CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 novembre 2020
Cassazione n. 12183/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1853/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. in liquidazione , in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 1178 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avv . ti [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (già Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Agrigento in liquidazione, gestione separata I.R.S.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domici liat o in Roma , Via delle Coppelle n. 35,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – N. 1853/21R.G. avverso la sentenza n. 1543/2020 del la Corte d’appello di Palermo , depositata il 2.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 14.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propose opposizione all’esecuzione pre- esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificatole dal Consorzio ASI di Agrigento in data 10.7.2017, con cui le si intimava il rilascio di tre rustici industriali –già da essa opponente condotti in locazione –, nonché il pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado, maturate nell’ambito del giudizio inter partes, definito dalle sentenze del Tribunale di Agrigento del 17.12.2012 e della Corte d’appellodi Palermo del 27.4.2015, di cui si minacciava l’esecuzione. Con sentenza del 14.11.2018, l’adito Tribunale di Agrigento dichiarò l’inefficacia del precetto limitatamente all’intimazione di rilascio degli immobili (perché effettuata prima del termine di tre mesi previsto dal titolo esecutivo), respingendo nel resto l’opposizionee compensando integralmente le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso la decisione dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, che con sentenza del 20.10/2.11.2 020 lo rigettò. Osservò in particolare il giudice d’appello che, nonostante il giudizio a quo si fosse estinto, ex art. 393 c.p.c., non avendo le parti riassunto la causa nel giudizio di rinvio a seguito di Cass. n. 7433/2017 (che aveva appunto parzialmente cassato la sentenza della C orte d’appello di Palermo del 27.4.2015), s’era comunque formato il giudicato sulle parti della sentenza non impugnate, o comunque non investite dall’ordinanza della S.C., che solo aveva N. 1853/21R.G. accolto il primo motivo di ricorso già proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], rigettando il secondo e il terzo. Pertanto, ha proseguito la Corte territoriale, le statuizioni relative alle spese giudiziali, per come liquidate nel giudizio a quosia in primo che in secondo grado, erano da ritenersi coperte dal giudicato, tanto più che la società non le aveva specificamente impugnate col ricorso per cassazione poi parzialmente accolto dalla citata Cass. n. 7433/2017. Analogamente, doveva ritenersiformato il giudicato sulla dichiarata risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento della società conduttrice, giacché con la pronuncia di legittimità era stato rigettato il terzo motivo del ricorso per cassazionedella stessa [OSCURATO:PERSONA], afferente a detta specifica questione; né l’accoglimento del primo motivo –con cui era stata censurata la declaratoria di inammissibilità della eccezione di compensazione sollevata dalla società, quanto ai canoni dovuti, in forza dei controcrediti da essa vantati nei confronti della locatrice – poteva in alcun modo incidere sulla dichiarata risoluzione dei contratti, perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato detta eccezione al solo fine di paralizzare il pagamento di quanto eventualmente dovuto, non anche per contrastare la chiesta risoluzione della locazione. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, affidandosi a formali due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Consorzio ASI di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c.”. Rileva la ricorrente che, quando la sentenza impugnata N. 1853/21R.G. venga cassata per ragioni processuali, come nella specie, ove la causa non sia tempestivamente riassunta dinanzi al giudice del rinvio, ex art. 393 c.p.c., si estingue l’intero giudizio e restano travolte tutte le sentenze esitate nel giudizio di merito, non restando spazio, né sul piano logico, né su quello processuale, per la formazione di giudicati parziali. Pertanto, poiché la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 27.4.2015 era stata cass ata proprio per motivi processuali –essendosi erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione (per quanto atecnica), sollevata dalla società con la memoria integrativa ex artt. 660 e 426 c.p.c. per escludere la propria morosità – l’estinzione del giudizio a quo non poteva che logicamente travolgere tutte le statuizioni, comprese quelle sulla risoluzione dei contratti (essendo rimasta sub iudice proprio la questione circa la sussistenza o meno del proprio inadempimento) e, a maggior ragione, quella sulle spese. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la “ nullità della sentenza e del procedimento per violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 336, commi 1° e 2°, c.p.c.”. La ricorrente deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato essersi verificato l’effetto espansivo interno ed esterno della avvenuta cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo del 27.4.2015, sia sui capi della sentenza dipendenti da quello annullato (e quindi, ancora, su quelli inerenti alla risoluzione dei contratti di locazione e le spese giudiziali di primo e di secondo grado), sia sul precetto opposto nella sua totalità. 2.