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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45682/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla memoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino, ha parzialmente riformato, rideterminando le pene accessorie, la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], per il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione di oltre 430mila euro, corrispondenti alla spesa per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, tra cui due auto Porsche, per fini estranei all'oggetto sociale e non pertinenti all'attività aziendale esercitata, oltre che per la distrazione di circa 50mila euro; sentenza dichiarativa di fallimento di Ottobre 2009.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando quattro motivi.

1. Lamenta, col primo motivo, la violazione di legge, in relazione all'art 217 LF n 2 LF per la mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti ed il vizio di motivazione illogica in relazione al contenuto delle dichiarazioni di due collaboratori dell'impresa.

La difesa sostiene che il possesso delle due auto era funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale e inerente all'attività aziendale, poiché i veicoli erano destinati alla visita presso i clienti, che ne ricevevano un'immagine di solidità aziendale; la scelta di acquistarle al più poteva essere giudicata come iniziativa imprenditoriale imprudente, ascrivibile ad un errore di valutazione ma non estranea ai fini dell'impresa.

2. Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge in relazione all'ad 217 LF nr 2, con riguardo alle somme ricevute dall'imputato a titolo di mutuo dalla società.

Il ricorrente deduce che l'ottima situazione finanziaria della società faceva prevedere positivi risultati di gestione e che la maggior parte delle risorse erano state restituite, aggiungendo che l'imputato non aveva mai riscosso il proprio compenso quale amministratore, regolarmente deliberato.

Pertanto mancherebbe l'elemento materiale della bancarotta distrattiva, non essendosi realizzata una diminuzione effettiva delle garanzie patrimoniali, e l'elemento soggettivo. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole e della errata applicazione di legge in relazione all'art 62 nr 6 cp e della correlativa motivazione illogica; si riprende l'argomento della mancata percezione del compenso e si sostiene che vi era stato un accordo transattivo col fallimento, nell'ambito del quale si era tenuto in conto il credito vantato dall'amministratore verso la società e le parti avevano rinunziato ad ogni pretesa. 4.Col quarto motivo si rappresenta la violazione dell'art 546 cpp, per l'incompletezza del dispositivo, che non aveva considerato che a fronte della distrazione per 55mila euro di cui in imputazione, i Giudici di merito avevano ritenuto la distrazione di 49m11a euro, senza dar conto della relativa assoluzione per quanto attiene alla differenza.

A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Mignolo, ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato limitatamente al primo motivo per le ragioni di seguito esposte,essendo per il resto complessivamente infondate le doglianze. 1.11 primo motivo di ricorso, che ha censurato la ritenuta bancarotta fraudolenta per dissipazione in relazione all'acquisto ed al mantenimento di più veicoli, tra cui due autovetture di lusso, è fondato.

Occorre premettere, in linea generale, che la dissipazione è una condotta di non facile definizione, potendo del resto in taluni casi esservi sottesa la delicata questione delle scelte imprenditoriali nella valutazione dei mezzi occorrenti per l'adeguato svolgimento dell'attività esercitata, che ovviamente l'imprenditore è libero di adottare nel rispetto delle regole di conduzione delle aziende.

Sul piano giuridico emergono aspetti problematici di inquadramento anche per l'affinità oggettiva con alcune condotte rientranti nella bancarotta semplice, la cui applicazione, infatti non a caso, è stata invocata nel corso del giudizio di merito dalla difesa.

In generale la dissipazione è stata intesa come ogni dispersione di beni effettuata per ragioni estranee, incompatibili o perlomeno incoerenti con le esigenze delle attività di impresa.

In tal senso di recente si è puntualizzato che la bancarotta per dissipazione consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte, radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. (Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 15/10/2020 Ud. (dep. 25/02/2021 ) Rv. 280550.

Secondo più pronunzie di questa Corte, inoltre, la fattispecie di banc:arotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio per scopi del tutto estranei al perseguimento dell'oggetto sociale.(Sez. 5, Sentenza n. 47040 del 19/10/2011 Ud. (dep. 20/12/2011)Rv. 251218. .._ In senso conforme: Sez. 5 , Sentenza n. 34979 del 10/09/2020 Ud. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 280321.

Alla luce di tali principi - ai quali il Collegio ritiene di dar seguito - e delle critiche articolate nel primo motivo di ricorso va esaminata la motivazione ora al vaglio. 1.1.1 Giudici del merito, nel confermare la pronunzia di responsabilità, hanno ricostruito la struttura e le vicende della società, puntualizzando che si trattava di società di modeste dimensioni,con un solo dipendente, che si avvaleva per le consulenze informatiche alla clientela di collaboratori esterni, operanti in autonomia ed autorizzati all'uso del mezzo proprio; che i risultati di esercizio, benché positivi fino al 2007, non erano mai stati eclatanti e che le due auto costosissime erano state mantenute in disponibilità della società fino al 2008, quando già si era manifestata una perdita di esercizio, se pure modesta.

1.2. .La difesa, criticando per illogicità la motivazione e per errata applicazione di legge penale, ha rappresentato che il possesso delle due auto Porsche era funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale ed inerente all'attività aziendale, poiché i veicoli erano destinati alla visita presso i clienti, che ne ricevevano un'immagine di solidità aziendale, ed ha ipotizzato che la scelta di acquistarle al più poteva essere giudicata come iniziativa imprenditoriale imprudente, ascrivibile ad un errore di valutazione ma non estranea ai fini dell'impresa.

Ha citato a sostegno le dichiarazioni di due collaboratori dell'imputato,acquisite agli atti, secondo le quali essi talvolta da soli e talvolta in compagnia dello stesso ricorrente, effettivamente si recavano a visitare alcuni importanti clienti dell'impresa con le auto in parola.

A fronte della tesi difensiva, che ha correttamente sottolineato e documentato le connotazioni fattuali per le quali le condotte giudicate illecite apparterrebbero al campo delle scelte discrezionali dell'imprenditore finalizzate all'esercizio delle attività di impresa, sottolineando come si trattasse di spese sostenute per acquisire beni strumentali alla conduzione dell'azienda, la scelta operata dalla Corte territoriale appare errata.

Si è, infatti, opinato che l'imputato non avrebbe dovuto comperare, tra il 2006 ed il 2007, le due automobili Porsche, i cui costi di acquisto e di manutenzione sono stati ritenuti esorbitanti rispetto al parco veicoli già in possesso della società ed in relazione alle sue condizioni economiche, tanto più che le stesse auto erano state adoperate quasi esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], sottolineandosi, altresì, che nel 2008 già si era verificata una perdita di esercizio, pur se modesta. 1.3.11 Collegio ritiene che la soluzione adottata sia fondata su una errata interpretazione dei principi, in precedenza richiamati, dettati da questa Corte in tema di bancarotta dissipativa.

La Corte torinese, infatti, ha finito per muovere censure alle scelte discrezionali dell'imprenditore, peraltro effettuate in un'epoca in cui ancora non vi erano segnali di crisi economica e finanziaria; ha valorizzato - con improprio ragionamento ex post - i risultati ottenuti dall'impresa, adoperandoargomentazioni che in definitiva neppure hanno tenuto conto della prova dedotta dall'imputato; si è valorizzato il presunto uso quasi esclusivo dei veicoli da parte dell'attuale ricorrente, svalutando, quindi, l'acquisizione probatoria oggettiva, per la quale anche [OSCURATO:PERSONA] impiegava le auto allo scopo di visitare alcuni clienti della società e, quindi, per finalità aziendali.

