CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16374/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato larichiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliariaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NicolaPodda, in quanto indagato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuele Lai, del reato di cui all’art. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 «per avere, in concorso tra loro, senza l’autorizzazione di cui all’art.17 e fuori dalle ipotesi di cui all’art. 75 stesso d.P.R., illecitamente detenuto circacinque chilogrammi di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un controvalore di almeno228.500,00, cedevano a [OSCURATO:PERSONA] e Lai» (reato commesso il 5 giugno 2021), oggettodi provvisoria incolpazione al capo 6) della rubrica.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato,a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati,conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen, violazione degli artt. 125, comma 3, 273, 292, comma 2, lett. c),cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ag-gravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.Si censura che il Tribunale, pur condividendo l’assunto difensivo in ordine allacattiva qualità della droga ceduta (definita nella conversazione intercettata«brutta»), abbia illogicamente inferito la sussistenza di un grave compendio indi-ziario in ordine all’aggravante in esame, non dal presumibile principio attivo delladroga «parlata», ma dall’entità del corrispettivo economico.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod, proc. pen., violazione degli artt. 125, comma 3, 274, 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari.Si osserva che il Tribunale, nel confermare la misura custodiale in atto, haerroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse indagato per il reato associativo, mentreil reato contestato non rientrava tra quelli per cui opera la presunzione di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen.Si lamenta, poi, che i giudici del riesame non abbiano tenuto in debito contola risalenza nel tempo della condotta ascrittagli, tanto più rilevante alla luce deidati documentali offerti, da cui emergeva che al momento della esecuzione dell’or-dinanza coercitiva impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] era in detenzione domiciliare, per reati inmateria di droga (commessi nel 2020 e nel 2023), da oltre due anni e otto mesi,le cui prescrizioni aveva sempre ottemperato, a dimostrazione dell’attenuazionedel quadro cautelare.Si censura, infine, che il Tribunale non abbia fornito risposta alla deduzionedifensiva relativa alla concreta possibilità che, in caso di condanna del ricorrente,la sanzione irrogata risulterà in continuazione con quelle in espiazione, con tuttele conseguenze in termini di dosimetria della pena e sul piano cautelare.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso neitermini indicati in epigrafe.4. In data 18 febbraio 2026 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato attodi rinuncia all'impugnazione, con allegata procura speciale dello stesso indagato.5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1,lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso.6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali, ma non la condanna al versamento infavore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi colpa, essedo stata la rinun-cia determinata dal sopravvenuto accoglimento della richiesta di sostituzione dellamisura: Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]