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntament e, perché sostanzialmente connessi. Essi sono fondati, nei termini di cui appresso. N. 1853/21R.G. Va preliminarmente rilevato che, sull’inefficacia del precetto opposto, per come dichiarata dal Tribunale di Agrigento, perché notificato ante tempus, si è formato il giudicato interno, sicché è certo che esso non possa essere utilizzato dal Consorzio per il rilascio degli immobili già locati. Permane però l’interesse a ricorrere della società, sia quanto alle spese del giudizio a quo, pure intimate, sia perché la stessa ricorrente ha indubbio interesse alla declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (anche in relazione ad una nuova eventuale intimazione per rilascio dei capannoni in questione) in base alla sentenza della Corte d’appello di Palermo del 27.4.2015, evidentemente spendibile, in caso contrario, con altro precetto. 2.2 -Ciò posto, costituisce principio ampiamente ricevuto, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzionenon solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dalgiudicato, in quanto non impugnate” (per tutte, Cass. n. 1680/2012). Peraltro, è altrettanto ricevuto il principio per cui la cassazione della sentenza impugnata in sede di legittimità, in forza dell’effetto espansivo “interno” di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c., travolge anche il capo sulle spese (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., 10615/2003), quand’anche non oggetto di esplicita impugnazione, trattandosi per definizione di capo di sentenza dipendente da quello cassato. Da ciò discende, dunque, che a maggior ragione l’estinzione dell’intero giudizio, conseguente alla mancata riassunzione in sede di rinvio, ex art. 393 c.p.c., non può certo giustificare l’esecuzione forzata tendente al N. 1853/21R.G. recupero delle spese già liquidate con la sentenzaut supra cassata , difettando per definizione il titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c. 2.3 –Tornando al caso che occupa, ritiene la Corte che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di Cass. n. 7433/2017, comporti necessariamente gli effetti anelati dalla ricorrente, ma erroneamente negletti dal giudice del merito. Con l’ordinanza citata, infatti, questa Corte accolse il primo motivo del ricorso, annullando la decisione d’appello perché aveva considerato la questione del controcredito vantato dalla società –posta solo in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. - come oggetto di domanda riconvenzionale , e quin di inammissibile, anziché come mera eccezione riconvenzionale (e ne ppure tecnicamente intesa, trattandosi in realtà di controcredito, in tesi, nascente dal medesimo rapporto su cui si fondavano le pretese avversarie). Nel far ciò, la citata ordinanza precisòche “emerge dall'esame del contenuto delle difese della società ricorrente che questa non ha proposto alcuna domanda di condanna del consorzio attore, limitandosi a chiedere di ‘compensare’ le pretese da questo avanzate per il mancato pagamento dei canoni con i propri crediti risarcitori per il dedotto inadempimento dello stesso agli obblighi gravanti a suo carico quale locatore, e comunque (a prescindere dalla specifica qualificazione dell'eccezione proposta) la detrazione dei relativi importi da quelli eventualmente accertati come dovuti a titolo di canoni insoluti. Si tratta di difese che in realtà non possono ritenersi integrare neanche una vera e propria eccezione di compensazione in senso tecnico (…). In ogni caso, se anche le difese in questione fossero state qualificabili come domande riconvenzionali, esse - per quanto N. 1853/21R.G. sopra osservato - avrebbero comunque dovute essere prese in esame quali eccezioni, al limitato effetto di paralizzare eventualmente la domanda principale di parte attrice”. È pur vero che con la stessa ordinanza venne poi respinto il terzo motivo (con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva a suo tempo denunciato la “violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell'art. 1460 c.c. in combinato disposto con l'art. 1584 c.c. ”, da cui in tesi risultava affetta la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 27.4.2015, nella parte in cui si era dichiarata la risoluzione del contratto di affitto), sicché è innegabile che effettivamente è venuto a formarsi, in parte qua, un giudicato parziale, come anche sostenuto dal Consorzio controricorrente. Il giudice d’appello, però, non ha tenuto conto, all’evidenza, che una tale statuizione di rigetto coesiste e va coordinata pur sempre con il contemporaneo accoglimento del primo motivodel ricorso da parte di Cass. n. 7433/2017 , che invece imponeva al giudice del rinvio di tener conto dell’eccezione di compensazione (benché atecnica) sollevata daIsole Impianti, la cui fondatezza (minimamente valutata dalla stessa Corte territoriale) avrebbe addirittura potuto anche escludere la sussistenza dell’inadempimento dell’affittuaria, su cui evidentemente la pronuncia risolutoria trovava fondamento; ciò è inequivoco nelle stesse parole della citata ordinanzadi questa Corte, laddove si precisa che detta eccezione venne proposta da [OSCURATO:PERSONA] “ al limitato effetto di paralizzare eventualmente la domanda principale di parte attrice”, passaggio motivazionale erroneamente non valorizzato dalla stessa Corte isolana. N. 1853/21R.G. Pertanto, il giudicato formatosi a seguito del rigetto del terzo motivo del ricorso, nel giudizio a quo, non implica affatto la definitività del capo decisorio circa la risoluzione del contratto inter partes (e quindi, la fondatezza della domanda proposta dal Consorzio ASI per ottenere – previa appunto la risoluzione - il rilascio