Neppure può farsi a meno di sottolineare che i Giudici del merito hanno giudicato integrato il profilo soggettivo del delitto, cioè la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio sociale per scopi del tutto estranei al perseguimento dei fini aziendali, facendo riferimento al desiderio dell'imputato di soddisfare la sua personale passione per i veicoli di grossa cilindrata ponendone le spese a carico della società; tale scelta è stata definita come un capriccio del ricorrente ma senza indicare alcun dato fattuale a sostegno delle affermazioni e senza che emergano dalle concordi sentenze di merito elementi apprezzabili in tal senso.

1.4. Si tratta di ragioni e criteri che esulano dal perimetro individuato da questa Corte regolatrice in tema di bancarotta per dissipazione, essendo riconoscibile nella giustificazione quella che appare una intuizione soggettiva dei Giudici territoriali mentre mancano le necessarie argomentazioni logico-giuridiche circa l'impiego dei beni in maniera distorta rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale e circa l'estraneità alle effettive esigenze dell'azienda.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla contestata condotta dissipativa, perchè il fatto non sussiste. 2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla distrazione di risorse finanziarie della società e fondato sugli argomenti della mancata ricezione del compenso quale amministratore e della mancata diminuzione delle garanzie patrimoniali, esprime doglianze in parte reiterative de deduzioni già proposte, esaminate e confutate nel giudizio di appello ed in parte non condivisibili sul piano giuridico. 2.1.

Dalle concordi sentenze di merito emerge, infatti, che il compenso previsto per l'attività di amministrazione da parte del ricorrente era stato deliberato dall'assemblea solo per i primi anni, essendo dunque, in parte non stabilito dagli organi societari, che egli vi aveva rinunziato, e che i prelievi effettuati erano registrati come crediti della società nei confronti dell'amministratore, per cui la società risultava creditrice verso l'amministratore per prestiti erogatigli.

Diversamente da quanto prospettato dalla difesa riguardo alla presunta ottima situazione finanziaria, nel giudizio di merito si è accertato che nel corso del 2008 l'esercizio era già in perdita se pure in misura moderata - affermazione non specificamente censurata nell'atto di ricorso - e l'imputato aveva prelevato ancora 30mila euro, portando il suo debito verso la società ad oltre 100mila euro.

Nel respingere il corrispondente motivo di appello la Corte territoriale ha, quindi, posto in rilievo il contesto temporale prossimo alla dichiarazione di fallimento e le modeste risorse dell'azienda, in relazione alle quali la somma complessiva risultava significativa, in vista del pericolo di crisi finanziaria ormai prossimo. 2.2.La difesa censura la motivazione per la mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice per operazioni imprudenti, sottolineando che vi erano state restituzioni, di cui la sentenza aveva dato atto, e che per la ritenuta bancarotta distrattiva farebbe difetto la sottrazione effettiva del patrimonio a garanzia del ceto creditorio.

Va osservato, in fatto, che la difesa manca di controargomentare quanto all'ultimo prelievo pari a 30mila euro,la cui sussistenza è ritenuta decisiva nell'economia del giudizio di merito, ed, in diritto, che l'impostazione giuridica sulla quale è fondato il motivo è errata, poiché dimentica il ricorrente che la fattispecie in esame è reato di pericolo, sia pure con caratteristiche di concretezza.

In proposito è fermo l'orientamento di questa Corte regolatrice per il quale in tema di bancarotta fraudolenta per distrazioneXaccertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità dell patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017 Ud. (dep. 01/08/2017 ) Rv. 270763, Sgaramella; Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017 ) Rv. 271437. 2.3.Nel caso concreto i Giudici del merito hanno chiaramente dato conto di entrambi i profili, sottolineando, per l'aspetto oggettivo, la già annotata situazione dei prelievi di risorse finanziarie ad opera dell'imputato, per di più aggravata dall'ultimo, effettuato in epoca di già chiara, se pure poco consistente, perdita di esercizio, comportamenti int:egranti l'esposizione al pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale, nonché la consapevolezza e volontà della condotta che, in considerazione della qualità di amministratore e della negativa situazione di bilancio, [OSCURATO:PERSONA] sapeva essere rischiosa per l'integrità della garanzia pal:rimoniale. 3.La doglianza mossa nel terzo motivo di ricorso circa la negatoria dell'attenuante ex art 62 nr 6 cp, risulta reiterativa dell'analoga critica già adeguatamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha correttamente osservato come il risarcimento del danno non fosse stato integrale.

