CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 1984
Cassazione n. 13714/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1975 avverso la sentenza dell' 8/10/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; Udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cha ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 23 luglio 2020, ha parzialmente riformato in punto di determinazione della pena la decisone di condanna nei confronti dei rincorrenti Celentano e Borriello, confermando il giudizio di responsabilità di tutti gli imputati, in ordine ai reati di estorsione, tentata e consumata, aggravati dal ricorso al metodo mafioso (capi 1), 2) e 4). 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione della pena inflitta, in misura distante dal minimo edittale, con argomentazioni apparenti e senza valutare i dati favorevoli indicati con l'atto di appello (atteggiamento processuale, confessione sui fatti contestati, rinuncia ai motivi di appello inerenti alla responsabilità e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche). 3. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, con cui si deduce vizio della motivazione (carente, contraddittoria e manifestamente illogica) quanto al diniego del giudizio in termini di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, oltre che in relazione all'omessa riduzione della pena inflitta, anche quanto all'aumento a titolo di continuazione determinato per il reato satellite. 4. Ha infine proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con il primo motivo, vizio della motivazione (carente perché meramente apparente, e in conseguenza manifestamente illogica) in punto di valutazione della prova e conseguente giudizio di responsabilità; censura altresì la totale carenza di motivazione sui profili del contributo assicurato dal ricorrente, idoneo a configurare il concorso del Bali nell'altrui attività estorsiva, così come quanto alla verifica dell'elemento soggettivo del reato di estorsione. Muovendo dal contenuto dell'imputazione (in cui il ruolo del ricorrente era individuato in quello di accompagnatore del correo Celentano, nonché di partecipe alla riunione svolta il 6/7 febbraio 2018 a Pola ove si sarebbe realizzata la condotta di supporto all'altrui azione estorsiva, attraverso la "presenza e l'atteggiamento" tenuto) il ricorrente mette in rilievo come con l'atto di appello fosse stata evidenziata la carente ricostruzione in fatto delle vicende che si erano dipanate dal viaggio, compiuto con più veicoli, e successivamente in più incontri avvenuti tra gli imputati e le persone offese, mancando sia l'esatta individuazione dei singoli personaggi presenti all'interno delle singole vetture ed a ciascun incontro, sia le specifiche attività e condotte attraverso le quali erano state coartate le vittime del contestato reato di estorsione, con la conseguenza della carente verifica della partecipazione del ricorrente sia nell'arco del viaggio, sia nel primo degli incontri (essendo incontestato che ai successivi non fosse stato presente, essendo sottoposto a misura cautelare per altre vicende), della realizzazione già in detto primo incontro di condotte minatorie o aggressive funzionali alla contestata estorsione, dell'eventuale contributo fornito in quell'occasione dal Bali. Con il medesimo atto d'impugnazione erano state indicate le fonti di conoscenza che escludevano sia la fisica presenza del ricorrente nel luogo ove era avvenuta la prima "riunione" (essendo rimasto sempre fuori in attesa della conclusione di quell'incontro), sia l'incerta realizzazione di condotte minatorie in quell'occasione storica. Ancora, si era evidenziata la mancanza di convergenza nell'attribuzione al ricorrente dell'identità del soggetto appellato dai diversi testimoni come "pugile", "boxeur", "Walter", anche in ragione della sicura attribuzione al coimputato [OSCURATO:PERSONA] della qualità di boxeur; era stata censurata l'affermata esistenza dell'elemento soggettivo, a fronte della ricostruzione fornita dall'imputato in sede di interrogatorio quando aveva precisato le ragioni dell'incarico ricevuto dal Celentano (quelle di effettuare un servizio di sicurezza lungo il viaggio da Napoli a Pola, e in occasione dell'incontro ivi svolto) che si ponevano, in astratto, quale ragionevole ipotesi alternativa rispetto alla sua presenza in quei luoghi e all'atteggiamento manifestato (essendo rilevante che il suo contributo si fosse limitato al primo degli incontri, rendendo così parziale e neutro il contributo poi venuto a mancare nelle successive fasi in cui si era concretizzata l'intimidazione verso le vittime del reato); era stata, infine, sottolineata la posizione assunta dal ricorrente, espressiva di un contegno esclusivamente passivo, di mera presenza senza alcuna forma di contributo materiale o morale all'altrui iniziativa criminale. A fronte di tali specifiche censure, la sentenza impugnata si era rifugiata in un esame parziale e semplicistico dei motivi a sostegno dell'appello, peraltro ponendosi in contrasto con l'accertamento in fatto condotto dal giudice di primo grado nell'individuare il soggetto che aveva esercitato una forma di costrizione e minaccia in danno di una delle persone offese (mantenendo la mano sulla spalla di una delle vittime per l'intera durata dell'incontro con gli altri correi, seguendolo quando si recava in bagno, riferendo alla vittima che si stava "arrampicando sugli specchi"), dal G.u.p. indicato nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, al contrario, dalla Corte territoriale individuato nell'odierno ricorrente, attraverso richiami delle dichiarazioni di testi senza alcun approfondimento sull'attendibilità di ciascuno di essi (per le numerose contraddizioni, invece, evidenziate nell'atto di appello, particolarmente quanto all'accento del "boxeur" - da molti indicato come campano mentre l'imputato ha origini romene e risiede nel Lazio - e dal nome con cui veniva chiamato - "Walter", nome di battesimo del coimputato Borriello -); egualmente carente e contraddittoria la motivazione in punto di individuazione del momento storico - tra i numerosi susseguitisi nel tempo, a partire dal viaggio in auto sino alla sequela di "riunioni avvenute" con le vittime - in cui si era realizzato l'effetto costrittivo, rilevante per la configurabilità del delitto di estorsione, e di verifica della presenza in tale momento del ricorrente. 4.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, del tutto carente, con la conseguente violazione di legge in punto di riqualificazione del fatto quale ipotesi tentata di estorsione; la sentenza impugnata non aveva in alcun modo affrontato le conseguenze, derivanti dalla ricordata difficoltà di ricostruzione del susseguirsi degli episodi relativi alle "riunioni" e dell'individuazione dell'esatto momento in cui si era realizzato l'effetto costrittivo, che dovevano condurre a ritenere al più ipotizzabile la figura del delitto tentato atteso che nel primo incontro, unico cui con certezza era presente il ricorrente, non era stato raggiunto alcun accordo, relativo agli atti di disposizione imposti dagli imputati, ed anzi le persone offese avevano ritenuto di reagire apprestando un servizio di sorveglianza, così dimostrando il mancato raggiungimento dell'effetto costrittivo. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizio della motivazione, del tutto mancante perché apparente, circa l'affermata sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso; le criticità evidenziate in relazione ai profili della corretta individuazione del rincorrente e delle condotte a lui ascrivibili, si riflettevano necessariamente anche sull'attribuzione al Bali della consapevolezza e della condivisione del metodo mafioso, attribuito dalla sentenza impugnata in ragione di atteggiamenti ed espressioni riferite al ricorrente senza adeguato vaglio critico delle censure contenute nell'atto di appello. Analoghe censure muove il ricorrente quanto all'omessa risposta riguardante la necessaria verifica del ricorso a modalità dell'azione, significative della capacità di intimidazione promanante dall'evocazione di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, considerando il luogo in cui era stata realizzata la condotta tipica (ove non operano organizzazioni mafiose, né risultano infiltrazioni di mafie storiche), la genericità del richiamo ad una frase che richiamava "il clan dei casalesi", l'inconferenza di altri dati riferibili alla fattispecie "comune" del delitto di estorsione (il numero delle persone coinvolte; l'idoneità della minaccia utilizzata nel coartare le vittime del reato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Celentano è inammissibile, perché manifestamente infondato: la Corte d'appello ha ampiamente motivato (pag. 16) considerando sia gli elementi favorevoli per l'imputato, dandone atto e apprezzandone la rilevanza, sia le specifiche modalità dei fatti, indicative di una spiccata propensione a delinquere, giungendo poi a determinare la pena base in misura identica (addirittura inferiore nella pena pecuniaria) al minimo edittale per l'ipotesi aggravata (avendo rinunciato lo stesso imputato al motivo riguardante la possibile concessione delle circostanze attenuanti generiche). 2. Anche il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Borriello è inammissibile, perché manifestamente infondato; secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 , n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che il giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02), sicché sfugge al sindacato di legittimità il giudizio espresso qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01; Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 0); in particolare, è sorretta da sufficiente motivazione la decisione che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 0; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, cit.; Sez. Unite, n. 10713 del 25/02/2010, cit.). La Corte d'appello ha adeguatamente motivato (pag. 17) il giudizio di bilanciamento operato, ponendo a raffronto le ragioni poste a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne, unitamente alle "allarmanti modalità di commissione dei fatti". 3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Bali è infondato. 