dei beni), ma al piùdi quella parte della sentenza d’appello con cui si era ritenuta infondata l’eccezione di inadempimento del locatore, sollevata dalla conduttrice in relazione a ben determinate specifiche circostanze dalla stessa addotte, ancora valorizzate con lo stesso terzo motivo di ricorso, poi appunto respinto; in altre parole, risulta coperta dal giudicato la statuizione per cui non sussisteva alcun inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del Consorzio ASI, tale da giustificare l’elisione dell’obbligo di corresponsione dei canoni da parte dellaconduttrice, che pure aveva continuato a godere degli immobili. In un eventuale nuovo giudizio tra le parti, dunque, solo l’infondatezza di tal e eccezione, per come sollevata da [OSCURATO:PERSONA], potràdirsi copertadal giudicato, non altro. In definitiva, a piena ragione la società ricorrente sost iene, specialmente col primo mezzo,che il capo sulla risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice fosse ancora sub iudice, nel giudizio di rinvio, sicché nessun giudicato sulla pronuncia di rilasciopuò essersi formato sul capo della sentenza con cui – in virtù di detta risoluzione – si condannava [OSCURATO:PERSONA] al rilascio de i capannoni; il che comporta che non solo tale pronuncia della sentenza della Corte d’appello isolana del 27.4.2015 non avrebb e comunque potuto sopravvivere all’estinzione del giudizioex art. 393 c.p.c., ma a ben vedere che essa neppure avrebbe potuto eseguirsi in ogni caso , perché travolta dall a N. 1853/21R.G. ripetuta ordinanza n. 7433/2017, in forza dell’effetto espansivo “interno”di cui all’art. 336, comma 1,c.p.c. 2.4– Se così è, richiamando quanto già anticipato in via generale, risulta anche conseguenziale ritenere che la cassazione della sentenza del 27.4.2015 abbia finito col travolgere, necessariamente,anche il capo sulle spese ( contrariamente a quanto opinato dalla Corte palermitana), perché chiaramente dipendente dal capo di sentenza oggetto di cassazione(si veda la già citata Cass., Sez. Un., n. 10615/2003): non occorre spendere troppi argomenti per rilevare che la liquidazione delle spese giudiziali a carico di una delle parti del processo , dipendendo dalla sua soccombenza, presuppone un determinato esito della lite, sicché, venendone meno i presupposti (come nella specie, per quanto prima detto), inevitabilmente ne viene meno il fondamento, ancora in virtù del disposto dell’art. 336, comma 1, c.p.c. Pertanto, anche per effetto dell’estinzione del giudizio a quo, per mancata riassunzione ex art. 393 c.p.c.,nessun giudicato ha avuto modo di formarsi, sul punto, né tantomeno può sussistere un capo condannatorio suscettibile di essere eseguito coattivamente. 3.1 – In definitiva, il ricorso principale è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamentidi fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., in definitivo integrale accoglimento dell’originaria opposizione a precetto con la declaratoria della nullità di quest’ultimo, anche nella parte in cui non è già stata dichiarata nel corso del presente giudizio. N. 1853/21R.G. Ciò deriva non già dal preteso effetto espansivo “esterno” ex art. 336, comma 2, c.p.c., come pure sostenuto dalla ricorrente, ma perché, allorquando esso fu notificato, il Consorzio ASI non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in base al titolo azionato, né per il rilascio (a prescindere dalla violazione del termine concesso dal giudice della cognizione), né per le spese di lite, giacché l’azione minacciata non poteva dirsi fondata su titolo esecutivo, proprio per effetto della intervenuta cassazione della sentenza della Corte d’appello palermitana del 27.4.2015. Si vuole cioè evidenziare che un possibile rilievo del disposto dell’art. 336, comma 2, c.p.c., e quindi la refluenza della cassazione della detta sentenza d’appello sul precetto opposto in questo giudizio, avrebbe potuto ipotizzarsi allorché la pronuncia di Cass. n. 7433/2017 fosse intervenuta dopo la notifica del precetto stesso: in quel caso, quindi, avrebbe potuto discutersi di effetto espansivo “esterno” della citata ordinanza di questa Corte di legittimità. Al contrario, questa venne pubblicata il 23.3.2017, e dunque ben prima della notifica dello stesso precetto opposto , avvenuta il 6/10.7.2017 : in tale data, dunque, non solo non sussisteva un valido titolo esecutivoa sostegno dell’azione (giacché le statuizioni condannatorie di cui il Consorzio ASI aveva minacciato l’esecuzione erano state già incise dalla pronuncia di legittimità che, come visto, le aveva senz’altro poste nel nulla), ma a ben vedere lo stesso giudizio a quo doveva considerarsi già estinto, essendo trascorsi più di tre mesi dalla pubblicazione della ripetutaCass. n. 7433/2017, e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 392 e 393 c.p.c.Pertanto, il precetto opposto è nullo perché sconta non già un vizio derivato (come nella sostanza prospetta to dalla N. 1853/21R.G. ricorrente, specie col secondo mezzo), ma un vizio che può dirsi genetico, essendosi con esso minacciata, ab origine, un’esecuzione forzata non supportata da valido titolo esecutivo. Le spese dell’interogiudizio, liquidate come in dispositivo e spettando in ogni caso automaticamente i rimborsi degli eventuali accessori documentati (quali il contributo unificato), seguono la soccombenza. P. Q. M. la Corteaccoglie il ricorso , cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del precetto opposto. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate per compensi quanto al primo grado in € 5.535,00, quanto al grado d’appello in € 6.491,00, e quanto al processo di legittimità in € 6.600,00, o