Nell'attuale impugnazione la difesa si limita a riprendere la deduzione inerente la mancata ricezione del compenso quale amministratore insieme alla restituzione parziale di 42mila euro, ed evoca un accordo transattivo con la curatela, fondato anche sulla considerazione dei suindicati elementi.

Si tratta, peraltro, di allegazione priva di ogni specifico dato di supporto, che, dunque, resta confinata nell'area della genericità, essendo il Collegio nell'impossibilità di sondarne la consistenza a fronte di una motivazione, per quanto stringata, ineccepibile sul piano logico-giuridico. 4.

Il quarto motivo appare frutto di una lettura errata del capo di imputazione - invero scritto in modo specialmente involuto - nel quale, a ben leggere, è contestata in definitiva solo la distrazione di risorse finanziarie pari alla differenza tra i circa 104mila euro sottratti ed i circa 55mila euro restituiti.

I Giudici del merito hanno dato atto - come si ricava esplicitamente dalla pagina sei della sentenza impugnata - dell'avvenul:a restituzione, ritenendo oggetto di valutazione solo la distrazione di 49mila euro sulla quale, nel ritenerla integrata, si sono soffermati, non essendo, quindi, realizzata alcuna difformità tra motivazione e dispositivo, come ora vorrebbe la difesa.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condotta di bancarotta per dissipazione, perchè il fatto non sussiste mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino, ha parzialmente riformato, rideterminando le pene accessorie, la pronunzia di primo grado, di condanna alla pena di giustizia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA], per il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione di oltre 430mila euro, corrispondenti alla spesa per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, tra cui due auto Porsche, per fini estranei all'oggetto sociale e non pertinenti all'attività aziendale esercitata, oltre che per la distrazione di circa 50mila euro; sentenza dichiarativa di fallimento di Ottobre 2009. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, articolando quattro motivi. 1. Lamenta, col primo motivo, la violazione di legge, in relazione all'art 217 LF n 2 LF per la mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice per operazioni manifestamente imprudenti ed il vizio di motivazione illogica in relazione al contenuto delle dichiarazioni di due collaboratori dell'impresa. La difesa sostiene che il possesso delle due auto era funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale e inerente all'attività aziendale, poiché i veicoli erano destinati alla visita presso i clienti, che ne ricevevano un'immagine di solidità aziendale; la scelta di acquistarle al più poteva essere giudicata come iniziativa imprenditoriale imprudente, ascrivibile ad un errore di valutazione ma non estranea ai fini dell'impresa. 2. Col secondo motivo si è dedotta la violazione di legge in relazione all'ad 217 LF nr 2, con riguardo alle somme ricevute dall'imputato a titolo di mutuo dalla società. Il ricorrente deduce che l'ottima situazione finanziaria della società faceva prevedere positivi risultati di gestione e che la maggior parte delle risorse erano state restituite, aggiungendo che l'imputato non aveva mai riscosso il proprio compenso quale amministratore, regolarmente deliberato. Pertanto mancherebbe l'elemento materiale della bancarotta distrattiva, non essendosi realizzata una diminuzione effettiva delle garanzie patrimoniali, e l'elemento soggettivo. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole e della errata applicazione di legge in relazione all'art 62 nr 6 cp e della correlativa motivazione illogica; si riprende l'argomento della mancata percezione del compenso e si sostiene che vi era stato un accordo transattivo col fallimento, nell'ambito del quale si era tenuto in conto il credito vantato dall'amministratore verso la società e le parti avevano rinunziato ad ogni pretesa. 4.Col quarto motivo si rappresenta la violazione dell'art 546 cpp, per l'incompletezza del dispositivo, che non aveva considerato che a fronte della distrazione per 55mila euro di cui in imputazione, i Giudici di merito avevano ritenuto la distrazione di 49m11a euro, senza dar conto della relativa assoluzione per quanto attiene alla differenza. A seguito di istanza per la trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, drssa Mignolo, ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato limitatamente al primo motivo per le ragioni di seguito esposte,essendo per il resto complessivamente infondate le doglianze. 1.11 primo motivo di ricorso, che ha censurato la ritenuta bancarotta fraudolenta per dissipazione in relazione all'acquisto ed al mantenimento di più veicoli, tra cui due autovetture di lusso, è fondato. Occorre premettere, in linea generale, che la dissipazione è una condotta di non facile definizione, potendo del resto in taluni casi esservi sottesa la delicata questione delle scelte imprenditoriali nella valutazione dei mezzi occorrenti per l'adeguato svolgimento dell'attività esercitata, che ovviamente l'imprenditore è libero di adottare nel rispetto delle regole di conduzione delle aziende. Sul piano giuridico emergono aspetti problematici di inquadramento anche per l'affinità oggettiva con alcune condotte rientranti nella bancarotta semplice, la cui applicazione, infatti non a caso, è stata invocata nel corso del giudizio di merito dalla difesa. In generale la dissipazione è stata intesa come ogni dispersione di beni effettuata per ragioni estranee, incompatibili o perlomeno incoerenti con le esigenze delle attività di impresa. In tal senso di recente si è puntualizzato che la bancarotta per dissipazione consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte, radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. (Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 15/10/2020 Ud. (dep. 25/02/2021 ) Rv. 280550. Secondo più pronunzie di questa Corte, inoltre, la fattispecie di banc:arotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio per scopi del tutto estranei al perseguimento dell'oggetto sociale.(Sez. 5, Sentenza n. 47040 del 19/10/2011 Ud. (dep. 20/12/2011)Rv. 251218. .._ In senso conforme: Sez. 5 , Sentenza n. 34979 del 10/09/2020 Ud. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 280321. Alla luce di tali principi - ai quali il Collegio ritiene di dar seguito - e delle critiche articolate nel primo motivo di ricorso va esaminata la motivazione ora al vaglio. 1.1.1 Giudici del merito, nel confermare la pronunzia di responsabilità, hanno ricostruito la struttura e le vicende della società, puntualizzando che si trattava di società di modeste dimensioni,con un solo dipendente, che si avvaleva per le consulenze informatiche alla clientela di collaboratori esterni, operanti in autonomia ed autorizzati all'uso del mezzo proprio; che i risultati di esercizio, benché positivi fino al 2007, non erano mai stati eclatanti e che le due auto costosissime erano state mantenute in disponibilità della società fino al 2008, quando già si era manifestata una perdita di esercizio, se pure modesta. 1.2. .La difesa, criticando per illogicità la motivazione e per errata applicazione di legge penale, ha rappresentato che il possesso delle due auto Porsche era funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale ed inerente all'attività aziendale, poiché i veicoli erano destinati alla visita presso i clienti, che ne ricevevano un'immagine di solidità aziendale, ed ha ipotizzato che la scelta di acquistarle al più poteva essere giudicata come iniziativa imprenditoriale imprudente, ascrivibile ad un errore di valutazione ma non estranea ai fini dell'impresa. Ha citato a sostegno le dichiarazioni di due collaboratori dell'imputato,acquisite agli atti, secondo le quali essi talvolta da soli e talvolta in compagnia dello stesso ricorrente, effettivamente si recavano a visitare alcuni importanti clienti dell'impresa con le auto in parola. A fronte della tesi difensiva, che ha correttamente sottolineato e documentato le connotazioni fattuali per le quali le condotte giudicate