CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 25077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25534/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 149. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 55. –controricorrente – avverso la sentenza n. 2510/2016 del TRIBUNALE DI FOGGIAdepositata il 25/08/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], , difensore del ricorrente che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi depositati; Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con delega scritta, difensori del resistente che si riportano agli scritti difensivi depositati e insiste per le conslusioni rassegnate; Udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne avanti al Giudice di Pace di Foggia l’[OSCURATO:PERSONA] (nel prosieguo, l’Associazione) - gestore dei servizi delle parti comuni del villaggio turistico Sciale degli Zingari, in Manfredonia - per opporsi al decreto ingiuntivo con cui egli era stato condannato a pagare in favore dell’ingiungente Associazione la somma di € 965,92, a titolo di compartecipazione alle spese, riferite a talune annualità, necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni del suddetto villaggio turistico, all’interno del quale egli era proprietario di un’unità abitativa. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Foggia, con sentenza n. 1016 del 4.7.2012, dichiarò la inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato dopo il decorso del termine di cui all’articolo 644 c.p.c., e rigettò la domanda azionata in via monitoria, negando che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata all’esercizio della gestione delle parti comuni del villaggio turistico. 2. La sentenza del Giudice di Pace è stata appellata dal [OSCURATO:PERSONA] degli Zingari (nel prosieguo, il Supercondominio), frattanto dotatosi, con delibera assembleare del 1.8.2012, di un amministratore, nella persona del geom. [OSCURATO:PERSONA]Apolito. 3.Il Tribunale di Foggia ha accolto l’appello (tranne che per la censura avverso la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, che ha confermato) ed ha condannano il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 965,92 in favore del Supercondominio. 3.1. Per quanto di rilievo in questa sede, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare sollevata dall’appellato argomentando come «con la delibera dell’assemblea di tutti i proprietari della unità immobiliari facenti parte del villaggio turistico “Sciale degli Zingari” del 10.08.2012 è stato nominato, in persona del geom. [OSCURATO:PERSONA]Apolito, un amministratore del supercondominio, la cui esistenza di fatto veniva così confermata, con conseguente legittimazione processuale del super Condominio appellante nella prosecuzione o nell’inizio delle controversie relative alle parti comuni supercondominiali» (pag. 2, penultimo capoverso della sentenza gravata). 3.2. Per quanto concerne il merito della causa, il Tribunale ha condannato l’appellato rilevando che: - nei contratti con cui la società costruttrice del villaggio turistico (la Società di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].) aveva venduto ai primi acquirenti le singole unità immobiliari era stato pattuito che gli acquirenti e i loro aventi causa sarebbero subentrati «nelle modalità e negli obblighi di gestione, di uso, di spesa e di tutto quanto altro relativo a servizi ed utenze della lottizzazione, quali stabilite o a stabilirsi dalla venditrice» (testo della clausola, così come trascritta nella sentenza gravata, a pag. 3, righi 1-4 contando dal fondo); -nel contratto di compravendita dell’unità immobiliare de qua, stipulato il 09.05.2007 tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i suoi danti causa, si leggeva come «la vendita è fatta…con tutte le precisazioni contenute nell’…atto di provenienza dei venditori … che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare» (testo della clausola, così come trascritta nellasentenza gravata, a pag. 3, righi 28-32); - in data 26.05.2000 la Società aveva sottoscritto con l’[OSCURATO:PERSONA] un contratto con cui le attribuiva la gestione dei servizi di urbanizzazione primaria della lottizzazione, cedendole altresì «la competenza esclusiva in ordine alla gestione delle opere di urbanizzazione primaria» (testo della clausola, così come trascritta nella sentenza gravata, a pag. 4, rigo 23); -l’Associazione, e per essa il Comitato di Gestione dei Servizi, organo esecutivo della stessa composto dai rappresentanti dei vari lotti in cui era suddiviso il villaggio turistico, con le delibere assembleari del 20.07.2010 e del 04.08.2010, aveva approvato i bilanci di gestione per le annualità in questione e ripartito le spese. - in definitiva, l’appellato, proprietario dell’unità immobiliare del villaggio turistico era debitore dell’importo di € 965,92 oggetto della domanda di condanna. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] degli Zingari ha depositato controricorso. 