CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 gennaio 2021, confermava la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per tentata estorsione. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati; lamenta che la sentenza di condanna non aveva tenuto conto di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], padre di Salvatore, che aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari di autorizzare il figlio a tornare nei campi per aiutarlo nel lavoro, e che aveva reso noto di aver ritirato la querela nei confronti del figlio e della compagna di questi, [OSCURATO:PERSONA]: non vi era traccia nella motivazione dei giudici di tale comportamento ondivago da parte di [OSCURATO:PERSONA], che sicuramente gettava forti ombre sulla credibilità del denunciante. Le carenze e le contraddizioni nella motivazione della impugnata sentenza, prosegue il difensore, riguardavano anche il silenzio rispetto alle due istanze con le quali [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Presidente del Tribunale e poi al Presidente della Corte di appello, dopo che la relazione tra il figlio e la Amorusi era finita, di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di rientrare nell'abitazione. 1.2 Il difensore rileva poi le contraddizioni in cui era incorso [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dovuto indurre la Corte di appello ad accogliere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.3 D difensore osserva infine che nella motivazione della sentenza vi era una evidente carenza in ordine alla ragione del medesimo trattamento afflittivo stabilito per gli imputati, malgrado Bruno fosse gravato da precedenti penali e la Amorusi fosse incensurata, ed in ordine alla mancata concessione di qualsivoglia attenuante alla Amorusi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margini?. di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa nelle prime dichiarazioni rese e del fallito tentativo di ridimensionare le accuse da parte dei testimoni (non del solo [OSCURATO:PERSONA]) per evitare conseguenze ad un proprio congiunto 1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, gli stessi sono inammissibili per non essere stati proposti in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlar, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 61:31 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 s- P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2