3.1. La censura formulata dal ricorrente, attraverso la riproduzione dei motivi di appello e delle ragioni che li sostenevano, è smentita dal contenuto della sentenza impugnata che, esaminando la posizione individuale del ricorrente, ha integrato la motivazione della decisione di primo grado dando specifiche e puntuali risposte ai dubbi e alle osservazioni dell'appellante. In particolare, la Corte territoriale ha affrontato il nodo centrale dell'individuazione del ricorrente da parte dei testimoni che erano presenti nel giorno della prima "riunione" pretesa dal Celentano, attraverso l'intermediazione del Drigo; ha indicato i dati dichiarativi, anche attraverso gli operati riconoscimenti fotografici, che convergevano nell'attribuire al soggetto denominato "il boxeur", descritto in termini pressoché sovrapponibili da più testimoni, l'identità del ricorrente, come era risultato dai riconoscimenti fotografici effettuati; le discrasie rilevate dal ricorrente, in parte non sono decisive perché superate dalla pluralità di convergenti dichiarazioni dei testimoni presenti in quella giornata, oltre ad essere parzialmente smentite (come per il mancato riconoscimento da parte del teste Cavalli, avendo precisato la sentenza impugnata che il teste aveva affermato di riconoscere nelle foto visionate, in termini di possibilità - e senza alcuna netta esclusione o mancato riconoscimento - l'uomo che lo aveva tenuto sotto controllo fisico per tutta la durata della "riunione": pag. 25); inoltre, il ricorrente omette di considerare che lo stesso coimputato [OSCURATO:PERSONA] - colui che avrebbe potuto essere il soggetto descritto dai testi come "il boxeur" che si faceva chiamare Walter, così come rilevato dal giudice di primo grado - ha individuato il ricorrente nel pugilatore presente a Pola il 6 febbraio 2018, specificandone anche la provenienza dal territorio romano (pag. 26). Apprezzata la coerenza del quadro probatorio che ha condotto a individuare l'odierno ricorrente e a fissarne la sicura presenza nel corso della riunione svoltasi a Pola il 6 febbraio 2018, anche il profilo dell'attribuzione delle condotte dimostrative del contributo fornito ai correi (e, in particolare, al Celentano che si poneva come promotore dell'iniziativa criminale e referente con le persone offese per veicolare le minacce e le intimidazioni funzionali a conseguire gli ingiusti profitti descritti nell'imputazione) è risultato chiaramente definito dalla sentenza impugnata, che ha individuato nell'attività di serrata "sorveglianza" messa in atto nei confronti della persona offesa Cavalli (pag. 27; nonché pag. 18 della sentenza del G.u.p.) un dato qualificante sia del contributo materiale, sia della sicura consapevolezza del ricorrente circa la finalità della "riunione" che si stava svolgendo e delle finalità perseguite. Anche in relazione a tale profilo, del resto, il ricorrente non si confronta adeguatamente con il tessuto delle motivazioni delle sentenze di merito, che hanno messo in luce la ricostruzione del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, iniziato sin dal 5 febbraio 2018 (quando il Bali veniva controllato e identificato a Napoli in compagnia del Celentano) e proseguita per l'intera trasferta sino al confine con la Slovenia e poi a Pola, quando fu incontrato e descritto da più testimoni come soggetto in grado di incutere timore per il suo aspetto e per l'atteggiamento tenuto (v. sentenza del G.u.p., pag. 39 e nota 32; pag. 49). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso infondato.E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il delitto di estorsione si consuma quando viene a realizzarsi l'effetto costrittivo, che attiene all'evento del reato, «mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si configura il solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto» (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309 - 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 37515 del 11/06/2013, Miranda, Rv. 256658 - 0; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254798 - 0; Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008, Molinari, Rv. 240625 - 0). Risulta dall'accertamento condotto dal giudice di primo grado (pagg. 12 e s.), confermato dalla sentenza impugnata, che all'esito della prima riunione svoltasi il 6 febbraio 2018 (di lunga durata, con insistenti intimidazioni e con il ricordato contributo del ricorrente nell'incutere timore ad una delle persone offese) le vittime si erano già determinate - in conseguenza delle minacce e del clima di paura dell'intero incontro - ad accordare le cessioni dei beni pretese dal Celentano, convenendo di formalizzare gli atti il giorno successivo, quando il clima era più disteso perché, come riferito da uno dei testi, "ormai avevano ottenuto un buon risultato, ossia il mio impegno a cedere i beni" (pag. 27-28 della sentenza impugnata). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché reiterativo delle censure sollevate con l'atto di appello, a fronte di una motivazione (pagg. 30-31; così come la sentenza di primo grado, pagg. 18-19 e 38 ss.) che ha indicato in dettaglio il costante e continuo riferimento, da parte del Celentano, alla propria appartenenza al clan dei Casalesi, alla dimensione del sodalizio e alle sue capacità criminali, correlate alla tipologia di intimidazioni (rivelatrici della conoscenza di aspetti della vita privata di alcune delle vittime) e alle modalità organizzative dell'incontro preteso con le persone offese vittime e dell'intervento del ricorrente, quale figura in grado di manifestare in modo efficace la capacità di intimidazione del gruppo che si era recato a Pola, rispetto ad una vicenda che dichiaratamente aveva ad oggetto l'affidamento di somme di denaro che venivano indicate come nella diretta disponibilità di appartenenti ad un clan mafioso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati Celentano e Borriello consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Bali consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pag