5. La causa, inizialmente chiamata alla pubblica udienza del 9 settembre 2021 – per la quale entrambe le parti avevano depositato memorie scritte ed il Procuratore Generale presso questa Corte aveva depositato requisitoria scritta, instando per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso – è stata rinviata per impedimento del relatore e, infine, chiamata all’udienza pubblica del 20 gennaio 2022 per la quale il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, in cui ha richiamato quella già depositata per l’udienza del 9 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il primo motivo di ricorso consta di plurime censure. Esso è così rubricato: «violazione art. 7 cpc art. 360 n. 2 cpc – violazione artt. 345 e 101 e 112 in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5» 6.1. Con la prima censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art 7 c.p.c. A suo avviso «il Giudice di Pace era incompetente a decidere della controversia in merito alla legittimazione attiva di parte ricorrente» (pag. 6, righi 1-2 contando dal fondo); ciò in quanto quest’ultima, costituendosi in giudizio avanti al Giudice di Pace, aveva proposto una domanda volta a «confermare la titolarità in capo all’Associazione» della «gestione dei servizi condominiali del villaggio Sciale degli Zingari» (trascrizione della comparsa di costituzione, per come riportata a pag. 7, righi 19-21 del ricorso), della quale avrebbe dovuto conoscere il Tribunale. La censura è inammissibile perché ha ad oggetto una questione di competenza del Giudice di Pace preclusa dal mancato rilievo della stessa in primo grado (cfr. Cass. 9219/05: «In tema di procedimento dinanzi al Giudice di Pace, il rito - in mancanza di diversa disciplina - è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni previsto nel procedimento davanti al tribunale; pertanto, qualora, dopo che si sia tenuta l'udienza di comparizione e altra udienza di trattazione, nella quale sia stato assegnato un termine alle parti per l'articolazione dei mezzi istruttori, venga nella memoria all'uopo depositata per la prima volta eccepita l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito, deve ritenersi ormai precluso l'esame della relativa questione»). 6.2. Con la seconda c ensura il ricorrente eccepisce la proposizione, da parte del Condominio appellante, di domande nuove, inammissibili ex art. 345 co. 1 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, il fatto che l’appello sia stato proposto dal condominio avrebbe mutato l’oggetto della controversia: «dalla richiesta di pagamento di somme per oneri su parti comuni di un villaggio turistico da parte del gestore, la causa in grado di appello si è trasformata nell’accertamento della legittimazione attiva alla gestione dei servizi comuni del supercondominio» (pag. 9 righi 17- 20 del ricorso). La censura è infondata. Tra il primo ed il secondo grado del giudizio non è mutato né il petitumimmediato, ossia la condanna al pagamento della somma di € 965,92, né la causa petendi, ossia la compartecipazione alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni del villaggio turistico “Sciale degli Zingari”, in riferimento a talune annualità meglio precisate nella sentenza gravata (pag. 4 terzo capoverso). 6.3. Il ricorrente si duole inoltre del fatto che l’appellante depositò in appello prove documentali nuove, che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili dal Tribunale. La censura è inammissibile poiché del tutto generica. Il ricorrente non ha ottemperato all’onere di specificità, gravante su chi adisce questa Suprema Corte, di indicare i documenti di cui ritiene illegittima l’ammissione nel giudizio di secondo grado. L’unico documento specificamente menzionato dal ricorrente è il «verbale dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (pag. 9 penultimo capoverso del ricorso) – venuto ad esistenza in pendenza del giudizio di secondo grado -di cui il ricorrente non illustra, ancora una volta rendendosi inadempiente all’onere di specificità su di lui gravante, né il contenuto né l’incidenza che esso ha avuto sulla decisione qui gravata. 7. Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 4 e 5 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 111 324 e 325 c.p.c. Il motivo contiene tre censure: si deduce che con l’atto d’appello fu impugnata una sentenza diversa; si censura la decisione per avere il giudice d’appello illegittimamente considerato il Supercondominio successore a titolo particolare dell’associazione; infine, il ricorrente deduce che sarebbe assente l’autorizzazione in favore dell’amministratore da parte dell’assemblea a proporre appello. Per tutte queste ragioni, la sentenza di primo grado sarebbe quindi passata in giudicato formale, sicché sarebbero stati violati gli artt. 324 e 325 c.p.c. 7.1. La prima censura, con la quale si deduce come l’appellante avrebbe impugnato la sentenza n. 364/2012 del Giudice di Pace di Foggia, pronunciata inter alios, e non la decisione n. 1016/2012, va disattesa, giacché il riferimento, nel corpo dell’appello, allasentenza del Giudice di Pace n. 364/12 costituisce mero refuso che non determina alcuna incertezza sull’identificazione della pronuncia impugnata, correttamente individuata nell’intestazione della sentenza di secondo grado, ove si legge, alla voce “oggetto”: «appello avverso la sentenza n. 1016/2012 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Foggia». 