CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 24534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12320-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA [OSCURATO:PERSONA] di lite R.G.N.12320/2022 Cron. Rep. Ud.15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 380/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 105/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Palermo, ha dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 348, co.2 cod. proc. civ., il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Trapani, il quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, aveva annullato gli avvisi di addebito emessi dall’INPS a titolo di omessa contribuzione e dalla stessa opposti; ha compensato integralmente le spese del grado,tenuto conto della condotta processuale delle parti; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1 n. 3 cod. proc. civ., la società ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, co.2, c.p.c.”, per non avere, la Corte d’appello, specificato le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione alla luce della normativa vigente ratione temporis, ma di aver fatto ricorso ad una formula generica e stereotipata; la controversa statuizione colliderebbe logicamente con lo svolgimento del processo, atteso che la condotta processuale della parte appellata, puntualmente costituitasi in giudizio a seguito di gravame dell’INPS, non produce effetti ai fini dell’art. 348 co.2, cod. proc. civ., essendo stata, la causa d’improcedibilità, determinata esclusivamente dalla mancata “doppia comparizione” dell’istituto appellante sia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che alla successiva udienza del 7.4.2022, di cui aveva ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria e non potendo, pertanto, nessun altro comportamento dell’appellata concorrere a scongiurare il verificarsi dell’effetto preclusivo di definizione, in rito,del processo; il motivo merita accoglimento; secondo il [OSCURATO:PERSONA], “Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, può essere disposta la compensazione dellespese in a ssenza di reciproca soccombenza soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui configurabilità è esclusa, peraltro, dalla mera "peculiare natura" della declaratoria d’improcedibilitàdell'appello. (Nella specie, il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l'appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese d el giudizio di gravame per la "peculiare natura" della pronuncia)” (così Cass. n. 24643 del 2014; cfr., altresì Cass. n. 9977 del 2019 e Cass. n.7024 del 2022); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche in meri