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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15227/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7571/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 Numero sezionale 4557/2022 Numero di raccolta generale 15227/2022Data pubblicazione 12/05/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3262/2020 depositata il 28/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierno ricorrente, volta a rivendicare la proprietà esclusiva di un appartamento posto in Castellamare di Stabia ed acquistato in costanza di matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], a cui era intestata la quota indivisa del 50% della piena proprietà, nonché la restituzione della somma da ella versata per l’acquisto, asseritamente somministratale dal marito; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo, giacché la Corte territoriale avrebbe mancato di pronunziarsi sul diniego di prova contraria opposto dal Tribunale rispetto alle circostanze addotte ex adverso e tese a dimostrare l’esistenza di una donazione dissimulata a favore della Dotti; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. nonché 769, 2727, 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ravvisato la sussistenza di un intento liberale nell’intestazione di metà dell’immobile, senza indicare le ragioni di tale convincimento; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 Numero sezionale 4557/2022Numero di raccolta generale 15227/2022 che la Dotti si è costituita con controricorso, per resistere al ricorso Data pubblicazione 12/05/2022 avversario; che, in prossimità dell’udienza camerale, il Correa ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; che i due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili; che la Corte d’appello, all’esito di una disamina analitica ed esaustiva degli elementi emergenti dall’istruzione probatoria, ha motivatamente ritenuto che la cointestazione fosse intervenuta per gratificare la moglie ed allo scopo di mantenere l’unione familiare; che tale motivazione certamente soddisfa il requisito del c.d. minimo costituzionale ed è idonea ad illustrare l’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito, coerentemente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Sez. 2, n.9379 del 21 maggio 2020); che, pertanto, la donazione indiretta si può realizzare anche attraverso la messa a disposizione della somma di denaro occorrente per l’acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare (Sez. 2, n. 13619 del 30 maggio 2017); che l’accertamento relativo alla sussistenza, in concreto, dell’intento di liberalità, che rientra nell’ambito della valutazione del fatto rimessa al giudice di merito, va condotto tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione del giudice, compreso il tenore delle difese delle parti in causa; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 che, a fronte della dichiarazione del Correa di aver cointestato Numero sezionale 4557/2022Numero di raccolta generale 15227/2022 l’immobile alla moglie per salvaguardare l’unione familiare, e Data pubblicazione 12/05/2022 dunque con intento di liberalità, non è configurabile né un vizio di motivazione né una violazione del principio dell’onere della prova, avendo il giudice di merito valorizzato le risultanze delle dichiarazioni direttamente provenienti dal ricorrente; che neppure si pone un problema di validità del negozio sotto il profilo formale, posto che, per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Sez. 1, n. 14197 del 5 giugno 2013); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 Numero sezionale 4557/2022Numero di raccolta generale 15227/2022 giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 (settemila) per Data pubblicazione 12/05/2022 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7571/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 Numero sezionale 4557/2022 Numero di raccolta generale 15227/2022Data pubblicazione 12/05/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3262/2020 depositata il 28/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierno ricorrente, volta a rivendicare la proprietà esclusiva di un appartamento posto in Castellamare di Stabia ed acquistato in costanza di matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], a cui era intestata la quota indivisa del 50% della piena proprietà, nonché la restituzione della somma da ella versata per l’acquisto, asseritamente somministratale dal marito; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo, giacché la Corte territoriale avrebbe mancato di pronunziarsi sul diniego di prova contraria opposto dal Tribunale rispetto alle circostanze addotte ex adverso e tese a dimostrare l’esistenza di una donazione dissimulata a favore della Dotti; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. nonché 769, 2727, 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ravvisato la sussistenza di un intento liberale nell’intestazione di metà dell’immobile, senza indicare le ragioni di tale convincimento; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 Numero sezionale 4557/2022Numero di raccolta generale 15227/2022 che la Dotti si è costituita con controricorso, per resistere al ricorso Data pubblicazione 12/05/2022 avversario; che, in prossimità dell’udienza camerale, il Correa ha depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; che i due motivi, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili; che la Corte d’appello, all’esito di una disamina analitica ed esaustiva degli elementi emergenti dall’istruzione probatoria, ha motivatamente ritenuto che la cointestazione fosse intervenuta per gratificare la moglie ed allo scopo di mantenere l’unione familiare; che tale motivazione certamente soddisfa il requisito del c.d. minimo costituzionale ed è idonea ad illustrare l’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito, coerentemente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario (Sez. 2, n.9379 del 21 maggio 2020); che, pertanto, la donazione indiretta si può realizzare anche attraverso la messa a disposizione della somma di denaro occorrente per l’acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare (Sez. 2, n. 13619 del 30 maggio 2017); che l’accertamento relativo alla sussistenza, in concreto, dell’intento di liberalità, che rientra nell’ambito della valutazione del fatto rimessa al giudice di merito, va condotto tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione del giudice, compreso il tenore delle difese delle parti in causa; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7571/2021 Numero sezionale 4557/2022Numero di raccolta generale 15227/2022 giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 (settemila) per Data pubblicazione 12/05/2022 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B
Sentenza Cassazione n. 15227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris