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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 35000/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della GER.00 [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/B , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 36/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 36 del 21.

7. 2020 del Giudice di pace di Melfi, che aveva accolto la sua opposizione al verbale di accertamento che le contestava la violazione dell'art. 94, comma 3, codice della strada, disponendo la compensazione delle spese di lite; considerato che: il ricorso è inammissibile, in quanto, essendo le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolate dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 204 bis codice della strada e 7 d.lgs. n. 150 del 2010, l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace va proposta a mezzo di appello e non di ricorso per cassazione; nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo il Ministero intimato depositato un mero atto di costituzione in giudizio, senza svolgere attività difensiva a mezzo di controricorso; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021.

L Pr [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27611-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante pro tempore della GER.00 [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/B , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 36/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MELFI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 36 del 21. 7. 2020 del Giudice di pace di Melfi, che aveva accolto la sua opposizione al verbale di accertamento che le contestava la violazione dell'art. 94, comma 3, codice della strada, disponendo la compensazione delle spese di lite; considerato che: il ricorso è inammissibile, in quanto, essendo le opposizioni al verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolate dal rito del lavoro, ai sensi degli artt. 204 bis codice della strada e 7 d.lgs. n. 150 del 2010, l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace va proposta a mezzo di appello e non di ricorso per cassazione; nulla deve disporsi sulle spese di lite, avendo il Ministero intimato depositato un mero atto di costituzione in giudizio, senza svolgere attività difensiva a mezzo di controricorso; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2021. L Pr [OSCURATO:PERSONA]