7.2. La seconda censura, relativa alla dedotta violazione dell’articolo 111 c.p.c. prende le mosse dalla trascrizione (pag. 11, secondo capoverso del ricorso) un passo dell’atto di appello del Supercondominio dove si legge come con la delibera del 10.02.2012 l’assemblea dei proprietari del supercondominio, oltre a nominare il sig. [OSCURATO:PERSONA]Apolito amministratore, «ha trasferito la gestione delle parti comuni del supercondominio Sciale degli Zingari dall’associazione CGS in persona del presidente p.t. all’amministratore unico sig. D’Apolito, con consequenziale subentro del supercondominio così rappresentato, nelle relative posizioni debitorie e creditorie». Il ricorrente sostiene che il Supercondominio non avrebbe provato di essere successore a titolo particolare dell’Associazione: mancherebbe infatti la prova che quest’ultima trasferì la gestione dei servizi al Supercondominio, sicché solo quest’ultima avrebbe potuto legittimamente impugnare la sentenza di primo grado. La doglianza va disattesa: il richiamo all’articolo 111 c.p.c non è pertinente giacché, nella presente vicenda, non vi è stata alcuna successione a titolo particolare della res litigiosa. L’oggetto del giudizio è un credito condominiale vantato dal Supercondominio nei confronti di uno dei condomini; l’avvicendamento del rappresentante del Supercondominio tra il primo ed il secondo grado di giudizio non muta la soggettività della parte, che in entrambi i gradi di merito è stato il Supercondominio (il quale continua ad essere parte anche in questa sede di legittimità) rappresentato, in primo grado, dalla [OSCURATO:PERSONA], scelta dall’originario costruttore del villaggio ed accettata da tutti gli acquirenti delle singole unità immobiliari e, in secondo grado, dall’amministratore nominato dall’assemblea dei condomini del 10.8.12. 7.3. Con la terza censura del secondo motivo il ricorrente deduce che l’appello del Supercondominio sarebbe stato inammissibile in quanto proposto dall’amministratore senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. La doglianza va disattesa perché, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1130 n. 3 e 1131 del codice civile, l’amministratore del condominio è autonomamente legittimato, senza necessità di autorizzazione assembleare, ad agire in giudizio (e ad impugnare le sentenze sfavorevoli al condominio) per riscuotere i contributi condominiali (cfr. Cass. n. 27292/05); ciò che vale a rigettare anche l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata nella memoria difensiva depositata dal ricorrente per l’udienza del 9.9.21, sempre sul rilievo che l’amministratore del Supercondominio (sig. [OSCURATO:PERSONA], frattanto avvicendatosi a [OSCURATO:PERSONA]Apolito) non era stato autorizzato dall’assemblea a resistere al ricorso per cassazione. 8. Col terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 1804, 2700, 2702 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. Il ricorrente, pur rubricando il mezzo di gravame come violazione degli artt. 1804, 2700, 2702 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., deduce, in sostanza un «vizio di motivazione» (pag. 15, rigo 25 del ricorso) e sostiene che il Tribunale non avrebbe preso in debito conto il fatto che, nel contratto del 28.5.2000, con cui la società originaria costruttrice aveva affidato all’[OSCURATO:PERSONA] la gestione dei servizi di urbanizzazione primaria della lottizzazione, si faceva espresso riferimento alle norme sul comodato; con la conseguenza che l’Associazione, quale comodataria, non avrebbe potuto trasferire i beni al Supercondominio ai sensi dell’art. 1804 c.c.. Il motivo è inammissibile perché si risolve in una critica dell'interpretazione operata dal Tribunale in ordine a due atti negoziali, vale a dire la scrittura privata del 26 maggio 2000 con cui la società costruttrice del villaggio turistico cedette all'associazione [OSCURATO:PERSONA] la gestione dei servizi comuni e la delibera dell'assemblea dei partecipanti al [OSCURATO:PERSONA] degli zingari del 10 agosto 2012 con cui l'amministrazione condominiale fu attribuita al geometra D’Apolito. L'interpretazione degli atti negoziali, tuttavia, rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non sotto ilprofilo della violazione - non denunciata nel motivo di ricorso in esame - delle regole legali di ermeneutica contrattuale. Quanta alla doglianza con cui si denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata, è appena il caso di ricordare che, dopo la modifica del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. recata dal decreto legge n. 83 del 2012, il vizio motivazionale della sentenza di merito può essere censurato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti. 9.Col quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c. Il ricorrente afferma che nel giudizio di merito non sarebbero mai stati depositati i bilanci in forza dei quali l’Associazione – prima – ed il Supercondominio – poi – avevano basato la pretesa creditoria e che, quindi, non sarebbe mai stata raggiunta la prova dell’esistenza del credito. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché non individua alcuna affermazione in diritto dell'impugnata sentenza che contrasti col disposto delle norme di cui lamenta la violazione, ma censura l'apprezzamento del materiale istruttorio operato dal Tribunale, risolvendosi in una censura di merito tendente ad ottenere dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle risultanze probatorie diverso da quello operato nel giudizio di appello. Ancora una volta va qui ribadito che la doglianza del ricorrente con cui si lamenta «un vizio di motivazione, da sottoporre al giudice di legittimità, per il controllo delle mancanti argomentazioni svolte dal giudice di merito sotto il profilo della coerenza logico-formale della decisione» (pag. 16, terzultimo capoverso, del ricorso) esula dal perimetro in cui il vigente testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. limita il controllo della Cassazione sul ragionamento in fatto del giudice di merito. 10. Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 11.Deve darsi atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al conto ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 700, oltre € 200 per esborsi e accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par