illecite apparterrebbero al campo delle scelte discrezionali dell'imprenditore finalizzate all'esercizio delle attività di impresa, sottolineando come si trattasse di spese sostenute per acquisire beni strumentali alla conduzione dell'azienda, la scelta operata dalla Corte territoriale appare errata. Si è, infatti, opinato che l'imputato non avrebbe dovuto comperare, tra il 2006 ed il 2007, le due automobili Porsche, i cui costi di acquisto e di manutenzione sono stati ritenuti esorbitanti rispetto al parco veicoli già in possesso della società ed in relazione alle sue condizioni economiche, tanto più che le stesse auto erano state adoperate quasi esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], sottolineandosi, altresì, che nel 2008 già si era verificata una perdita di esercizio, pur se modesta. 1.3.11 Collegio ritiene che la soluzione adottata sia fondata su una errata interpretazione dei principi, in precedenza richiamati, dettati da questa Corte in tema di bancarotta dissipativa. La Corte torinese, infatti, ha finito per muovere censure alle scelte discrezionali dell'imprenditore, peraltro effettuate in un'epoca in cui ancora non vi erano segnali di crisi economica e finanziaria; ha valorizzato - con improprio ragionamento ex post - i risultati ottenuti dall'impresa, adoperandoargomentazioni che in definitiva neppure hanno tenuto conto della prova dedotta dall'imputato; si è valorizzato il presunto uso quasi esclusivo dei veicoli da parte dell'attuale ricorrente, svalutando, quindi, l'acquisizione probatoria oggettiva, per la quale anche [OSCURATO:PERSONA] impiegava le auto allo scopo di visitare alcuni clienti della società e, quindi, per finalità aziendali. Neppure può farsi a meno di sottolineare che i Giudici del merito hanno giudicato integrato il profilo soggettivo del delitto, cioè la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio sociale per scopi del tutto estranei al perseguimento dei fini aziendali, facendo riferimento al desiderio dell'imputato di soddisfare la sua personale passione per i veicoli di grossa cilindrata ponendone le spese a carico della società; tale scelta è stata definita come un capriccio del ricorrente ma senza indicare alcun dato fattuale a sostegno delle affermazioni e senza che emergano dalle concordi sentenze di merito elementi apprezzabili in tal senso. 1.4. Si tratta di ragioni e criteri che esulano dal perimetro individuato da questa Corte regolatrice in tema di bancarotta per dissipazione, essendo riconoscibile nella giustificazione quella che appare una intuizione soggettiva dei Giudici territoriali mentre mancano le necessarie argomentazioni logico-giuridiche circa l'impiego dei beni in maniera distorta rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale e circa l'estraneità alle effettive esigenze dell'azienda. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla contestata condotta dissipativa, perchè il fatto non sussiste. 2.11 secondo motivo di ricorso, relativo alla distrazione di risorse finanziarie della società e fondato sugli argomenti della mancata ricezione del compenso quale amministratore e della mancata diminuzione delle garanzie patrimoniali, esprime doglianze in parte reiterative de deduzioni già proposte, esaminate e confutate nel giudizio di appello ed in parte non condivisibili sul piano giuridico. 2.1. Dalle concordi sentenze di merito emerge, infatti, che il compenso previsto per l'attività di amministrazione da parte del ricorrente era stato deliberato dall'assemblea solo per i primi anni, essendo dunque, in parte non stabilito dagli organi societari, che egli vi aveva rinunziato, e che i prelievi effettuati erano registrati come crediti della società nei confronti dell'amministratore, per cui la società risultava creditrice verso l'amministratore per prestiti erogatigli. Diversamente da quanto prospettato dalla difesa riguardo alla presunta ottima situazione finanziaria, nel giudizio di merito si è accertato che nel corso del 2008 l'esercizio era già in perdita se pure in misura moderata - affermazione non specificamente censurata nell'atto di ricorso - e l'imputato aveva prelevato ancora 30mila euro, portando il suo debito verso la società ad oltre 100mila euro. Nel respingere il corrispondente motivo di appello la Corte territoriale ha, quindi, posto in rilievo il contesto temporale prossimo alla dichiarazione di fallimento e le modeste risorse dell'azienda, in relazione alle quali la somma complessiva risultava significativa, in vista del pericolo di crisi finanziaria ormai prossimo. 