura e la qualità dei rapporti contrattuali da cui erano scaturite le obbligazioni di pagamento, adempiute dal Liardo con la consegna dei titoli di credito. Al contrario, l'imputato non ha fornito indicazione alcuna delle relazioni che l'avrebbero legato al soggetto indicato come colui che aveva ceduto al ricorrente gli assegni, rendendo così del tutto inattendibile l'indicazione della provenienza dei titoli. Quanto all'ulteriore valutazione espressa dalla Corte territoriale, essa va raccordata al dato, specificato dalla sentenza di primo grado, secondo il quale gli assegni erano "privi di intestazione", espressione comune che intende significare la mancata indicazione del beneficiario del titolo, oltre all'ulteriore circostanza, sintomatica dell'illecita provenienza degli assegni appartenenti al medesimo carnet, dell'essere sottoscritti dal traente con firme tra loro del tutto differenti. Si tratta di circostanze che il ricorrente non prende in esame destinando così la censura alla declaratoria di genericità. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la mancata indicazione circa l'attendibile provenienza degli assegni esclude in radice che possa rappresentarsi un mero difetto di diligenza da parte dell'imputato quanto alla ricezione dei titoli di credito nelle condizioni descritte nelle sentenze di merito. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato oltre che reiterativo; il ricorrente persevera nell'ipotizzare il difetto di consapevolezza nella falsa attribuzione di una condotta di reato a persona che sapeva essere innocente, ancorando tale giudizio ad un'inverosimile interpretazione delle informazioni rese dal prenditore del titolo che riferiva di averlo ceduto a terzi soggetti, fatto storico che in alcun modo poteva essere interpretato dall'imputato come equivalente allo smarrimento del titolo di credito. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che generico; la sentenza impugnata ha posto in rilievo i dati negativi (rappresentati dalle specifiche modalità dei fatti e dai precedenti penali anche specifici) che, secondo un apprezzamento coerente con le emergenze processuali e formulato senza vizi logici, impedivano di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo comunque quei dati assorbenti rispetto ad ipotetici aspetti positivi (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato: il termine iniziale di prescrizione del contestato delitto di calunnia, considerata la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen. (ritenuta dalle sentenze di merito), era pari ad anni 9 (giusta il disposto dell'art. 157 cod. pen.); il termine massimo, alla stregua del disposto dell'art. 161 cod. pen., era dunque pari ad anni 13 e mesi 6, sicché il termine di prescrizione massimo (del 3 maggio 2020) non era maturato al momento della pronuncia in grado di appello. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso (quale quello proposto in relazione al delitto di calunnia, per le ragioni espresse nell'esame del terzo motivo di ricorso) non consente di apprezzare l'intervenuta prescrizione nel giudizio di legittimità (Sez. Unite n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. Unite n. 11493 del 3/11/1998, Verga, Rv 211469; Sez. Unite n. 23428 del 22/6/2005, Bracale, Rv. 231164). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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