2.2.La difesa censura la motivazione per la mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice per operazioni imprudenti, sottolineando che vi erano state restituzioni, di cui la sentenza aveva dato atto, e che per la ritenuta bancarotta distrattiva farebbe difetto la sottrazione effettiva del patrimonio a garanzia del ceto creditorio. Va osservato, in fatto, che la difesa manca di controargomentare quanto all'ultimo prelievo pari a 30mila euro,la cui sussistenza è ritenuta decisiva nell'economia del giudizio di merito, ed, in diritto, che l'impostazione giuridica sulla quale è fondato il motivo è errata, poiché dimentica il ricorrente che la fattispecie in esame è reato di pericolo, sia pure con caratteristiche di concretezza. In proposito è fermo l'orientamento di questa Corte regolatrice per il quale in tema di bancarotta fraudolenta per distrazioneXaccertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità dell patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. Sez. 5, Sentenza n. 38396 del 23/06/2017 Ud. (dep. 01/08/2017 ) Rv. 270763, Sgaramella; Sez. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017 ) Rv. 271437. 2.3.Nel caso concreto i Giudici del merito hanno chiaramente dato conto di entrambi i profili, sottolineando, per l'aspetto oggettivo, la già annotata situazione dei prelievi di risorse finanziarie ad opera dell'imputato, per di più aggravata dall'ultimo, effettuato in epoca di già chiara, se pure poco consistente, perdita di esercizio, comportamenti int:egranti l'esposizione al pericolo di diminuzione della garanzia patrimoniale, nonché la consapevolezza e volontà della condotta che, in considerazione della qualità di amministratore e della negativa situazione di bilancio, [OSCURATO:PERSONA] sapeva essere rischiosa per l'integrità della garanzia pal:rimoniale. 3.La doglianza mossa nel terzo motivo di ricorso circa la negatoria dell'attenuante ex art 62 nr 6 cp, risulta reiterativa dell'analoga critica già adeguatamente disattesa dalla Corte territoriale, che ha correttamente osservato come il risarcimento del danno non fosse stato integrale. Nell'attuale impugnazione la difesa si limita a riprendere la deduzione inerente la mancata ricezione del compenso quale amministratore insieme alla restituzione parziale di 42mila euro, ed evoca un accordo transattivo con la curatela, fondato anche sulla considerazione dei suindicati elementi. Si tratta, peraltro, di allegazione priva di ogni specifico dato di supporto, che, dunque, resta confinata nell'area della genericità, essendo il Collegio nell'impossibilità di sondarne la consistenza a fronte di una motivazione, per quanto stringata, ineccepibile sul piano logico-giuridico. 4. Il quarto motivo appare frutto di una lettura errata del capo di imputazione - invero scritto in modo specialmente involuto - nel quale, a ben leggere, è contestata in definitiva solo la distrazione di risorse finanziarie pari alla differenza tra i circa 104mila euro sottratti ed i circa 55mila euro restituiti. I Giudici del merito hanno dato atto - come si ricava esplicitamente dalla pagina sei della sentenza impugnata - dell'avvenul:a restituzione, ritenendo oggetto di valutazione solo la distrazione di 49mila euro sulla quale, nel ritenerla integrata, si sono soffermati, non essendo, quindi, realizzata alcuna difformità tra motivazione e dispositivo, come ora vorrebbe la difesa. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condotta di bancarotta per dissipazione, perchè il fatto non sussiste mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente